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Affidamento Minori

Investigazioni per Privati: Affidamento Minori

 

Quando una famiglia (legittima o naturale) si disgrega è indispensabile, in presenza di uno o più figli minori, definire il regime di affidamento più adatto a garantire loro la tutela. La tutela dei minori rientra in un ambito estremamente delicato che necessita di un’attenzione particolare, in quanto i soggetti interessati non sono in grado di avvalersi di processi decisionali autonomi.

Le riforme che negli anni hanno investito la materia (da ultime la l. 8 febbraio 2006 n. 54 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), hanno modificato l’impianto originariamente disciplinato dalla L. 19/05/1975, n. 151, e hanno consentito all’ordinamento di adeguarsi ai cambiamenti sociali e di costume che nel tempo si sono verificati.

La grande novità introdotta dalle novelle legislative sopra indicate è la disciplina dell’affidamento condiviso come regola preferenziale per tutelare l’equilibrio e la crescita del minore a seguito dell’evento traumatico causato dalla separazione dei genitori. In tal modo viene garantito al minore di continuare a convivere con entrambi i genitori nonostante la fine della loro relazione sentimentale.

Degna di nota è anche l’introduzione dell’obbligo di sentire il minore nei procedimenti che lo riguardano, al fine di tutelarne il diritto fondamentale ad essere informato e a esprimere le proprie opinioni.

Nonostante la rilevanza da attribuire all’ultima novità di cui appena sopra, è pacifico che il leitmotiv della riforma sia da ricercare nel criterio della bigenitorialità quale elemento essenziale per la corretta formazione dei figli che si manifesta nel mantenimento da parte di questi ultimi di rapporti costanti e significativi con entrambe le figure genitoriali. Le decisioni di maggior interesse per i figli verranno quindi condivise tra i genitori, residuando in capo al giudice un potere di decisione nel caso di inerzia o disaccordo.

Alla luce di quanto detto, si può ragionevolmente affermare che la volontà del legislatore è quella di considerare l’affidamento condiviso come “modello” a cui, salvo comprovate ragioni, il giudice deve fare riferimento ai fini della decisione da prendere poiché, per la sua natura, appare il regime più idoneo a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, mentre quello esclusivo deve esser considerato come eccezione da applicare in via residuale.

La Corte di Cassazione civile ha in più occasioni ribadito che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per decidere sul tema dell’affidamento dei minori è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21/10/1980, n. 5642). E sarà nell’interesse esclusivo degli stessi che il giudice adotterà le misure più opportune, dovendo preferire – qualora possibile – un affidamento ad entrambi i coniugi. La stessa Corte ha inoltre affermato il principio di diritto in base al quale l’affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di frequentazione per l’altro genitore (Cass. 26 luglio 2013, n. 1831, Cass. 20 gennaio 2012, n. 785).

Il criterio poco sopra menzionato ha portato a privilegiare la soluzione che di volta in volta apparisse più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall’eventuale accordo tra i genitori.

L’affidamento dei figli in caso di separazione coniugale deve quindi tutelare in primo luogo l’interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica. In tale ottica l’affidamento condiviso, che presuppone la capacità per i genitori di instaurare un’ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli, si rileva il regime prioritario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità.

L’affidamento esclusivo si configura invece quale soluzione eccezionale consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore.

In altri termini si ritiene che l’affidamento condiviso, anche in caso di conflitti tra i genitori, suddivida in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando la relazione degli stessi con i propri figli, permettendo poi a questi ultimi di continuare ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore.

In linea di massima si può concludere che la conflittualità genitoriale non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso purché essa si mantenga entro i limiti di un tollerabile disagio per la prole. Se invece la litigiosità tra i due dovesse assumere dimensioni tali da pregiudicare il loro interesse, ponendo in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della prole, il giudice provvederà a definire un altro regime di affidamento più adatto al caso concreto (che, a seconda dei casi, sarà di tipo esclusivo o addirittura a terzi).

Si ricorda inoltre che l’affidamento della prole non deve mai essere concepito come un diritto dell’uno o dell’altro genitore, né come premio consolatorio (o punizione) in relazione alla responsabilità per il fallimento del loro rapporto affettivo. Ai figli, infatti, non possono esser attribuite responsabilità per la fine della relazione sentimentale dei genitori, né vanno visti come occasioni di vendette e rivendicazione.

