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Stalking

Investigazioni per Privati: Stalking

 

Quasi ogni giorno le cronache raccontano episodi di persone vittime di violenze, di molestie e di atti persecutori, che spesso finiscono in tragedia.

Si pensi ad esempio ai comportamenti assillanti perpetrati dagli ex partner, che non si rassegnano alla fine della relazione e individuano in questo tipo di condotte deviate un mezzo per restare presenti nella vita di una persona che ormai ha deciso di chiudere definitivamente con loro. Inizialmente tutto ciò può essere percepito come un semplice fastidio, come una lieve preoccupazione o come un banale timore, ma nel lungo periodo le conseguenze di tali atteggiamenti potrebbero essere rilevanti e da non sottovalutare.

In molti casi alle telefonate o ai messaggi, più o meno insistenti, seguono appostamenti e pedinamenti; violenze o minacce di atti violenti futuri. Tutto ciò porta a vivere la vittima in una condizione di ansia e di preoccupazione per la propria incolumità, perdendo conseguentemente la serenità.

Tali comportamenti persecutori generalmente vengono commessi dal partner o dall’ex partner della vittima, ma possono essere ravvisati anche in altri soggetti, dato che chiunque può essere protagonista di un atteggiamento persecutorio.

Le probabilità che si passi dallo stalking alla commissione di altri più gravi reati (danneggiamento alle cose, lesioni fisiche alla vittima, stupro e violenze, omicidio) non sono affatto basse; per questa ragione molti paesi hanno emanato leggi specifiche per contrastare questo fenomeno.

In Italia tale percorso è stato più difficile e tardivo. Infatti, dopo anni di sollecitazioni da più fronti, il legislatore è intervenuto solamente nel 2009 a riconoscere nel nostro ordinamento giuridico il reato di stalking.

Lo stalking è un reato disciplinato dall’art. 612-bis del Codice Penale che, rubricato con la locuzione atti persecutori, recita: ” Salvo che il fatto costituisca più grave reato, è punito con la reclusione da sei mesi a cinque anni chiunque, con condotte reiterate, minaccia o molesta taluno in modo da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura ovvero da ingenerare un fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto o di persona al medesimo legata da relazione affettiva ovvero da costringere lo stesso ad alterare le proprie abitudini di vita. “

E segue: “La pena è aumentata se il fatto è commesso dal coniuge, anche separato o divorziato, o da persona che è o è stata legata da relazione affettiva alla persona offesa ovvero se il fatto è commesso attraverso strumenti informatici o telematici. La pena è aumentata fino alla metà se il fatto è commesso a danno di un minore, di una donna in stato di gravidanza o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, ovvero con armi o da persona travisata.

E così conclude l’articolo: “Il delitto è punito a querela della persona offesa. Il termine per la proposizione della querela è di sei mesi. La remissione della querela può essere soltanto processuale. La querela è comunque irrevocabile se il fatto è stato commesso mediante minacce reiterate nei modi di cui all’articolo 612, secondo comma. Si procede tuttavia d’ufficio se il fatto è commesso nei confronti di un minore o di una persona con disabilità di cui all’articolo 3 della legge 5 febbraio 1992, n. 104, nonché quando il fatto è connesso con altro delitto per il quale si deve procedere d’ufficio.

In sostanza, con il reato di “stalking” ci si riferisce all’insieme di tutti quegli atti persecutori che minano la serenità di un individuo e che generano in lui stati d’ansia e di timore fino a portarlo a temere per la propria incolumità e per quella dei suoi congiunti.

Si tratta dunque di un reato abituale caratterizzato dalla volontà di reiterare minacce o molestie o altri comportamenti intimidatori per un certo lasso di tempo, in modo seriale. Il legislatore ha inserito tale norma nell’ordinamento, al fine di fornire una tutela penale per tutte quelle ipotesi sopra menzionate che risultano particolarmente lesive della libertà psichica e morale del soggetto.

Le molestie che configurano gli atti persecutori punibili ai sensi dell’art. 612 bis c.p. possono essere di varia natura: pedinamenti, passaggi frequenti nei pressi dell’abitazione, appostamenti nei luoghi in cui risiede, domicilia o che semplicemente frequenta abitualmente la vittima, telefonate anonime o meno, invio di messaggi anonimi, invio di “sms” e di messaggi di posta elettronica o postati sui cosiddetti “social network”, minacce verbali, biglietti lasciati nell’auto, scritte sui muri, danneggiamenti, reiterati apprezzamenti che si manifestando con il mandare dei baci, con inviti a salire a bordo del proprio veicolo e nell’indirizzare sguardi insistenti e minacciosi, nonché la divulgazione sul web di filmati ritraenti rapporti sessuali intrattenuti dall’autore del reato con la vittima.” (Cass. n. 11945/2010 e Cass. n. 32404/2010)

Lo stalking può quindi configurarsi in tante modalità differenti, ma tutte queste sono accomunate dal fatto che sono capaci di alterare la quiete e la serenità della vita del soggetto che le subisce. Lo stalking, infatti, si caratterizza per il suo carattere abituale, dove l’evento di danno deve necessariamente rinvenirsi in una modifica delle abitudini di vita della persona offesa e nell’ingenerarsi nella stessa di uno stato d’ansia, grave e perdurante (Cass. Pen. n. 8744/2018).

