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Eredità e Successioni

Investigazioni per Privati: Eredità e Successioni

 

La successione mortis causa è quel fenomeno giuridico secondo il quale, alla morte di un soggetto (che prende anche il nome di “de cuius”, che in latino significa “persona della cui eredità si tratta”) alcuni rapporti patrimoniali vengono trasmessi ad altri soggetti. Per dirla più in breve, a seguito del decesso di un soggetto si apre, ex art. 456 c.c., la sua successione ereditaria.

La successione rappresenta così il passaggio generazionale del patrimonio attivo (crediti, beni, titoli, etc.) e passivo (debiti, etc.) da un soggetto ad un altro. L’insieme delle regole che disciplina tale materia prende il nome di diritto ereditario o successorio.

Le distinzioni più rilevanti che si possono enucleare dalla disciplina sulle successioni, sono quelle che contrappongono da un lato, la successione a titolo universale a quella a titolo particolare e, dall’altro, la successione legittima a quella testamentaria.

Per quanto concerne la distinzione fra la successione a titolo universale e quella a titolo particolare, la prima si verifica allorquando un soggetto (ossia l’erede) subentra, da solo oppure in concorso con altri soggetti (nel qual caso si parla di “comunione ereditaria”), nell’universalità o in una quota del patrimonio (o asse) ereditario, ossia nell’insieme dei rapporti patrimoniali attivi e passivi suscettibili di trasferimento, facenti capo al defunto al momento della sua morte. La successione particolare (detta “legato”), per converso, avviene allorché taluno (che prende il nome di legatario), in base al disposto testamentario, succede solamente in uno o più rapporti ben specificati, i quali non vengono presi in considerazione come quota dell’intera eredità.

La successione a titolo universale è pertanto una successione nella totalità o nella quota di patrimonio del de cuius, mentre la successione a titolo particolare è la successione in uno o più diritti, individuati nello specifico dal testatore.

Tra le principali differenze in questi tipi di successioni, è da evidenziare, innanzitutto, che solamente l’erede (e non il legatario) subentra in tutti i rapporti patrimoniali trasmissibili (acquisendo anche gli eventuali debiti) ed è legittimato nei processi e nei procedimenti che aveva instaurato in vita il de cuius. Strettamente connessa a tale circostanza è la regola secondo la quale l’eredità deve essere necessariamente accettata (espressamente o tacitamente), mentre il legato, essendo sostanzialmente migliorativo della posizione giuridica del ricevente, viene acquisito anche senza accettazione, salva facoltà di rinuncia.

Per quanto concerne la disciplina dei debiti ereditari, l’art. 752 c.c. enuncia che gli eredi rispondono dei debiti ereditari in proporzione alle loro quote ereditarie, salvo diversa disposizione del testatore. Il legatario, invece, non risponde dei debiti ereditari ai sensi del combinato disposto dagli artt. 671 e 756 c.c.. Il testatore può comunque obbligare il legatario a pagare alcuni debiti ereditari, ma mai oltre il valore della cosa legata (intra vires).

Per quanto riguarda la distinzione esistente tra successione legittima e quella testamentaria vi è da dire che, la successione testamentaria è quella in base alla quale la divisione della massa ereditaria avviene secondo il volere del de cuius, purché tale volontà sia espressa in una delle forme indicate dall’ordinamento giuridico e sia rispettosa di alcune regole volte a salvaguardare, prevalentemente, l’interesse degli stretti congiunti a non essere diseredati o, comunque, lesi (si parla, al proposito, di successione “necessaria”). Solo nel caso in cui non sia reperibile alcun testamento idoneo a produrre effetti giuridici, si procede alla successione legittima, così definita perché è il diritto successorio a prevedere chi e in che misura ha diritto di ereditare, a seconda delle varie combinazioni di successibili (aventi diritto a succedere) che si possono in concreto verificare.

Riassumendo in poche parole quindi, quando il de cuius non provvede a redigere testamento (ovvero quando, pur avendolo redatto, questo è invalido), ha luogo la successione legittima; la successione “testamentaria” invece, avviene allorquando il testatore ha disposto del suo patrimonio mediante testamento olografo, pubblico o segreto.

Nel caso di successione legittima, l’eredità si devolve alla categoria dei cosiddetti “successibili”.

Nella categoria dei successibili si individuano i legittimari (il coniuge, discendenti e, in caso di mancanza di figli, gli ascendenti) e gli eredi legittimi (collaterali, altri parenti sino al sesto grado ed, in mancanza di un successibile, lo Stato Italiano, il quale acquista di diritto senza accettazione e risponde dei debiti e dei legati intra vires), che succederanno solamente in mancanza dei legittimari.