Nell’arco degli anni si è creata una casistica in ordine alle decisioni prese dalla giurisprudenza in materia di affidamento esclusivo. Vediamo i casi in cui tale regime è stato disposto:

1) allorquando il minore manifesti difficoltà di relazionarsi con uno dei due genitori, o addirittura una radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo;

2) qualora un genitore, dotato di “personalità manipolativa”, con un condizionamento programmato allontani fisicamente e psicologicamente i figli dall’altro genitore, realizzando un’alienazione parentale;

3) dinanzi alla costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità relative all’esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, in modo tale da elidere la figura del genitore non collocatario e determinare un grave pregiudizio nello sviluppo psicofisico del figlio. (Tribunale di Caltanissetta 30/12/2015 in Red. Giuffrè 2015);

4) in ragione del comportamento di un genitore totalmente inadempiente per anni all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento in favore del figlio, e che aveva esercitato in modo discontinuo il diritto di visita. tale mancanza da parte del coniuge obbligato viene considerata rivelatrice di un atteggiamento incompatibile con i doveri di cura, assistenza ed educazione del minore (Cass. Civ. n. 26587/2009, Tribunale di Roma 23620/2013; Tribunale di Catania 24/01/2007. in Red. Giuffrè 2007/2013);

5) in caso di totale disinteressamento da parte di uno dei genitori verso il minore qualora non abbia presenziato in momenti significativi per la sua esistenza (quali la nascita ed il battesimo ad esempio) fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale; Cfr. Tribunale Bologna, 17/04/2008, in Foro it. 2008, 6, I, 1914. La Cassazione, con sentenza n. 977 del 17/01/2017 ha confermato che l’atteggiamento di disinteresse di uno dei genitori (nella specie la madre) verso il minore, risultante da prove concrete, determina l’affido esclusivo al padre.

6) se uno dei genitori versa in stato di dipendenza da alcool o droga o abbia subito condanne penali per reati gravi.

7) se uno dei genitori soffre di perduranti problematiche di aggressività, mostrando un carattere collerico e violento di assai cattiva condotta morale e civile e utilizzando tale violenza nei confronti dell’altro genitore alla presenza dei figli;

Inoltre, in una recentissima pronuncia, la Cassazione ha stabilito un importante principio di diritto secondo il quale, il padre che nei giorni in cui può tenere con sé i figli li lascia per l’intero tempo soli dai nonni paterni, perde l’affido del minore. (Cass. Civ. n. 1191/2020).

Ciascuno dei genitori può quindi, in presenza di tali circostanze, chiedere l’affidamento esclusivo in qualsiasi momento.

Anche nel caso di affidamento esclusivo, però, si dovrà sempre rispettare il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

Infine, per ragioni di completezza, è bene ricordare che il giudice minorile può, in casi particolari di manifesta inidoneità genitoriale, disporre il legittimo affidamento dei figli a terzi. Può cioè ordinare l’allontanamento del minore dalla famiglia e la sua collocazione in un contesto diverso: assegnando il minore, a seconda dei casi, all’affido di un tutore opportunamente individuato, anche esterno alla famiglia, ad un’altra famiglia affidataria, a strutture all’uopo dedicate come può essere una comunità familiare o ai servizi sociali. (Corte di Cassazione, sentenza n. 784 del 20 gennaio 2012)

Bisogna infine ricordare che i genitori possono sempre richiedere la revisione delle disposizioni del giudice in merito all’affido dei figli in caso di modifica delle circostanze poste alla base della precedente statuizione.

Si è notato che l’affido condiviso nella maggioranza dei casi si rivela la decisione migliore per tutelare l’interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica, attenuando il più possibile il trauma causato dalla separazione dei genitori; ma si è notato allo stesso tempo che vi sono alcune situazioni nelle quali l’affidatario dimostra di essere inadeguato, se non addirittura pericoloso per assolvere il compito genitoriale. In caso di dubbi sulla condotta di uno dei due genitori, per tutelare il figlio minore, si può richiedere la revisione del regime di affidamento.