La Suprema Corte di Cassazione, in tema di atti persecutori, con la sentenza n. 46179/2013, ha statuito che la prova del nesso causale tra la condotta minatoria o molesta e l’insorgenza degli eventi di danno alternativamente contemplati dall’art. 612 bis cod. pen. (perdurante e grave stato di ansia o di paura; fondato timore per l’incolumità propria o di un prossimo congiunto; alterazione delle abitudini di vita), non può limitarsi solamente alla dimostrazione dell’esistenza dell’evento, né collocarsi sul piano dell’astratta idoneità della condotta a cagionare l’evento, ma deve essere concreta e specifica, dovendosi tener conto della condotta posta in essere dalla vittima e dei mutamenti che sono derivati a quest’ultima nelle abitudini e negli stili di vita.

Tale sentenza, si riferisce all’ipotesi in cui le condotte subite dalla persona offesa, la costringano a modificare le proprie abitudini di vita, e ciò si verifica ogni qual volta si sia in presenza di un mutamento significativo e protratto per un apprezzabile lasso di tempo dell’ordinaria gestione della vita quotidiana, quale può riconoscersi, ad esempio, nell’avvertita necessità, da parte della vittima, di utilizzare per i propri spostamenti percorsi diversi da quelli abituali, oppure di modificare gli orari per lo svolgimento di determinate attività, come pure di cessarle del tutto, o ancora di staccare gli apparecchi telefonici nelle ore notturne. In breve, si tratta di esempi che rimarcano una profonda destabilizzazione della serenità e dell’equilibrio psicologico della vittima.

Sempre per quanto concerne il reato di stalking, la Sezione V Penale della Suprema Corte di Cassazione, con sentenza n. 6417/2010, ha dichiarato che sono sufficienti anche due soli episodi di molestie per concretare la reiterazione e per configurare quindi il reato stesso.

Presupponendo sempre che le condotte di minaccia o molestia devono essere “reiterate”, sì da cagionare un perdurante e grave stato di ansia o di paura nella vittima ovvero un fondato timore per la propria incolumità o per quella di persone vicine o, infine, che siano tali da costringere la vittima a modificare le sue abitudini di vita, la Cassazione ha statuito nella seguente sentenza che il termine “reiterare” denota la ripetizione di una condotta una seconda volta ovvero più volte con insistenza. Se ne deve evincere, dunque, che anche due sole condotte bastano a concretare quella famosa reiterazione di cui la norma parla per veder configurato il reato di stalking. La Cassazione ha inoltre ribadito, in ossequio ad un orientamento ormai consolidato nel tempo che per la configurazione del reato di stalking, anche in assenza di un incontro fisico tra vittima ed imputato, sono sufficienti pochi messaggi via WhatsApp ed una telefonata dal tono minaccioso, che portano a modificare le abitudini della persona offesa (Cass. Pen. 2 gennaio 2019, n. 61 – in senso conforme Corte Cost. n. 172/2014; Cass. Pen. sez V 19.02.2014, n. 18999; Cass. pen. Sez. V, 07/03/2011 n. 8832; Cass. Pen. sez V 05.07.2010 n. 25527).

LO STALKING CONDOMINIALE

Negli ultimi anni il reato di stalking ha assunto un’importanza tale da spingere la giurisprudenza ad estenderne l’ambito di applicazione, al fine di tutelare situazioni disturbanti e ossessive che esulano dal contesto meramente affettivo.

In particolare abbiamo assistito all’estensione dell’art. 612 bis c.p. al contesto condominiale essendosi diffusa sempre di più la fattispecie di atti persecutori agiti nei confronti dei vicini di casa. (Cass. Pen., 25 maggio 2011 n. 20895).

Con un’altra pronuncia la Corte ha ribadito che il reato di stalking condominiale scatta anche quando un soggetto tiene nei confronti dei propri condomini un comportamento esasperante, tale da cagionare il perdurante stato di ansia della vittima e costringendola a modificare le proprie abitudini di vita (Cass. Penale, n. 26878/ 2016).

Un quesito recente, posto all’attenzione della Corte di Cassazione ha avuto ad oggetto l’ipotesi di stalking condominiale configurato a seguito di video riprese, ritraenti i vicini di casa. Il condomino minacciato, infatti, aveva assunto un investigatore privato che ha puntualmente ripreso le condotte dei persecutori.

Legittima è stata considerata l’acquisizione dei dvd prodotti, poiché gli episodi si sono realizzati in luoghi aperti al pubblico e dal sonoro e dalle immagini registrate è emersa la verità dei fatti così come narrata dalla persona offesa.