I chiamati all’eredità, in tale tipo di successione, sono espressamente indicati, secondo un preciso ordine dipendente dal grado di parentela degli stessi con il de cuius. Dispone, infatti, l’art. 565 c.c. che “nella successione legittima, l’eredità si devolve al coniuge, ai discendenti, legittimi e naturali, agli ascendenti (legittimi), ai collaterali, agli altri parenti e allo Stato, nell’ordine e secondo le regole stabilite nel presente titolo”.

In quella testamentaria, le quote possono essere differenti rispetto a quella legittima e a quella necessaria. Il legislatore ha previsto che una determinata quota di eredità, detta “quota di riserva”, sia destinata a determinati soggetti chiamati “legittimari” (per il nostro ordinamento sono legittimari, come già detto poco sopra, il coniuge, i figli e gli ascendenti. Questi ultimi solamente in mancanza di figli).

In mancanza di testamento la quota della quale il testatore potrebbe liberamente disporre (la cosiddetta “quota disponibile”), andrà a beneficio degli eredi, mentre nella successione testamentaria si tiene conto della volontà del de cuius di voler disporre anche della quota disponibile.

La quota di legittima è quindi quella porzione di eredità di cui il testatore non può disporre, né a titolo di liberalità, né mortis causa in quanto spettante per legge a soggetti, denominati legittimari, legati al de cuius da stretti rapporti di parentela o da un rapporto di coniugio.

Più semplicemente il legislatore, al fine di consentire che determinati soggetti conseguano una quota minima del patrimonio del de cuius, riconosce loro un titolo ereditario, di “legittimari” appunto che gli consente di acquistare detta quota di patrimonio anche nel caso in cui, al momento dell’apertura della successione, detta quota non sia compresa nel relictum in quando il loro dante causa ne ha disposto con atti inter vivos.

Il patrimonio ereditario può quindi essere distinto in due parti:

– la quota disponibile, della quale il testatore è libero di disporre;

– la quota di legittima (o anche detta di riserva), della quale il testatore non può disporre a favore degli eredi legittimi o estranei perché spettante, per legge, ai legittimari.

Al fine di stabilire quale parte dell’eredità (ossia del relictum) vada attribuita al legittimario affinché sia soddisfatta la propria quota di legittima, è necessario rapportare il valore della quota riservata al relictum (al netto dei debiti). La quota del legittimario è quindi calcolata in base al rapporto tra la quota riservata a loro ai sensi dell’art. 537 c.c. e tutta la massa ereditaria, calcolata ai sensi dell’art. 556 c.c.

In presenza di disposizioni testamentarie, la legge tutela la posizione dei congiunti più prossimi del de cuius riservando loro delle quote del patrimonio dello stesso, anche, eventualmente, contro la sua volontà (c.d. successione necessaria). Tali porzioni, chiamate, quote di riserva o legittima, corrispondono alla parte di patrimonio della quale il testatore non può disporre (c.d. quota indisponibile), giacché riservate, appunto, ai soggetti legittimari o riservatari.

La legge indica le quote di riserva spettanti ai vari legittimari, che non possono essere lese dal testatore nella ripartizione dell’asse ereditario, nonché le quote residue delle quali lo stesso può disporre diversamente.

in presenza del coniuge e di un figlio, la quota di legittima di ciascuno è pari ad 1/3, mentre il terzo residuo rappresenta la quota di patrimonio disponibile; se i figli sono due o più, agli stessi spetta metà del patrimonio, ¼ al coniuge e il restante quarto è attribuito alla quota disponibile (art. 542, comma 1 e 2, c.c.);

quando manca il coniuge e ci sono i discendenti, la quota di legittima è pari a ½ per un solo figlio o a 2/3 per due o più figli, mentre la quota disponibile è pari, rispettivamente, ad ½ o 1/3 (art. 537, 1° e 2° comma, c.c.);

quando c’è solo il coniuge, in assenza di discendenti, la metà del patrimonio è allo stesso riservata, il resto fa parte della quota disponibile (art. 540 c.c.);

analogamente, quando, in assenza di discendenti, il coniuge concorre con gli ascendenti, al primo spetta la metà del patrimonio, ai secondi ¼ della quota legittima e la quota disponibile si riduce ad ¼ (art. 544 c.c.);

infine, in presenza dei soli ascendenti, la quota legittima è pari ad 1/3 del patrimonio, mentre quella disponibile è pari a 2/3 (art. 538 c.c.).

anche in caso di diseredazione, quindi, il de cuius non può impedire che determinate sue sostanze finiscano nelle mani dei legittimari o di alcuni di questi. La diseredazione è la disposizione testamentaria nella quale il de cuius dichiara di escludere un determinato soggetto dalla propria successione.

