logo argo

Codice Deontologico

Principi Generali

Titolo I
Affidamento ed integrità morale
Art. 1 L’investigatore privato, nell’esercizio dell’attività professionale, deve osservare scrupolosamente le normali regole di correttezza, dignità, sensibilità e alta professionalità, anche fuori dall’ambito lavorativo deve mantenere irreprensibile condotta, posto che nell’esplicare il delicato compito affidatogli dal cliente, l’investigatore non compie solo atti di interesse privato ma anche una precipua funzione sociale di pubblica utilità, affiancandosi, nei casi previsti dalla Legge, alle Forze dell’Ordine.
Art. 2 Assume particolare rilievo il comportamento che l’investigatore deve tenere nei confronti del Cliente: costituisce suo primo dovere quello di informare quest’ultimo su tutte le norme che regolano l’attività investigativa e sulle conseguenze giuridiche derivanti dall’azione svolta dall’operatore, con particolare riferimento alle disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996.
Art. 3 L’atteggiamento che l’investigatore privato deve tenere nei confronti dei terzi, siano essi privati cittadini o pubbliche autorità, va improntato a criteri di massima disponibilità e di generale rispetto, sempre nei limiti previsti dalle leggi vigenti. Nei confronti degli organi a cui l’investigatore è sottoposto al controllo deve prestare la massima collaborazione sia nel fornire tutti necessari chiarimenti sullo svolgimento dell’attività investigativa, che nel prestare la propria opera nei casi in cui gli viene chiesto un intervento di ausilio per i fini di giustizia.
Art. 4 Il titolare della licenza nonché i suoi collaboratori, previamente segnalati alla Prefettura di competenza, devono sempre assolvere i propri doveri professionali con il massimo scrupolo ed impegno evitando sempre ed in ogni caso di commettere atti limitativi della libertà individuale. In particolare, gli stessi, nell’essere tenuti alla massima riservatezza sulle informazioni acquisite nell’esercizio della attività investigativa, devono provvedere all’osservanza scrupolosa delle disposizioni previste dalla L. 675/1996 concernente la tutela della privacy.
Art. 5 Nel rispetto delle norme di legge e della deontologia professionale, l’investigatore privato deve rappresentare e/o difendere il suo cliente in maniera tale che il suo interesse prevalga sul proprio e su quello di un collega o di terzi in generale; se egli non ritiene di essere in grado di assolvere all’incarico assunto, deve rinunciare espressamente all’incarico

Titolo II
Segreto Professionale
Art. 6 Dovere fondamentale dell’investigatore, soprattutto in riferimento al rispetto della normativa sulla privacy richiamata all’art. 4, è quello di informare il Cliente sulla segretezza delle informazioni acquisite nei confronti del destinatario dell’investigazione, nei casi in cui è esentato dall’informare quest’ultimo di essere in possesso dei suoi dati personali; nonché di rendere edotto il committente quando lo stesso è esonerato dal richiedere il consenso dell’interessato per il trattamento dei dati acquisiti.
Art. 7 Indipendentemente dalla corretta e scrupolosa osservanza delle disposizioni stabilite dalla Legge n. 675/1996, i rapporti che deve tenere l’investigatore privato con la stampa, televisiva o giornalistica, devono essere improntati al rispetto ed alla tutela della riservatezza delle notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio. In particolare, nei casi rari in cui non è tenuto ad osservare il dovere di segretezza e riservatezza, l’investigatore privato deve, comunque, valutare molto attentamente le conseguenze che possono derivare dalla notizie fornite ai mezzi di comunicazione, mediante il rilascio di dichiarazioni equilibrate e, di certo, mai lesive della dignità professionale di un altro collega o dell’intera categoria.
Art. 8 Ogni forma di pubblicità commerciale è libera, l’investigatore privato può intraprendere ogni iniziativa che ritenga più opportuna per pubblicizzare la propria attività; non sono ammesse né forme di pubblicità fuorviante, volte a reclamizzare prestazioni professionali non rientranti nell’ambito del titolo di polizia rilasciato all’investigatore privato, né forme di pubblicità cd. ingannevole, tali da indurre la Clientela a ritenere possibili prestazioni che non possono essere espletate legittimamente dall’intestatario del titolo di polizia. Ogni abuso sarà perseguito in sede civile e penale ed attraverso l’azione disciplinare così come prevista dal presente codice negli articoli che seguono.

