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Infedeltà Coniugale

Investigazioni per Privati: Infedeltà Coniugale

 

Nell’immaginario collettivo, prima ancora che nel diritto, il tradimento è considerato in re ipsa motivo di separazione, violazione del dovere non solo di fedeltà, proprio e tipico del matrimonio, ma anche delle più basilari regole di fiducia e di rispetto che dovrebbero porsi alla base di qualsivoglia relazione di coppia.

L’infedeltà coniugale, che si concretizza attraverso il tradimento, può essere un giusto motivo per richiedere la separazione tra i coniugi, ogni qual volta l’infedeltà scoperta renda, all’altro coniuge, intollerabile la prosecuzione della convivenza e del matrimonio.

Come noto, infatti, in forza dell’art. 151 c.c. la separazione può essere richiesta quando si verificano fatti tali da rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza o tali da arrecare grave pregiudizio all’educazione della prole, e ciò indipendentemente dalla volontà di uno o di entrambi i coniugi.

Nel caso di interruzione del rapporto matrimoniale conseguente alla venuta a conoscenza dell’infedeltà coniugale da parte di uno dei coniugi, vi saranno delle ripercussioni sia sotto il profilo sentimentale ed emotivo che su quello strettamente economico.

L’infedeltà coniugale, secondo la legge, può costituire la causa dell’imputazione della separazione al partner che ha commesso l’infedeltà (la c.d. separazione con addebito). In altre parole, ove richiesto e se ne ricorrano le circostanze, il giudice può ulteriormente dichiarare, oltre alla separazione, a quale dei due coniugi sia addebitabile la stessa, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri che nascono dal matrimonio.

E ancora: “il giudice deve accertare che la crisi coniugale sia ricollegabile al comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi e che sussista, pertanto, un nesso di causalità tra i comportamenti addebitati ed il determinarsi dell’intollerabilità della convivenza, condizione per la pronuncia di separazione” (Cass. n. 279/2000).

In senso conforme anche la sentenza 23.10.2012 n° 18175 della Cassazione civile, sez. I, per la quale : “Non può tuttavia sottacersi che la violazione dell’obbligo di fedeltà coniugale, particolarmente se attuata attraverso una stabile relazione extraconiugale, rappresenta una violazione particolarmente grave di tale obbligo, che, determinando normalmente l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, deve ritenersi, di regola, causa della separazione personale dei coniugi e, quindi, circostanza sufficiente a giustificare l’addebito della separazione al coniuge che ne è responsabile. Da tale orientamento giurisprudenziale appena citato, emerge dunque che l’inosservanza del dovere alla fedeltà coniugale può causare la separazione con addebito al partner colpevole della violazione. E’ dunque evidente come in tal caso l’obbligo di fedeltà assuma una reale forza cogente.

In tema di separazione giudiziale dei coniugi, si presume che l’inosservanza del dovere di fedeltà, per la sua gravita, determini l’intollerabilità della prosecuzione della convivenza, giustificando così, di per sé, l’addebito al coniuge responsabile, salvo che questi dimostri che l’adulterio non sia stato la causa della crisi familiare, essendo questa già irrimediabilmente in atto, sicché la convivenza coniugale era ormai meramente formale (Cassazione Civ., 23.05.2014 n. 11516). 

Deve essere confermata la decisione di addebito della separazione in capo al marito per violazione dell’obbligo di fedeltà conseguente ad una relazione extraconiugale di dominio pubblico; perché se è vero che la violazione dell’obbligo di fedeltà non può considerarsi di per sé sola causa dell’intollerabilità della convivenza, nella specie era emerso la sussistenza del nesso di causalità tra infedeltà e rottura del matrimonio (Cassazione civile sez. VI, 24/08/2016, n. 17317).

Tuttavia, nella giurisprudenza più recente, si osserva una diversa valutazione delle circostanze ed una modifica della prospettiva di partenza menzionata finora, ritenendo che in talune ipotesi sussista una presunzione di intollerabilità della prosecuzione della convivenza ed in particolare in caso di tradimento, onerando l’altro coniuge della prova contraria. Il richiedente l’addebito non dovrà neppure provare il nesso causale sopra accennato.

Le indagini private in campo familiare e personale sono rivolte, innanzitutto, a coloro che vogliano accertare, tramite un’agenzia investigativa, l’esistenza di un’infedeltà coniugale e la relazione extraconiugale intrattenuta dal partner.

Il coniuge che tradisce, viola uno dei doveri nascenti dal matrimonio e che sono sanciti dall’art 143 c.c. Quest’ultimo infatti, oltre a disciplinare l’obbligo di entrambi i partner all’assistenza morale e materiale reciproca, alla collaborazione nell’interesse della famiglia e alla coabitazione, a contribuire ai bisogni della famiglia, sancisce anche l’obbligo alla fedeltà reciproca.

I RISCHI DEL “FAI DA TE”:

Visti i risvolti che la scoperta dell’infedeltà del coniuge può avere in ambito di separazione, a volte alcune persone preferiscono arrangiarsi da sole tentando di precostituirsi la prova dell’adulterio senza ricorrere ad un investigatore privato autorizzato. Alcuni mettono in atto pedinamenti del coniuge o del presunto amante oppure tentano di entrare nei vari profili social del proprio consorte, al fine di scoprire messaggi sospetti. Una tale scelta rappresenta, in realtà, un rischio sotto il profilo penale.

Vale la pena sottolineare, infatti, come la Suprema Corte, in una recentissima pronuncia, abbia respinto il ricorso della moglie gelosa che pedinava con insistenza e per un tempo significativo l’amante del coniuge, inviandole altresì sms ingiuriosi e minacciosi.

