Risponde l’Avv. Simone Ferrari dello Studio Legale Investigativo-Criminologico “lanuovadifesa”

Sulla base della più recente normativa, e in particolare del DL n. 19/2020 e della Direttiva del Ministro dell’Interno 8/3/2020, occorre considerare che:

  1. salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento (es.: limitazione della circolazione delle persone) è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 400 ad € 3.000;
  2. se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l’utilizzo di un veicolo, le sanzioni sono aumentate fino a un terzo;
  3. in determinati casi (es.: cinema, teatri, palestre, scuole, bar, ecc.), si applica altresì la sanzione amministrativa accessoria della chiusura dell’esercizio o dell’attività da 5 a 30 giorni;
  4. in caso di reiterata violazione della medesima disposizione, la sanzione amministrativa è raddoppiata e quella accessoria è applicata nella misura massima;
  5. salvo che il fatto costituisca violazione dell’art. 452 c.p. (delitti colposi contro la salute pubblica) o comunque più grave reato, la violazione della misura del divieto assoluto di allontanarsi dalla propria abitazione o dimora per le persone sottoposte alla misura della quarantena perché risultate positive al virus, è punita ai sensi dell’art. 260 RD n. 1265/1934 (Testo unico delle leggi sanitarie): arresto da 3 mesi a 18 mesi e ammenda da € 500 ad € 5.000 (si tratta di una contravvenzione; non si può presentare domanda di oblazione);
  6. l’onere di dimostrare la sussistenza delle situazioni che consentono la possibilità di spostamento (es.: comprovate esigenze lavorative) incombe sull’interessato; quest’onere può essere assolto producendo la c.d. “autodichiarazione”: in ipotesi di falsità, potrebbe entrare in gioco l’art. 483 c.p. (chiunque attesta falsamente al pubblico ufficiale, in un atto pubblico, fatti dei quali l’atto è destinato a provare la verità, è punito con la reclusione fino a due anni).
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