Investigazioni per Privati: Infedeltà Coniugale
Nell’immaginario collettivo, prima ancora che nel diritto, il tradimento è considerato in re ipsa motivo di separazione, violazione del dovere non solo di fedeltà, proprio e tipico del matrimonio, ma anche delle più basilari regole di fiducia e di rispetto che dovrebbero porsi alla base di qualsivoglia relazione di coppia.
L’infedeltà coniugale, che si concretizza attraverso il tradimento, può essere un giusto motivo per richiedere la separazione tra i coniugi, ogni qual volta l’infedeltà scoperta renda, all’altro coniuge, intollerabile la prosecuzione della convivenza e del matrimonio.
Come noto, infatti, in forza dell’art. 151 c.c. la separazione può essere richiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o tali da arrecare grave pregiudizio all’educazione della prole, e ciò indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi.
Nel caso di interruzione del rapporto matrimoniale conseguente alla venuta a conoscenza dell’infedeltà coniugale da parte di uno dei coniugi, vi saranno delle ripercussioni sia sotto il profilo sentimentale ed emotivo che su quello strettamente economico.
L’infedeltà coniugale, secondo la legge, può costituire la causa dell’imputazione della separazione al partner che ha commesso l’infedeltà (la c.d. separazione con addebito). In altre parole, ove richiesto e se ne ricorrano le circostanze, il giudice può ulteriormente dichiarare, oltre alla separazione, a quale dei due coniugi sia addebitabile la stessa, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio.
E ancora: “il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione” (Cass. n. 279/2000).
In senso conforme anche la sentenza 23.10.2012 n° 18175 della Cassazione civile, sez. I, per la quale: “Non può tuttavia sottacersi che la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile.”
In tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravità, determini l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto (Cass. Civ., 23.05.2014 n. 11516).
Deve essere confermata la decisione di addebito della separazione in capo al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico… (Cass. civ. sez. VI, 24/08/2016, n. 17317).
Tuttavia, nella giurisprudenza più recente, si osserva una diversa valutazione delle circostanze ed una modifica della prospettiva di partenza, ritenendo che in talune ipotesi sussista una presunzione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed in particolare in caso di tradimento, onerando l’altro coniuge della prova contraria. Il richiedente l’addebito non dovrà neppure provare il nesso causale sopra accennato.
Le indagini private in caso di infedeltà coniugale
Le indagini private in campo familiare e personale sono rivolte, innanzitutto, a coloro che vogliano accertare, tramite un’agenzia investigativa, l’esistenza di un’infedeltà coniugale e la relazione extraconiugale intrattenuta dal partner.
Il coniuge che tradisce viola uno dei doveri nascenti dal matrimonio sanciti dall’art. 143 c.c., che stabilisce, oltre all’obbligo di assistenza morale e materiale, anche quello di fedeltà reciproca.
I rischi del “fai da te”
Visti i risvolti che la scoperta dell’infedeltà del coniuge può avere in ambito di separazione, alcune persone tentano di precostituirsi la prova dell’adulterio senza ricorrere a un investigatore privato autorizzato. Tuttavia, pedinare o accedere ai profili social del partner rappresenta un rischio penale.
La Suprema Corte ha confermato che “integra il reato di molestie pedinare l’amante del marito” (Cass. Pen. n. 11198/2020) e che accedere ai profili informatici del coniuge costituisce accesso abusivo a sistema informatico (Cass. Pen., V Sez., n. 34141/2019).
Il ruolo dell’investigatore privato nelle indagini per infedeltà coniugale
L’investigatore privato raccoglie elementi di prova da produrre in giudizio sull’eventuale tradimento, accertando l’infedeltà coniugale. Queste indagini diventano necessarie per assistere chi è coinvolto in procedimenti di separazione o divorzio e necessita di prove certe e inconfutabili.
L’agenzia investigativa Argo si occupa non solo di infedeltà, ma anche di rintracciare redditi occulti per revisionare assegni di mantenimento e verificare la condotta morale dei genitori in caso di controversie sull’affidamento dei figli.
Le attività investigative includono anche:
- Lavoro non dichiarato dal coniuge in sede di separazione o divorzio.
- Indagini prematrimoniali per accertare eventuali comportamenti non conformi al rapporto di fiducia tra i futuri coniugi.
Le indagini investigative in ambito familiare e di infedeltà coniugale vengono trattate con la massima riservatezza e professionalità. Al termine, l’agenzia redige una relazione corredata da fotografie e filmati a supporto delle prove raccolte.
Risarcimento del danno derivante da infedeltà
Con l’ordinanza della Cassazione n. 6598/2019 è stata riconosciuta la possibilità di richiedere un risarcimento danni al coniuge fedifrago e persino all’amante, qualora l’afflizione subita superi la soglia della tollerabilità e si traduca nella violazione di diritti costituzionalmente protetti, come dignità o salute.
Il risarcimento è previsto dall’art. 2043 c.c., secondo cui “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.
Il tradimento può quindi dare luogo a risarcimento del danno quando le modalità con cui si è consumato hanno leso la dignità e la reputazione del coniuge tradito, ad esempio attraverso una relazione resa pubblica e umiliante.
La Cassazione ha inoltre stabilito che anche in assenza di addebito, il danno può essere risarcito se le modalità dell’infedeltà sono tali da compromettere gravemente la salute del coniuge tradito.
«La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali…» (Cass. Civ. n. 6598/2019)