ARGO INVESTIGAZIONI

Affidamento minori

Investigazioni per Privati: Affidamento Minori

Quando una famiglia (legittima o naturale) si disgrega è indispensabile, in presenza di uno o più figli minori, definire il regime di affidamento più adatto a garantire loro la tutela. La tutela dei minori rientra in un ambito estremamente delicato che necessita di un’attenzione particolare, in quanto i soggetti interessati non sono in grado di avvalersi di processi decisionali autonomi.

Le riforme che negli anni hanno investito la materia (da ultime la l. 8 febbraio 2006 n. 54 e il d.lgs. 28 dicembre 2013, n. 154), hanno modificato l’impianto originariamente disciplinato dalla L. 19/05/1975, n. 151, e hanno consentito all’ordinamento di adeguarsi ai cambiamenti sociali e di costume che nel tempo si sono verificati.

La grande novità introdotta dalle novelle legislative sopra indicate è la disciplina dell’affidamento condiviso come regola preferenziale per tutelare l’equilibrio e la crescita del minore a seguito dell’evento traumatico causato dalla separazione dei genitori. In tal modo viene garantito al minore di continuare a convivere con entrambi i genitori nonostante la fine della loro relazione sentimentale.

Degna di nota è anche l’introduzione dell’obbligo di sentire il minore nei procedimenti che lo riguardano, al fine di tutelarne il diritto fondamentale ad essere informato e a esprimere le proprie opinioni.

Nonostante la rilevanza da attribuire all’ultima novità di cui appena sopra, è pacifico che il leitmotiv della riforma sia da ricercare nel criterio della bigenitorialità quale elemento essenziale per la corretta formazione dei figli che si manifesta nel mantenimento da parte di questi ultimi di rapporti costanti e significativi con entrambe le figure genitoriali. Le decisioni di maggior interesse per i figli verranno quindi condivise tra i genitori, residuando in capo al giudice un potere di decisione nel caso di inerzia o disaccordo.

Alla luce di quanto detto, si può ragionevolmente affermare che la volontà del legislatore è quella di considerare l’affidamento condiviso come “modello” a cui, salvo comprovate ragioni, il giudice deve fare riferimento ai fini della decisione da prendere poiché, per la sua natura, appare il regime più idoneo a consentire ai minori di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con entrambi i genitori, mentre quello esclusivo deve esser considerato come eccezione da applicare in via residuale.

La Corte di Cassazione civile ha in più occasioni ribadito che il criterio fondamentale cui deve attenersi il giudice per decidere sul tema dell’affidamento dei minori è costituito dall’esclusivo interesse morale e materiale della prole (cfr. Cassazione civile, sez. I, 21/10/1980, n. 5642). E sarà nell’interesse esclusivo degli stessi che il giudice adotterà le misure più opportune, dovendo preferire – qualora possibile – un affidamento ad entrambi i coniugi. La stessa Corte ha inoltre affermato il principio di diritto in base al quale l’affidamento condiviso del figlio minore a entrambi i genitori non esclude che il minore sia collocato presso uno dei genitori e che sia stabilito uno specifico regime di frequentazione per l’altro genitore (Cass. 26 luglio 2013, n. 1831, Cass. 20 gennaio 2012, n. 785).

Il criterio poco sopra menzionato ha portato a privilegiare la soluzione che di volta in volta apparisse più idonea a ridurre al massimo i danni derivanti dalla disgregazione del nucleo familiare e ad assicurare il migliore sviluppo possibile della personalità del minore, indipendentemente dalla richiesta o dall’eventuale accordo tra i genitori.

L’affidamento dei figli in caso di separazione coniugale deve quindi tutelare in primo luogo l’interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica. In tale ottica l’affidamento condiviso, che presuppone la capacità per i genitori di instaurare un’ottimale e prolungata sintonia sulle scelte educative relative ai figli, si rileva il regime prioritario di affidamento, alla luce del principio di bigenitorialità.

L’affidamento esclusivo si configura invece quale soluzione eccezionale consentita esclusivamente ove risulti, nei confronti di uno dei genitori, una condizione di manifesta inidoneità educativa o comunque tale da rendere l’affidamento condiviso in concreto pregiudizievole e contrario all’interesse esclusivo del minore.

In altri termini si ritiene che l’affidamento condiviso, anche in caso di conflitti tra i genitori, suddivida in modo equilibrato le responsabilità specifiche e la permanenza presso ciascun genitore, mantenendo inalterata la genitorialità di entrambi e tutelando la relazione degli stessi con i propri figli, permettendo poi a questi ultimi di continuare ad avere un rapporto continuativo ed equilibrato con ciascun genitore.

In linea di massima si può concludere che la conflittualità genitoriale non preclude il ricorso al regime preferenziale dell’affidamento condiviso purché essa si mantenga entro i limiti di un tollerabile disagio per la prole. Se invece la litigiosità tra i due dovesse assumere dimensioni tali da pregiudicare il loro interesse, ponendo in serio pericolo l’equilibrio e lo sviluppo psico-fisico della prole, il giudice provvederà a definire un altro regime di affidamento più adatto al caso concreto (che, a seconda dei casi, sarà di tipo esclusivo o addirittura a terzi).

Si ricorda inoltre che l’affidamento della prole non deve mai essere concepito come un diritto dell’uno o dell’altro genitore, né come premio consolatorio (o punizione) in relazione alla responsabilità per il fallimento del loro rapporto affettivo. Ai figli, infatti, non possono esser attribuite responsabilità per la fine della relazione sentimentale dei genitori, né vanno visti come occasioni di vendette e rivendicazione.