Titolo III
Conferimento ed estinzione del mandato
Art. 9 Il titolare dell’autorizzazione di polizia non può delegare ad altri la direzione dell’attività investigativa; nel caso in cui si avvalga dell’opera di collaboratori deve impartire puntuali direttive ed indicazioni operative al fine del corretto svolgimento delle investigazioni e gli operatori non potranno, per nessun motivo, assumere decisioni o intraprendere iniziative senza l’assenso dell’investigatore privato.
Art. 10 L’investigatore privato può usufruire dell’operato di un collega per lo svolgimento di incarichi particolarmente complessi e previa comunicazione al Committente che deve esprimere il proprio consenso, anche in ordine al compenso per la prestazione effettuata dal collega collaboratore.
Art. 11 L’investigatore, prima di accettare un incarico professionale, deve valutare attentamente se sussistano casi di incompatibilità rispetto ad altri servizi precedentemente assunti; in particolare deve verificare la sussistenza o meno di conflitti di interessi tra i vari Committenti e se, del caso, rinunciare ad uno degli incarichi conferitigli.
Art. 12 Data la natura di attività di libero professionista, l’investigatore privato deve mantenere una posizione di imparzialità ed indipendenza anche quando aderisce ad organizzazioni societarie od associative aventi natura politica e/o partitica; non può, pertanto, mai farsi condizionare nello svolgimento della sua attività e tanto meno alterare il risultato della prestazione al fine di favorire l’organismo al quale appartiene.
Art. 13 L’investigatore privato, che è tenuto ad ottenere un esplicito mandato dal Committente che tenga soprattutto conto delle disposizioni previste dalla Legge n. 675/1996, deve rinunciare all’incarico quando lo stesso risulta contrario a leggi o regolamenti ovvero comporti l’espletamento di servizi espressamente vietati dalle leggi vigenti ovvero ancora possa ostacolare il normale svolgimento di indagini di polizia giudiziaria.
Art. 14 L’investigatore privato non può accettare l’incarico di un nuovo Cliente se la riservatezza sulle informazioni fornite da un vecchio Cliente rischia di essere violata o quando la conoscenza da parte dell’investigatore degli affari del vecchio Cliente avvantaggerebbe il nuovo.
Art. 15 Le norme di cui sopra sono ugualmente applicabili nel caso di esercizio della professione in forma societaria suscettibile, comunque, di far nascere uno dei conflitti di interessi descritti negli articoli 12, 13 e 14. Art. 16 L’investigatore privato non può utilizzare, per nessun motivo, le notizie acquisite per il tramite del proprio ufficio, meno che mai al fine di trarre per sé o per altri un beneficio diretto od indiretto; la sua posizione deve essere sempre improntata alla massima correttezza e serietà professionale, soprattutto quando la natura delle informazioni in suo possesso è particolarmente delicata.