Constatazione questa confermata dalla Cassazione. La Suprema Corte, infatti, nella pronuncia 25.05.2012, n. 8352, ha specificato la validità di una diseredazione a favore degli eredi legittimi, non legittimari. I legittimari, essendo titolari di una quota di patrimonio, non potrebbero vedersi esclusi dalla successione per diseredazione.

Nella maggior parte dei casi si instaura quindi una comunione ereditaria tra i coeredi che hanno accettato l’eredità. La comunione ereditaria è quella situazione di contitolarità del patrimonio ereditario che si instaura tra gli eredi, che hanno accettato l’eredità, prima che venga effettuata la divisione dei beni.

La divisione ereditaria, al contrario, è l’atto mediante il quale i coeredi pongono fine alla comunione ereditaria.

Per formare le parti, i coeredi sono tenuti a collazionare e a conferire tutto ciò che è stato loro donato dal de cuius e devono imputare, alla propria quota, le somme delle quali erano debitori nei confronti del de cuius e dei coeredi (c.d. collazione). Successivamente, avranno luogo i prelevamenti, ossia l’attribuzione a favore dei coeredi del diritto di prelevare dalla massa ereditaria una somma pari al debito degli altri coeredi e nei confronti del de cuius, dalla massa ereditaria.

Dopo questa sintetica panoramica introduttiva sulle dinamiche che coinvolgono l’eredità, si comprende facilmente che, a fronte della morte di un soggetto, può sorgere la necessità per alcuni eredi o per tutti loro (soprattutto se in contenzioso tra loro), di verificare e di ricostruire l’asse ereditario.

Passiamo ora dunque ad elencare le indagini investigative, svolte dall’agenzia investigativa attraverso i propri investigatori privati, che possono essere effettuate nella fattispecie della successione mortis causa:

– Ricerca eredi

Tale indagine, espletata dall’agenzia investigativa, è volta all’identificazione di eredi, di successibili o di altre persone interessate ad essere coinvolte nell’asse ereditario. Al termine delle indagini investigative sarà steso, dagli investigatori privati, un rapporto contenente i nominativi dei medesimi.

– Ricerche volte a verificare l’accettazione tacita o con beneficio di inventario o le rinunce da parte degli eredi

Tali indagini, svolte dell’agenzia investigativa, sono atte a rilevare presso i tribunali di competenza eventuali atti di accettazione e/o rinuncia dei c.d. “chiamati” all’eredità. Le prove raccolte dall’investigatore privato documenteranno l’accettazione di fatto dell’eredità (o accettazione tacita), la verifica dell’esistenza dell’atto di rinuncia o dell’accettazione con beneficio di inventario.

– Indagini investigative sui rapporti bancari e verifiche dei conti correnti

Alle indagini sopra menzionate possono affiancarsi investigazioni private sui rapporti bancari di soggetti coinvolti nelle controversie circa l’eredità, al fine di ottenere informazioni sui rapporti di conto corrente dei soggetti interessati all’asse ereditario o che fanno parte della contesa circa lo stesso.

Per quanto concerne i conti correnti del de cuius, a seguito del decesso dell’intestatario unico (o cointestatario), si apre la successione del suo conto corrente. Apertasi la successione, i rapporti di conto corrente sono compresi nel patrimonio relitto e sarà trasferita agli eredi, i quali subentreranno nella titolarità del rapporto giuridico con la banca oppure nel possesso del saldo contabile maturato sul conto ai sensi dell’art. 11 del D.L. 346/90.

La successione del conto corrente opera diversamente a seconda che il de cuius fosse l’unico intestatario ovvero si trattasse di un conto cointestato.

Nel caso di unico intestatario: gli eredi sono tenuti, da un lato, ad avvisare la banca mediante un atto notorio (o dichiarazione sostitutiva ai sensi del D.P.R. 445/2000) e a richiedere tutti i rapporti che il de cuius intratteneva con l’istituto di credito, come ad esempio libretti, titoli, polizze, ecc…) e, dall’altro, sono tenuti a restituire tutto quando detenesse il de cuius in forza del contratto di conto corrente: assegni, carte di credito, bancomat, etc.

Nel diverso caso di conto corrente cointestato, è necessario effettuare un ulteriore distinguo tra conto cointestato a firma disgiunta e conto cointestato a firma congiunta.