Nell’arco degli anni si è creata una casistica in ordine alle decisioni prese dalla giurisprudenza in materia di affidamento esclusivo. Vediamo i casi in cui tale regime è stato disposto:

  1. allorquando il minore manifesti difficoltà di relazionarsi con uno dei due genitori, o addirittura una radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo;
  2. qualora un genitore, dotato di “personalità manipolativa”, con un condizionamento programmato allontani fisicamente e psicologicamente i figli dall’altro genitore, realizzando un’alienazione parentale;
  3. dinanzi alla costante violazione, da parte di uno dei genitori, delle modalità relative all’esercizio del diritto di visita, violando così il primario diritto dei figli minori di mantenere rapporti continuativi con entrambi i genitori, in modo tale da elidere la figura del genitore non collocatario e determinare un grave pregiudizio nello sviluppo psicofisico del figlio;
  4. in ragione del comportamento di un genitore totalmente inadempiente per anni all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento e che abbia esercitato in modo discontinuo il diritto di visita;
  5. in caso di totale disinteressamento da parte di uno dei genitori verso il minore, risultante da prove concrete, tale da giustificare l’affido esclusivo all’altro genitore;
  6. se uno dei genitori versa in stato di dipendenza da alcool o droga o abbia subito condanne per reati gravi;
  7. se uno dei genitori soffre di perduranti problematiche di aggressività e violenza.

 

In una recentissima pronuncia, la Cassazione ha stabilito che il padre che, nei giorni in cui può tenere con sé i figli, li lascia interamente ai nonni paterni, perde l’affido del minore (Cass. Civ. n. 1191/2020).

Ciascuno dei genitori può quindi, in presenza di tali circostanze, chiedere l’affidamento esclusivo in qualsiasi momento.

Anche nel caso di affidamento esclusivo, però, si dovrà sempre rispettare il principio della bigenitorialità, da intendersi quale presenza comune dei genitori nella vita del figlio, idonea a garantirgli una stabile consuetudine di vita e salde relazioni affettive con entrambi, i quali hanno il dovere di cooperare nella sua assistenza, educazione ed istruzione.

Infine, per ragioni di completezza, è bene ricordare che il giudice minorile può, in casi particolari di manifesta inidoneità genitoriale, disporre il legittimo affidamento dei figli a terzi.

Bisogna infine ricordare che i genitori possono sempre richiedere la revisione delle disposizioni del giudice in merito all’affido dei figli in caso di modifica delle circostanze poste alla base della precedente statuizione.

Si è notato che l’affido condiviso nella maggioranza dei casi si rivela la decisione migliore per tutelare l’interesse del minore, da intendersi come riferito alle sue fondamentali ed imprescindibili esigenze di cura, educazione, istruzione e sana ed equilibrata crescita psicologica. Tuttavia, vi sono situazioni nelle quali l’affidatario dimostra di essere inadeguato o addirittura pericoloso. In tali casi, per tutelare il minore, si può richiedere la revisione del regime di affidamento.

Al fine di documentare la realtà in cui si trova a vivere il minore, si rivela decisivo il ruolo dell’investigatore privato. Tale figura risulta determinante nel verificare l’idoneità dei luoghi in cui i minori vivono, le persone che frequentano e i comportamenti adottati dal genitore che lo ha in custodia.

L’affidamento dei figli minori nella separazione, nel divorzio e nei casi di cessazione della convivenza tra genitori non sposati è un profilo molto delicato e deve essere affrontato con modalità adeguate. Ogni situazione familiare è differente dall’altra e deve quindi essere analizzata a fondo per ideare piani di intervento mirati e personalizzati.

Con quanto appena detto non ci si vuole sostituire al tribunale dei minori, ma offrire un servizio investigativo accurato e dettagliato che consenta di tracciare un quadro completo ed esaustivo su cui il giudice possa basare la propria decisione.

Si pensi al caso di affidamento congiunto in cui un genitore desideri verificare il comportamento dell’altro: accompagnamento a scuola, presenza di nuove figure adulte, permanenza nella casa assegnata e altro.

Si pensi altresì ai casi in cui un genitore non presta le dovute attenzioni ai figli poiché conduce una vita dissoluta (abusi di alcool, droga, gioco d’azzardo) o frequenta persone o luoghi non idonei.

Se gli accertamenti evidenziano comportamenti non compatibili con il corretto sviluppo del minore, la nostra agenzia investigativa fornirà tutte le prove utilizzabili in giudizio per dimostrare l’inidoneità genitoriale.

Le indagini condotte riguarderanno principalmente la verifica dell’idoneità di luoghi, persone e circostanze compatibili con l’affidamento.

In seguito alle indagini, ciascuno dei genitori potrà chiedere al giudice l’affidamento esclusivo del figlio o dei figli minorenni qualora emerga la totale inidoneità di uno dei due.

La nostra agenzia investigativa vanta una lunga esperienza in materia, prestando particolare attenzione a tutti gli aspetti trattati. Offriamo anche supporto psicologico per limitare il disagio dei figli e dei genitori, individuando la soluzione migliore per la regolamentazione dei rapporti familiari e supportando la richiesta giudiziale di affidamento esclusivo.

Al supporto legale e investigativo forniamo un dossier completo contenente prove, relazione investigativa dettagliata e testimonianze dei nostri operatori, pienamente utilizzabili in sede processuale.

L’attività investigativa verrà svolta con professionalità, rispetto della privacy e massima riservatezza, analizzando ogni caso da tutte le possibili angolazioni.

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