Titolo IV
Determinazione del compenso
Art. 17 L’investigatore privato è tenuto a rispettare, nello stipulare i contratti di prestazione professionale, i limiti tariffari previsti dalle tabelle, debitamente affisse alla visione del pubblico nella sede dell’Istituto, approvate dalla Prefettura di competenza, al fine di evitare forme di concorrenza sleale.
Art. 18 L’onorario richiesto dall’investigatore privato deve essere illustrato al Cliente in tutte le sue voci e deve essere equo e pienamente giustificato.
Art. 19 L’investigatore non deve concludere patti con i quali il compenso sia riferibile al risultato ottenuto; in particolare non deve stipulare accordi con il Cliente che obbligano quest’ultimo a riconoscere all’investigatore una parte del risultato, sia esso somma di denaro o qualsiasi altro bene o valore conseguito a conclusione dell’attività investigativa.
Art. 20 Quando l’investigatore privato richiede il versamento di un acconto sulle spese e/o sulle tariffe applicate, questo non deve andare al di là di una ragionevole stima dei prezzi legittimamente praticati, in base al tariffario approvato dalla competente Prefettura, e dei probabili esborsi richiesti dalla natura dell’incarico investigativo.
Art. 21 Non è assolutamente ammesso dividere i compensi derivanti dall’incarico investigativo con persone che non siano anch’esse persone appartenenti alla categoria professionale.
Art. 22 L’art. 21 non si applica per quanto riguarda le somme o corrispettivi di qualsiasi natura versati da un investigatore privato agli eredi di un collega deceduto o a un collega che si sia ritirato nel caso di suo subingresso, quale successore nelle pratiche già seguite da tale collega.
Art 23 Non sono previsti bonus per evitare eventi di corruzione

Titolo V
Assicurazione per la responsabilità professionale
Art. 23 Non è obbligatorio ma sicuramente auspicabile che, a garanzia dell’attività esercitata, l’investigatore privato, oltre la cauzione versata alla Prefettura di competenza al momento del rilascio del titolo di polizia, stipuli apposita assicurazione per la propria responsabilità professionale entro i limiti ragionevoli, tenuto conto della natura e della portata dei rischi che si assume nel corso della sua attività.

Titolo VI
Rapporti con la Prefettura e la Questura territorialmente competente
Art. 24 L’investigatore privato deve esplicare le attività per le quali ha ottenuto espressamente l’autorizzazione di polizia, che è tenuto a rinnovare annualmente, seguendo le direttive impartitegli dalla Prefettura competente territorialmente, attenendosi, altresì, alle leggi vigenti in materia.
Art. 25 L’investigatore privato, titolare della licenza ex art. 134 T.U.L.P.S. approvato con R.D. n. 773/1931, è tenuto a dirigere personalmente l’attività, per la quale risponde nei confronti dei terzi e delle Amministrazioni addette al suo controllo, non potendo in alcun modo delegare nessuno a tali compiti.
Art. 26 L’investigatore privato deve, in particolare, annotare sul registro delle operazioni giornaliere, la cui tenuta è obbligatoria ai sensi dell’art. 135 T.U.L.P.S. e del relativo Regolamento di esecuzione, previamente vidimato dalla Autorità di Polizia competente: A) il nome, la data e luogo di nascita delle persone per le quali gli affari o le operazioni sono compiute. B) la data e la specie delle medesime, l’onorario convenuto e l’esito dell’operazione. C) gli estremi del documento di identità o di altro documento avente valore equipollente.
Art. 27 Costituisce un dovere dell’investigatore prestare la sua opera a favore dell’Autorità di P.S. che ne faccia apposita richiesta, aderendo, altresì, a tutte le istanze dalla stessa rivoltegli anche ai fini del controllo sull’attività dall’investigatore privato.
Art. 28 L’investigatore privato deve, prima di assumere personale addetto alla collaborazione nell’esercizio dell’attività professionale, provvedere a comunicare alla Prefettura territorialmente competente i singoli nominativi, la quale ne prenderà atto.
Art. 29 Il Questore è istituzionalmente preposto al controllo operativo sul corretto esercizio dell’attività dell’investigatore privato, il quale è tenuto a prestare la massima collaborazione nel caso di richieste ed ispezioni di controllo.

