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Indagini difensive penali

Indagini per Studi Legali: Indagini Difensive Penali

Nell’immaginario collettivo è diffusa la convinzione che le indagini penali possano essere svolte solamente dalle Procure della Repubblica per il tramite della Polizia Giudiziaria. In realtà non è così. Le indagini penali infatti possono essere effettuate anche da altri attori, oltre che dalle diverse Procure.

Si pensi in primo luogo al ruolo svolto dal difensore dell’indagato o dell’imputato nella ricerca degli elementi scagionanti tralasciati da una Procura, la quale, si ricorda, per il principio della ricerca della verità alla quale la sua azione è sottoposta, dovrebbe ricercare anche gli elementi favorevoli all’indagato.

Si pensi inoltre al ruolo svolto dal difensore della persona offesa nell’integrare l’attività già posta in essere dal Pubblico Ministero.

Si pensi ancora alle indagini e alle investigazioni penali poste in essere dagli investigatori privati autorizzati per ricercare elementi probatori a favore della parte offesa o a favore della parte accusata di aver commesso il fatto. Nella prima fattispecie tale figura professionale, ricercando altri elementi di prova, può aiutare a rafforzare il quadro probatorio già ampiamente sviluppato dalla Procura; nella seconda fattispecie, invece, può riuscire a dimostrare che la parte accusata non ha commesso il fatto a causa di un errore sulla persona o di indagini lacunose e superficiali, portando quindi nel processo nuovi elementi che consentano al giudice di ricostruire ex novo un quadro più completo e aderente alla realtà.

 

indagini difensive penali

Cosa prevede l’ordinamento giuridico italiano

Con l’entrata in vigore del nuovo Codice di Procedura Penale nel 1989, è stato istituito un sistema processuale di tipo accusatorio, in cui si confrontano il Pubblico Ministero e il difensore di fronte a un giudice terzo e imparziale.

La scelta del sistema accusatorio ha comportato conseguenze rilevanti in ordine al potere di ricerca delle fonti di prova. In tale sistema il giudice non ha il potere di ricercare le prove, poiché questo potere spetta unicamente alle parti. Sono queste ultime infatti a presentare le prove nel processo, garantendo una parità tra accusa e difesa e una valutazione più giusta delle medesime.

Tutte queste novità sono state introdotte dalla Legge 7 dicembre 2000 n. 397, che ha rafforzato i poteri del difensore dell’indagato o imputato nella ricerca diretta delle prove. Tale legge ha concesso al difensore la facoltà di svolgere indagini nell’interesse del proprio assistito, in attuazione del principio del contraddittorio e della parità con la pubblica accusa. In questa prospettiva l’avvocato della difesa non ha più solo il ruolo di confutare le accuse, ma può svolgere concretamente attività di indagine “per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito”.

La disciplina delle indagini difensive è contenuta nel Titolo VI-bis del Libro V del Codice di Procedura Penale. La riforma ha definito nel dettaglio gli ambiti di intervento e gli strumenti a disposizione della difesa, composta non solo dall’avvocato ma anche, se necessario, dall’investigatore privato e dal consulente tecnico di parte.

Il nuovo Titolo VI-bis è composto da nove articoli che regolano l’attività che il difensore o l’investigatore delegato possono compiere, le modalità di documentazione e l’utilizzo processuale degli atti compiuti. Il difensore potrà quindi nominare con specifico incarico l’investigatore privato che svolgerà le indagini a favore del suo assistito e utilizzare le prove in tribunale.

Il ruolo e il raggio d’azione dell’investigatore privato nell’ambito delle indagini penali sono stati ampliati e incentivati dal legislatore rispetto al passato.

Ricapitolando, il difensore ha la facoltà di svolgere anche da solo le investigazioni per ricercare ed individuare elementi di prova a favore del proprio assistito (art. 327 bis c.p.p., comma 1), ma l’ordinamento prevede anche che egli possa essere coadiuvato da investigatori privati autorizzati e da consulenti tecnici di parte (art. 327 bis c.p.p., comma 3).

Le indagini devono essere svolte nel rispetto delle modalità e dei limiti previsti dalle disposizioni del codice.

Cosa si intende per indagini difensive penali

Per indagini o investigazioni difensive penali si intendono tutte quelle attività di investigazione e di indagine che il difensore può svolgere da solo o insieme a un investigatore privato autorizzato per ricercare elementi di prova a favore del proprio assistito, in parallelo rispetto a quelle effettuate dalla Procura della Repubblica tramite la Polizia Giudiziaria. Attraverso queste attività si raccolgono prove da far valere nel contesto del procedimento penale.

Al contrario di quanto si pensi, le indagini difensive non intervengono solo durante un procedimento penale ma anche in altri momenti, ad esempio in via preventiva “per l’eventualità che si instauri un procedimento penale” (art. 391-nonies c.p.p.) oppure dopo la fine del processo, per chiedere la revisione della sentenza passata in giudicato sulla base di nuovi elementi probatori.

Il professionista può attivarsi per ricercare fonti di prova favorevoli al cliente fin dalle fasi iniziali del procedimento o anche prima che questo inizi. Ciò significa che le indagini difensive possono essere effettuate in tutte le fasi, anche quando non esiste ancora un procedimento penale.

Il ruolo dell’investigatore privato nelle indagini difensive

L’ordinamento consente al difensore di effettuare le indagini difensive anche da solo. Tuttavia, spesso egli non possiede le capacità, le attrezzature e le competenze adeguate per lo svolgimento di tali attività, che rientrano nella sfera professionale degli investigatori privati.

La figura dell’investigatore privato autorizzato, regolarmente nominato dal difensore, è quindi la più idonea per la costruzione di un impianto probatorio solido e difficilmente confutabile dalla controparte o sufficiente a dimostrare l’estraneità dell’assistito rispetto ai fatti contestati.

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