Per tali atteggiamenti, la donna era stata condannata in primo grado per il reato di stalking e in sede d’appello per molestie ai sensi dell’art. 660 c.p.

La Cassazione ha confermato che “integra il reato di molestie pedinare l’amante del marito” partendo dal presupposto che l’insistenza e la durata significativa dei pedinamenti, avevano sicuramente arrecato fastidio alla donna. (Cass. Pen. n. 11198/2020).

Ed ancora, un uomo veniva accusato dei reati di cui agli artt. 615-ter e 616 c.p. (accesso abusivo a sistema informatico e violazione di corrispondenza) per essere entrato nel profilo Skype della moglie allo scopo di raccogliere prove della sua infedeltà da usare in Tribunale ai fini dell’addebito di separazione.

La Cassazione, nel caso di specie, ha ritenuto sussistenti entrambi i reati. (Cass. Pen., V Sez., n. 34141/2019).

Investigatore privato Roma

L’investigatore privato raccoglie elementi di prova da produrre in giudizio sull’eventuale tradimento accertando il caso di infedeltà coniugale.

Tali indagini investigative diventano necessarie per assistere coloro che sono coinvolti in procedimenti civili di separazione o divorzio e che necessitano di prove certe per rilevare l’infedeltà coniugale. Per prove certe ci si riferisce a prove che non possono essere confutate o la cui veridicità non può essere messa in dubbio, per questo è opportuno rivolgersi a investigatori privati professionali.

L’agenzia investigativa Argo, oltre ad occuparsi di accertare l’infedeltà coniugale, svolge altri tipi di attività investigative mirate a rintracciare redditi occulti utili per revisionare l’assegno di mantenimento a carico di uno dei coniugi e a verificare elementi attinenti la condotta morale dei genitori in caso di controversie sull’affidamento dei figli.

Come già detto sopra menzionando l’articolo 143 del codice civile, l’infedeltà coniugale comprende anche casi che non si limitano solo all’adulterio. Infatti, sempre in questo campo, possono essere richieste indagini all’agenzia investigativa per:

Lavoro non dichiarato dal coniuge in sede di separazione o divorzio con richiesta di alimenti per aumento o diminuzione dell’assegno mensile. Secondo la legge, infatti, i coniugi devono congiuntamente provvedere a contribuire ai bisogni della famiglia e se il lavoro del coniuge non è dichiarato, il partner può richiedere un’indagine privata per raccogliere le prove e obbligare il coniuge al pagamento degli alimenti.

Indagini investigative prematrimoniali attraverso cui scoprire eventuali comportamenti non conformi al rapporto di fiducia tra i futuri coniugi.

Per tutti i casi appena descritti, si deve precisare che l’ottenimento delle informazioni avviene grazie alle attività del pedinamento e dell’osservazione, espletata da investigatori privati altamente qualificati, in quanto attività lecite e consentite dall’ordinamento.

Le indagini investigative in ambito familiare e di infedeltà coniugale, particolarmente delicate, verranno trattate con la massima riservatezza e con la massima professionalità.

Se sospetti un tradimento e vuoi ricevere maggiori informazioni sulle frequentazioni del tuo coniuge, contatta l’agenzia investigativa Argo la quale svolge indagini investigative in tutto il territorio nazione ed internazionale.

Al momento della conclusione dell’indagine verrà redatta dall’agenzia investigativa a Roma una relazione corredata da fotografie e filmati atta documentare la verità scoperta e l’eventuale tradimento.

RISARCIMENTO DEL DANNO DERIVANTE DA INFEDELTA’

Recente è la l’ordinanza della Cassazione n. 6598/2019 con la quale viene data la possibilità al soggetto tradito di formulare efficacemente una richiesta di risarcimento danni sia nei confronti del coniuge fedifrago che nei confronti dell’ amante.

Tuttavia, dalla relazione extraconiugale intrattenuta dal coniuge non scatta automaticamente il risarcimento del danno, essendo necessario che l’afflizione superi la soglia della tollerabilità e che il tradimento, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento provocate nell’altro coniuge, si traduca nella violazione di un diritto costituzionalmente protetto come dignità, salute, onere etc.

La risarcibilità dell’infedeltà deriva dal principio del neminem laedere posto alla base dell’art. 2043 c.c. a norma del quale “qualunque fatto doloso o colposo, che cagiona ad altri un danno ingiusto, obbliga colui che ha commesso il fatto a risarcire il danno”.

Il tradimento, quindi, consente di ottenere il risarcimento del danno quando le modalità con cui si è consumato hanno leso la dignità e la reputazione del coniuge tradito: si pensi ad esempio a una relazione adulterina consumatasi agli occhi di tutti in modo da danneggiare l’immagine dell’altro componente della coppia.

Questo tipo di danno è inoltre risarcibile anche a prescindere dall’andamento della separazione e, quindi, anche nel caso in cui al coniuge fedifrago non sia stato imputato l’addebito.

Inoltre, in una recente pronuncia la Suprema Corte ha aperto le porte al risarcimento anche nei casi in cui le modalità dell’infedeltà sono tanto gravi da arrecare pregiudizio serio alla salute, come ad esempio uno stato di depressione.

«La natura giuridica del dovere di fedeltà derivante dal matrimonio implica che la sua violazione non sia sanzionata unicamente con le misure tipiche del diritto di famiglia, quale l’addebito della separazione, ma possa dar luogo al risarcimento dei danni non patrimoniali, sempre che la condizione di afflizione indotta nel coniuge superi la soglia della tollerabilità e si traduca, per le sue modalità o per la gravità dello sconvolgimento che provoca, nella violazione di un diritto protetto dalla Costituzione, quale, in ipotesi, quello alla salute o all’onore o alla dignità personale» (Cass. Civ. n. 6598/2019).

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