Titolo VII
Rapporti tra Investigatori Privati
Art. 30 Lo spirito di colleganza esige un rapporto di fiducia tra gli investigatori privati nell’interesse dei loro Clienti; esso non deve mai porre gli interessi degli investigatori privati in contrasto con quelli di giustizia, soprattutto quando opera nell’esercizio dell’attività investigativa per la difesa penale.
Art. 31 L’investigatore privato riconoscerà come colleghi tutti gli investigatori che hanno ottenuto la prescritta autorizzazione di polizia rilasciata dalla Prefettura di competenza.
Art. 32 Data la natura estremamente delicata dell’attività esercitata dall’investigatore privato, tutte lecomunicazioni tra i colleghi sono da considerarsi confidenziali. Ciò significa che l’investigatore privato non rileva le comunicazioni a terzi e non trasmette copia della corrispondenza stessa al suo Cliente; quando tali comunicazioni sono fatte per iscritto devono portare, comunque, la dicitura “confidenziale”.
Art. 33 Nel caso in cui il destinatario non sia in grado di dare alla corrispondenza il carattere “confidenziale” sarà tenuto a rinviarla al mittente senza rivelarne il contenuto.
Art. 34 L’investigatore privato non può richiedere un compenso o quant’altro ad un suo collega né ad un terzo né accettare un onorario per avere indirizzato o raccomandato un cliente.
Art. 35 L’investigatore privato non può, altresì, versare ad alcuno un compenso o quant’altro quale contropartita per la presentazione di un cliente.
Art. 36 L’investigatore privato non può assumere un incarico investigativo od informativo se è a conoscenza del fatto che il potenziale cliente è già assistito professionalmente da un collega, a meno che il committente (cliente) non lo sollevi espressamente da tale obbligo nel mandato ovvero che il collega comunichi di aver rinunciato al servizio.
Art. 37 L’investigatore privato nel caso in cui sostituisce un collega in un servizio investigativo od informativo, deve previamente dare comunicazione a quest’ultimo ed essersi assicurato che sono state prese tutte le disposizioni necessarie per il regolamento delle spese e dei compensi dovuti al sostituito. Questo obbligo non rende, tuttavia, l’investigatore privato responsabile per il pagamento del compenso al suo predecessore.
Art. 38 Se debbono essere effettuati dei servizi urgenti nell’interesse del Cliente, prima che possano essere espletate le formalità previste dall’art. 37, l’investigatore privato ha il potere-dovere di farlo a condizione però d’informare immediatamente il collega che egli ha sostituito.
Art. 39 L’investigatore privato incaricato di affiancarsi ad un collega in un determinato servizio deve informare quest’ultimo.
Corruzione e pagamenti facilitatori
Art. 40 Si considera corruzione anche richiedere o ricevere qualunque cosa di valore o qualunque beneficio, sia direttamente che indirettamente, da qualunque persona, con l’intento, come conseguenza, che una determinata funzione o attività venga svolta in modo improprio, da voi o da un’altra persona.
Una tangente può essere di tipo finanziario o di altra forma, e può includere dare o ricevere denaro, prestiti, contributi o donazioni, viaggi, offerte di assunzione, rimborsi, sconti, beni, servizi o qualunque altra cosa che potrebbe essere considerata di valore. In determinate circostanze, i regali o le spese di rappresentanza possono essere interpretati come forme di corruzione. Una tangente può altresì assumere la forma di un “premio” ed essere pagata a fronte dell’esecuzione della prestazione impropria del relativo compito od obbligo.
Art. 41 Si considera corruzione offrire, promettere o dare qualunque cosa di valore o qualunque beneficio a chiunque al fine di indurre una prestazione impropria.
Art. 42 Si considera altresì corruzione richiedere o accettare qualunque cosa di valore o qualunque beneficio da chiunque in cambio della concessione di un improprio vantaggio di business a quella persona.