La questione riguardava due coniugi, accusati di aver commesso atti persecutori ai danni di un loro vicino e di aver tenuto condotte intimidatorie ai danni dello stesso. La persona offesa, continuamente ingiuriata e minacciata, temeva per la propria incolumità, anche a seguito di alcuni episodi dove i vicini avevano tentato di investirlo con l’auto. Tali condotte, protrattesi per quasi due anni, hanno ingenerato nella vittima un grave stato d’ansia, paura e fondato timore per la propria persona. La Corte nel caso in esame, ha rigettato il ricorso sollevato dai due coniugi, imputati per il reato di atti persecutori ai danni di un vicino di casa (Cass. Pen., n. 17346 del 2020).

Il lavoro d’indagine investigativa di natura difensiva da parte dell’investigatore privato, risulta infatti di estrema utilità e spesso va ad affiancare e ad integrare le investigazioni condotte dalle forze dell’ordine.

L’investigatore privato è dunque una figura fondamentale alla quale dovrebbe rivolgersi chi subisce questo tipo di comportamenti e di vessazioni. Un’accurata indagine investigativa, condotta da un investigatore privato è utile a salvaguardare la propria incolumità e a far valere i propri diritti in sede giudiziale.

L’agenzia investigativa Argo, attraverso il proprio team di investigatori privati qualificati, fornisce tutto l’aiuto e il supporto necessario per affrontare insieme alla vittima questi eventi tragici e dolorosi.

Come abbiamo visto poco sopra, lo stalker può essere una persona seriamente disturbata e pericolosa, capace di compromettere il reale svolgimento della quotidianità a colui o colei che lo subisce. È importante non sottovalutare il problema e intervenire quanto prima per porre fine a comportamenti persecutori e violenti. Gli Ufficiali dei Carabinieri in congedo che compongono lo staff dell’agenzia investigativa Argo , sapranno far fronte a un problema così serio e complesso come lo stalking.

Prima di denunciare lo stalking però, sarebbe opportuno e consigliabile avere delle prove, in tal caso un’agenzia investigativa seria e professionale come la nostra, che sa documentare al meglio ogni tipo di caso, garantisce quanto vi serve per vincere la causa e soprattutto per vedere incriminata la persona che ha turbato la vostra vita.

I nostri detective privati intervengono cercando di assumere quanti più elementi di prova possibili, procedendo all’ identificazione dell’autore degli atti persecutori.

La nostra agenzia investigativa raccoglie prove legalmente valide sul reato di stalking in tutta Italia e all’estero con la massima riservatezza e segretezza, comprovando gli atteggiamenti che determinano lo stalking per mezzo di foto e filmati e cercando testimonianze utili in sede giudiziale.

L’agenzia investigativa Argo, attraverso i propri investigatori privati, non solo svolge accurate indagini e fornisce la documentazione necessaria per denunciare chi vi ossessiona, ma saprebbe anche darvi importanti consigli sui comportamenti da prendere e sugli accorgimenti anti stalking da tenere, onde evitare di soffrire i danni fisici e materiali portati da persone poco equilibrate.

Per difendersi dallo stalking consigliamo di cominciare con un’indagine investigativa che consiste in un contro pedinamento di protezione. Durante l’esecuzione del servizio investigativo monitoreremo costantemente sia il cliente che la persona accusata del reato, documentando i comportamenti (foto e video) e successivamente ostacolando eventuali atteggiamenti minacciosi per l’incolumità del cliente.

Durante l’indagine investigativa, analizzeremo tutti gli elementi che potrebbero costituire una potenziale minaccia cercando di offrire valide soluzioni al problema in atto (accertamenti su veicoli e persone sospette, informazioni su fatti e circostanze che interessano il caso, pianificazione di percorsi sicuri, analisi dei fattori di rischio, elaborazione di procedure anti sequestro, ecc.)

Se si configurerà il reato sopra menzionato, l’agenzia investigativa Argo, con il consenso della persona offesa, collaborerà con le autorità preposte dapprima segnalando la notizia di reato e poi intervenendo in modo sinergico con le forze di Polizia.

Al termine dell’attività investigativa espletata dall’investigatore privato, sarà consegnato un dossier dettagliato ed esaustivo, contenente la relazione sullo svolgimento dei fatti avvenuti durante il periodo dell’indagine e tutte le prove ottenute (foto, video, dichiarazioni rese da eventuali testimoni, ecc.). Tale dossier investigativo diverrà strumento indispensabile per chi si trova a dover procedere per vie legali per chiedere ed ottenere la cessazione delle vessazioni subite.

Tutta l’attività investigativa sarà svolta dagli investigatori privati con la massima riservatezza e nel pieno rispetto della normativa vigente.

Non negare il problema a se stessi è fondamentale! Spesso, dal momento che nessuno vuole considerarsi una “vittima”, si tende ad evitare di riconoscersi in pericolo, finendo per sottovalutare il rischio e assecondando involontariamente le azioni dello stalker. Il primo passo da fare allora è sempre quello di riconoscere il problema e di adottare delle precauzioni per affrontare questo serio pericolo. Dopo aver denunciato il fatto alle forze dell’ordine, potrebbe essere utile assumere un’agenzia investigativa, la quale attraverso i propri investigatori privati, raccoglie prove importanti al fine di sporgere una querela maggiormente attendibile.

Prenditi qualche minuto e invia le tue richieste, torneremo con una soluzione

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