Al fine di documentare la realtà in cui si trova a vivere il minore, si rivela decisivo, se non addirittura indispensabile, il ruolo dell’investigatore privato. Tale figura professionale risulta infatti determinante nel verificare l’idoneità dei luoghi in cui i minori vivono, le persone che frequentano e i comportamenti adottati dal genitore che lo ha in custodia.

L’affidamento dei figli minori nella separazione, nel divorzio e nei casi di cessazione della convivenza tra genitori non sposati è un profilo molto delicato e deve essere affrontato con modalità adeguate. Ogni situazione familiare è differente dall’altra e deve quindi essere analizzata a fondo per ideare piani di intervento mirati e personalizzati.

Con quanto appena detto non ci si vuole minimamente sostituire al tribunale dei minori, ma si vuole offrire alle persone che lo richiedono un servizio investigativo accurato e dettagliato che consenta di tracciare un quadro più completo ed esaustivo possibile in ordine al quale il giudice possa effettuare la scelta migliore in coerenza con gli obiettivi che il legislatore ha posto a fondamento della relativa disciplina normativa per la tutela del minore.

Si pensi al classico caso di affidamento congiunto in cui uno dei due genitori voglia avere notizie su come l’altro genitore si comporti con il proprio figlio: se viene accompagnato a scuola, se è presente una nuova figura adulta nella sua vita dell’ex coniuge, se dimora abitualmente nella casa assegnata dal giudice e via discorrendo.

Si pensi, nello specifico, a tutti quei casi che si verificano nella realtà in cui l’ex coniuge non presta le dovute attenzioni ai figli poiché conduce una vita dissoluta e dedita ai vizi (abusi di alcool, droga e gioco d’azzardo), oppure perché frequenta persone o luoghi non idonei né compatibili con l’affidamento (cattive frequentazioni, condizioni di vita disumane).

Ecco che se gli accertamenti posti in essere evidenzieranno uno stile di vita e dei comportamenti non coerenti con lo sviluppo dell’integrità psico-fisica del minore stesso, la nostra agenzia investigativa con professionalità e riservatezza vi fornirà tutte le prove da poter utilizzare in sede di giudizio per dimostrare l’inidoneità genitoriale dell’ex coniuge, ottenendo una revisione del regime di affidamento previamente definito.

Le indagini condotte, dunque, riguarderanno principalmente la verifica dell’idoneità di luoghi, delle persone e delle circostanze compatibili con l’affidamento.

A seguito di quanto sopra esposto, dunque, ognuno dei due genitori potrà fare richiesta al giudice, in qualsiasi momento, per richiedere l’affidamento esclusivo del figlio o dei figli minorenni nel caso in cui le indagini esperite abbiano rilevato la totale inidoneità da parte di un genitore a prendersi cura del proprio figlio.

Investigatore privato Roma/Milano

La nostra agenzia investigativa vanta una lunga esperienza in materia prestando particolare attenzione a tutti i numerosi aspetti sopra elencati, offrendo un servizio qualificato di supporto psicologico per limitare al massimo il disagio subito dai figli o dai genitori a causa della fine della loro relazione, individuando e favorendo la migliore soluzione alla regolamentazione dei rapporti tra genitori al fine di giungere ad un accordo che soddisfi entrambe le parti e supportando infine con adeguate prove la richiesta giudiziale dell’affidamento esclusivo del minore presentata da un genitore.

A supporto della domanda giudiziale presentata dal vostro legale, infatti, allegheremo un idoneo dossier investigativo contenente le prove raccolte e una relazione che testimonierà quanto successo e che avrà piena efficacia legale. La relazione investigativa finale risulterà particolarmente dettagliata e adatta agli scopi processuali. Si potrà, inoltre, anche beneficiare delle testimonianze dei nostri operatori che hanno svolto le indagini sul campo irrobustendo in tal modo un impianto probatorio già particolarmente forte a sostegno della vostra richiesta.

Attraverso il nostro supporto legale, investigativo e psicologico, potrete dunque trovare la soluzione più adatta al vostro problema.

L’attività investigativa verrà eseguita con la massima professionalità, tenendo in considerazione le specificità del caso, nel rispetto della privacy e della vostra sicurezza. Oltre alla nostra proverbiale riservatezza ed efficienza nel modus operandi, troverete un clima accogliente e comprensivo in cui analizzeremo insieme a voi il problema da tutte le possibili angolature.

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