Titolo VIII
Regali, Pasti e Intrattenimenti
Art. 43 È spesso consuetudine scambiarsi regali, pasti e intrattenimenti con clienti, fornitori e altri business partner. Lo scopo di questo tipo di scambi è mantenere un rapporto corretto tra le parti. È necessario evitare regali, pasti o intrattenimenti eccessivi o esagerati che potrebbero dare l’impressione di voler influenzare in modo improprio. È sempre consigliabile considerare se il regalo, il pasto o l’intrattenimento che intendete dare o ricevere potrebbe essere interpretato come eccessivo o inappropriato, o indurre o implicare qualche obbligo.

Titolo IX
Ricevere Regali, Pasti o Intrattenimenti
Art. 44 Non si devono accettare regali, pasti o intrattenimenti in cambio di fare, o promettere di fare, qualcosa per un cliente, fornitore, o altro business partner.
Art. 45 Non si devono richiedere regali, pasti o intrattenimenti a un cliente, fornitore, o altro business partner.
Art. 46 Non si devono accettare regali in contanti o equivalenti al denaro, quali buoni regalo, in nessuna circostanza.
Art. 47 Non si deve accettare nessun regalo, pasto o intrattenimento eccessivo. Questo è un ambito in cui il vostro giudizio è fondamentale. Per esempio, un regalo modesto durante le feste da parte di un fornitore conformemente alle consuetudini locali, e allo scopo di migliorare una legittima relazione di business, va solitamente bene, ma regalare un weekend costoso non è ammissibile. Talvolta è difficile definire il termine “eccessivo” e quanto è consueto e appropriato differisce da Paese a Paese. In determinate occasioni, regali personali modesti potrebbero essere ritenuti eccessivi a causa del loro valore complessivo e delle relative circostanze. In caso di dubbio, dovete sempre chiedere la preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile Legale Competente.
Art. 48 Regali di valore simbolico, quali trofei e statuette con incisioni a ricordo di una relazione di business, possono essere accettati.
Art. 49 Se vi viene offerto un regalo, un pasto o un intrattenimento che vada oltre le linee guida soprammenzionate, declinate educatamente e spiegate le regole della Società.
Art. 50 Se la restituzione di un regalo offendesse colui che ve lo offre, o le circostanze in cui è stato dato ne impedissero la restituzione, dovete comunicarlo al vostro Responsabile della Compliance al Codice, che valuterà con voi se donare l’oggetto a un ente di beneficienza o distribuire o mettere in palio l’oggetto in una lotteria tra un gruppo più ampio di dipendenti.

Titolo X
Offrire Regali, Pasti o Intrattenimenti
Art. 51 Regali e intrattenimenti per clienti, potenziali clienti e fornitori devono sostenere i legittimi interessi di business della Società e devono essere ragionevoli e appropriati in base alle circostanze. È necessario essere sempre sensibili alle regole relative alla ricezione di regali e intrattenimenti dei nostri clienti e fornitori. In caso di dubbio, dovete sempre chiedere la preventiva autorizzazione scritta da parte del Responsabile Legale Competente.
Art. 52 Denaro o equivalenti al denaro non devono mai essere offerti in regalo.
Art. 53 È necessario conservare tutti i giustificativi relativi a tali spese.

Titolo XI
Eventi Esclusivi
Art. 54 Portare un cliente, fornitore o altro business partner a un evento esclusivo è consentito a condizione che non vi sia l’intento di indurre quella persona ad agire in maniera non imparziale o a svolgere il proprio lavoro in modo improprio. Per esempio, è consentito invitare un cliente a partecipare a un evento esclusivo come attività di pubbliche relazioni ai fini di instaurare buoni rapporti o rafforzare la conoscenza della Società.

