logo argo

Indagini Diritto di Famiglia

Indagini per Studi Legali: Diritto di Famiglia

 

L’Agenzia investigativa Argo mette a disposizione la propria professionalità ed esperienza a favore di Studi Legali specializzati nel diritto di famiglia.
In tale ambito l’attività investigativa è utile a far valere i propri diritti in sede giudiziale attraverso l’individuazione e la raccolta di prove dimostrative della violazione dei doveri imposti dalla legge ai coniugi dopo il matrimonio.
La Argo Investigazioni fornisce assistenza nei casi di:
INFEDELTA’ CONIUGALE: uno dei doveri che i coniugi assumono reciprocamente con il matrimonio è il dovere di fedeltà, che viene violato in caso di tradimento. Poco importa che l’infedeltà si realizzi attraverso una relazione extraconiugale duratura, una “scappatella” o, addirittura, una relazione platonica o virtuale, poiché, in ogni caso, si tratterebbe di una violazione astrattamente idonea ad ottenere una pronuncia di addebito della separazione in capo al coniuge fedifrago, sempre che si dimostri che è stata la causa della rottura del rapporto coniugale e della intollerabilità della prosecuzione della convivenza.
Nel caso in cui il coniuge tradito riporti un danno derivante dall’adulterio o addirittura un pregiudizio alla salute per le modalità con cui il tradimento si è consumato, commesso ad esempio con modalità tali da ledere l’onore o la dignità della persona, questi potrà richiedere all’altro coniuge il risarcimento del danno (Cass Civ, ordinanza 11 novembre 2020, n. 26383 e Cass Civ, Sez. III, sentenza 7 marzo 2019, n. 6598), anche a prescindere dalla pronuncia di addebito.
Fondamentale, in ogni caso, è raccogliere elementi di prova da porre a fondamento delle proprie richieste che dimostrino, in maniera inconfutabile, l’avvenuto tradimento e la presenza del danno.

VIOLAZIONE DEL DOVERE DI ASSISTENZA MATERIALE: altro dovere discendente dal matrimonio è quello di assistenza, morale e materiale. In relazione all’assistenza materiale va tenuto presente che questo persiste anche in caso di separazione e divorzio e si traduce, ad esempio, in un obbligo di mantenere l’altro coniuge se non economicamente autosufficiente.
In costanza di matrimonio, inoltre, si concretizza in un dovere di entrambi i coniugi di provvedere alle spese della famiglia in ragione delle proprie capacità reddituali.
Alla luce di ciò, la Argo Investigazioni svolge indagini patrimoniali mirate ad individuare eventuali comportamenti non conformi al rapporto di fiducia tra i coniugi o futuri coniugi.

DETERMINAZIONE O REVISIONE ASSEGNO DI MANTENIMENTO: in caso di separazione è previsto che il coniuge economicamente più forte corrisponda all’altro un contributo periodico per sé o per i figli. L’ammontare del mantenimento viene di solito stabilito in base alle condizioni economiche dei coniugi e alle esigenze dei figli che, in caso di cambiamento nel tempo, comportano la revisione del contributo da versare.
Il mantenimento, però, non è automatico e, in certi casi, non è dovuto.
Questo viene riconosciuto solo a condizione che il coniuge economicamente debole:
– non sia gravato da addebito della separazione;
– non percepisca alcun reddito;
– non conviva con altra persona (con la precisazione che la semplice nuova relazione non comporta l’immediata perdita del contributo).
Date queste eventualità, il contributo dell’investigatore privato è importante per raccogliere prove finalizzate a dimostrare che l’assegno di mantenimento non è dovuto ab origine, per esempio perché la moglie ha in realtà un lavoro “occulto”, oppure perché la stessa ha intrapreso una stabile convivenza o, ancora, perché le sue condizioni economiche hanno subito col tempo un miglioramento tale da consentire una revisione del contributo.

RICHIESTA DI AFFIDAMENTO ESCLUSIVO DEL MINORE: di regola, in caso di separazione dei coniugi, la legge prevede l’affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori.
Qualora ricorrano motivi gravi, tali da rendere uno dei due genitori del tutto inadeguato al proprio ruolo, il minore può essere affidato in via esclusiva a uno solo dei genitori.
Si pensi, ad esempio, al genitore totalmente assente che abbia mostrato forti carenze sul piano affettivo, violento verso i figli o verso la loro madre alla loro presenza o, ancora, dedito all’uso di stupefacenti.
In tali casi, nell’unico interesse del minore, può essere chiesto l’affido esclusivo in qualsiasi momento, ossia anche dopo che il giudice abbia disposto l’affido condiviso.
La richiesta deve essere però sufficientemente motivata e corredata dalle ragioni che rendono incompatibile con l’interesse del minore l’affidamento a quel determinato genitore.
Il ricorso all’investigatore privato sarà quindi importante per la raccolta di prove concrete e certe sulle quali fondare la richiesta di affidamento esclusivo.
A conclusione dell’attività investigativa sarà redatta una relazione tecnica dettagliata, corredata da fotografie e filmati, utilizzabile in sede giudiziale.

Si tenga presente che nel diritto di famiglia e, più precisamente, nel giudizio di separazione, le prove raccolte dall’investigatore privato sono ammesse anche se tardive, cioè prodotte in sede di appello, quando sono volte a tutelare gli interessi morali e materiali della prole.
È quanto stabilito dalla Cassazione con ordinanza 24 agosto 2018, n. 21178 in un caso in cui, dopo una pronuncia di primo grado di separazione personale dei coniugi con affido esclusivo dei figli alla madre e obbligo del padre di corrispondere il mantenimento nei confronti dei minori, in sede di appello tale contributo viene aumentato sulla base di una relazione investigativa prodotta dalla difesa della madre, dalla quale risultava un’ulteriore fonte di reddito del marito.
Quest’ultimo ricorreva in Cassazione lamentando la violazione delle norme procedurali sull’ammissione delle prove, acquisite in quel caso in appello e, quindi, tardivamente.
La Suprema Corte non ha ritenuto violata la norma che non consente la produzione in appello di nuove prove, in ragione delle esigenze pubblicistiche di tutela degli interessi morali e materiali dei figli che sono sottratte all’iniziativa e alla disponibilità delle parti.

Prenditi qualche minuto e invia le tue richieste, torneremo con una soluzione

Ho letto la privacy policy

1 + 5 =

Pagamenti Online o in Sede con tutte le più comuni Carte di Credito

Agenzia Certificata per la Gestione del Sistema di Qualità (ISO 9001) e gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001)

Licenza Investigativa Protocollo Nr. 46633/Area | TER O.S.P. Rilasciata dalla Prefettura di Roma

P.I. 15137521009

TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959 TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959 TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959 TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959