Titolo XII
Gestione degli omaggi
Art. 55 L’omaggio da elargire al beneficiario dovrà essere selezionato al solo scopo di promuovere l’immagine dell’azienda presso la Società/Ente di appartenenza del beneficiario.
La tipologia di bene/servizio elargito avrà carattere prevalentemente promozionale con valore commerciale unitario non superiore a 100,00 €.
Art. 56 Le attività di elargizione di omaggi, se previste dalle strategie aziendali per un determinato esercizio, dovranno essere pianificate attraverso la definizione di un budget annuale. Eventuali altre attività, non note al momento della pianificazione annuale, potranno essere inserite successivamente, solo a condizione che i relativi costi non superino le somme disponibili nei capitoli di spesa del budget annuale operando, ove necessario, eventuali sostituzioni con attività già pianificate.
La Funzione Aziendale richiedente dovrà formulare una richiesta alla Direzione per l’avviamento della procedura di acquisizione e consegna del bene/servizio da erogare al beneficiario individuato.

Titolo XIII
Procedimento disciplinare
Art. 67 I provvedimenti disciplinari che possono essere adottati nei confronti degli associati, in caso di violazione delle norme comportamentali descritte nel presente codice sono: A) Richiamo scritto: che consiste in un richiamo in ordine alla violazione compiuta e l’avvertimento che ciò non abbia più a ripetersi. B) Censura: consistente in una formale dichiarazione della violazione e del conseguente biasimo. C) Sospensione: ovvero l’inibizione, per un tempo non inferiore a due mesi e non superiore ad un anno dalla qualità di associato con la relativa impossibilità di partecipare alle attività sociali. D) Espulsione: consistente nella perdita definitiva della qualità di associato e nella conseguente cancellazione dal libro dei soci.
Art. 68 E’ possibile altresì comminare la sospensione cautelare, la quale costituisce un particolare strumento col quale l’associato temporaneamente viene sospeso dalla sua qualità, nel caso in cui lo stesso viene a trovarsi nelle seguenti condizioni: 1) ricoverato presso l’ospedale psichiatrico o in casa di custodia o cura. 2) sottoposto all’applicazione di una misura di sicurezza non detentiva di cui all’art. 25 c.p. ovvero all’applicazione provvisoria di una pena accessoria o di una misura di sicurezza.
Art. 69 Può essere altresì comminata la sospensione cautelare nel caso in cui l’investigatore privato associato sia sottoposto a sorveglianza speciale, ovvero sia destinatario di un mandato od ordine di arresto.
Art. 70 Il richiamo scritto può essere inflitto quando l’investigatore privato associato, nel violare una delle disposizioni del presente codice, dimostra superficialità e negligenza tale, comunque, da non arrecare danni a terzi (Cliente, collega o quant’altro).
Art. 71 La censura può essere determinata nel caso di più violazioni che rientrano nel richiamo scritto avvenute nel corso di due anni, se di diversa specie, di un anno nel caso di violazione della medesima specie.
Art. 72 La sospensione riguarda, invece, comportamenti violativi delle norme del presente codice frutto di attività dolosamente diretta ad arrecare ad altri un ingiusto danno e/o arrecare a sé o ad altri un indebito profitto o utilità.
Art. 73 L’espulsione può avvenire nei casi in cui l’associato, oltre ad aver compiuto più atti volutamente ed intenzionalmente violativi delle disposizioni sopra riportate, adotti comportamenti in aperto contrasto con i doveri di associato o che comunque arrechino danno e pregiudizio all’immagine della Federpol; può essere, altresì, espulso l’associato nel caso in cui, a seguito di comportamenti abusivi, gli venga revocata la licenza di polizia dalla Prefettura territorialmente competente.

Art. 74 Nello specifico l’inosservanza delle suddette Leggi Anticorruzione può dar luogo, a seconda della gravità dell’infrazione, all’applicazione dei seguenti provvedimenti per i dipendenti:
a) richiamo verbale;
b) ammonizione scritta;
c) multa non superiore a ore 3 di retribuzione oraria calcolata sul minimo tabellare;
d) sospensione dal lavoro e dalla retribuzione fino ad un massimo di 3 giorni;
e) licenziamento per mancanze con o senza preavviso.
Per i soci in affari:
a) Apposite disposizioni o clausole di risoluzione o decadenza presenti nei contratti del rapporto in caso di violazione

Titolo XIV
La procedura amministrativa
Art. 75 Organo competente a decidere l’applicazione delle sanzioni disciplinari del Richiamo scritto e della Censura è il Consiglio della Regione presso la quale risulta svolgere l’attività l’investigatore privato sottoposto a procedimento disciplinare; in sede di appello è competente a decidere il Collegio dei Provibiri insediato presso la sede della Federazione Nazionale a Roma.
Art. 76 Organo competente a decidere l’applicazione delle sanzioni disciplinari della Sospensione (anche cautelare) e della Espulsione è il Collegio dei Provibiri insediato presso la sede della Federazione Nazionale a Roma; in sede di appello, per i soli casi di sospensione, potrà essere adito il Consiglio Nazionale.
Art. 77 Le decisioni prese e non appellate o confermate in sede di appello sono definitive.
Art. 78 Il procedimento disciplinare inizia o d’ufficio o su istanza della parte interessata; non appena perviene all’organo competente (Consiglio Regionale o Collegio Probiviri), questi svolge una sommaria istruttoria sui fatti per valutarne la fondatezza e la rilevanza, nonché la propria competenza a giudicare, informando contestualmente, mediante raccomandata con ricevuta di ritorno, l’investigatore interessato. Nel caso di conflitto di competenza, tra i Consigli Regionali o con il Collegio dei Probiviri, la decisione spetta al Consiglio Nazionale, cui vengono trasmessi gli atti dagli organi in contrasto, i quali danno avviso alla parte interessata, la quale nei 10 giorni successivi può far pervenire le sue osservazioni ai fini della decisione sul conflitto.
Art. 79 L’organo adito può: 1.- archiviare la procedura, qualora risulti infondata o irrilevante la notizia. La rinuncia del denunciante non fa venir meno il procedimento disciplinare; 2.- effettuare l’istruttoria, acquisendo, laddove prodotte, sia le argomentazioni addotte a giustificazione dall’interessato, sia le informazioni anche presso terzi sull’episodio in contestazione, sentendo lo stesso associato, nel caso in cui ne faccia espressa richiesta.
Art. 80 Al termine della fase istruttoria, l’organo adito provvederà in Camera di Consiglio ad emettere la decisione di: archiviazione oppure di applicazione della sanzione disciplinare, disponendo, altresì, il grado della relativa sanzione.
Art. 81 Avverso la sanzione disciplinare irrogata, nei casi in cui è ammesso, l’interessato può proporre appello all’organo superiore competente, come previsto dagli artt. 47 e 48 del presente codice, entro e non oltre 30 giorni dalla data di comunicazione della sanzione irrogata.
Art. 82 Il procedimento previsto per la decisione in appello è identico a quello disposto per il procedimento di primo grado.
Art. 83 La Federpol, per il tramite dei suoi organi regionali e nazionali, provvederà a comunicare alle Prefetture di competenza, le sanzioni disciplinari definitivamente irrogate ai propri associati, per gli eventuali provvedimenti che le stesse vorranno autonomamente assumere nei loro confronti.

Per qualsiasi segnalazione inerente ad attività corruttive di cui si è a conoscenza, è possibile scrivere all’indirizzo info@argoinvestigazioni.com o compilare il seguente form “modulo reclamo segnalazione anticorruzione” anche in forma anonima

Prenditi qualche minuto e invia le tue richieste, torneremo con una soluzione

Ho letto la privacy policy

10 + 15 =

Pagamenti Online o in Sede con tutte le più comuni Carte di Credito

Agenzia Certificata per la Gestione del Sistema di Qualità (ISO 9001) e gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001)

Licenza Investigativa Protocollo Nr. 46633/Area | TER O.S.P. Rilasciata dalla Prefettura di Roma

P.I. 15137521009

TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959 TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959 TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959 TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959