In caso di firma disgiunta, dove ogni cointestatario ha diritto ad effettuare prelievi, gli eredi del defunto (che subentrano nella quota di conto corrente) hanno diritto di prelevare dal conto anche a seguito del decesso. Il conto rimarrà quindi aperto e l’intestazione dovrà essere modificata sostituendo, al nome del de cuius, quello degli eredi.

È evidente che il cointestatario di un conto bancario a firma disgiunta, nonostante sia abilitato ad operare autonomamente su tutte le somme del conto medesimo, non potrà beneficiare delle stesse in misura eccedente la propria quota e tale limitazione sarà operante con riferimento all’intero svolgimento del rapporto bancario. (Cass. civ. sez. II, 2 dicembre 2013, n. 26991).

Nel caso di firma congiunta il prelievo di denaro deve essere effettuato con la firma di tutti i cointestatari, è necessario pertanto bloccare il conto corrente sino al momento in cui gli eredi decideranno in merito alla sorte del conto corrente.

Il fine principale dell’indagine espletata dall’agenzia investigativa, attraverso i propri investigatori privati qualificati, sarà quello di scoprire eventuali anomalie o più semplicemente quello di fare chiarezza sulle transazioni monetarie intercorse.

L’azione da esperire in caso di transazioni irregolari o illecite pervenute ad un soggetto sarà quella di rivendicazione. Essa è caratterizzata dal preventivo accertamento da parte del giudice del diritto di proprietà sulle somme richieste e dalla conseguente restituzione del bene. La prova delle circostanze descritte potrà essere inoltre fornita dal contitolare interessato o dagli eredi del contitolare deceduto mediante la pedissequa ricostruzione di tutte le attività bancarie inerenti al conto medesimo offrendo in produzione una comprovante documentazione bancaria relativa alle attività inerenti al conto cointestato (cfr. Cass. sent. n. 3241 del 1989, Cass. sent. n. 8718 del 1994 e Cass. sent. n. 4066 del 2009).

Infine, non sfuggono alla successione i rapporti intercorrenti tra il de cuius e la banca: all’erede faranno così capo tutti i diritti e i doveri spettanti già al defunto nei confronti dell’istituto di credito.

– Indagini testamentarie: perizie calligrafiche, esami grafologici e altri test per verificare la datazione della carta, l’autenticità della autografia e della sottoscrizione del de cuius

Si ricorda che il testatore quando sceglie di disporre del suo patrimonio mediante testamento, può scegliere tra tre tipi di testamento: pubblico, olografo o segreto.

Tra questi è certamente l’olografo quello che può far insorgere maggiori controversie tra gli eredi.

Il testamento olografo (art. 602 c.c.) è la forma più semplice di testamento. Esso non richiede l’atto pubblico ma questo non esonera dal rispetto di determinati formalismi. Il testamento olografo consta infatti di tre requisiti: autografia, datazione, sottoscrizione. Il legislatore ha chiarito che la mancanza di autografia e di sottoscrizione comportano la nullità della scheda testamentaria (art. 606 c.c.) mentre, per ogni altro difetto di forma, come l’omessa o l’incompleta indicazione della data, comporta l’annullabilità (e non la nullità) della scheda testamentaria.

Questo tipo di testamento può far insorgere diatribe tra i soggetti, poiché sono chiare le ingerenze e le influenze sul de cuius, che potrebbero provenire da soggetti, anche estranei all’ambito familiare, che aspirano un giorno a diventare proprietari di situazioni giuridiche che appartenevano al de cuius oramai deceduto.

A tal fine diventano necessarie una serie di indagini investigative, tra le quali si possono annoverare: le perizie calligrafiche, gli esami grafologici e altri test per verificare la datazione della carta, l’autenticità della autografia e della sottoscrizione del de cuius, per accertare se il testamento in questione fosse stato scritto effettivamente in vita dal defunto. Se così non fosse, l’azione da proporre è quella di accertamento negativo per la contestazione dell’autenticità dello stesso.

La Corte di Cassazione, sez. II Civile, Sentenza n. 1995/2016, ha infatti statuito che chi vuol contestare l’autenticità di un testamento olografo, deve proporre domanda di accertamento negativo della provenienza della scrittura e che grava su di lui l’onere della prova. (Cass. Civ. Sez. II, n. 22197/2017)

– Accertamenti sulle invalidità del testamento;

– Verifiche sui beni e sui titoli oggetto di collazione

La collazione è l’obbligazione in forza della quale taluni soggetti che accettano l’eredità, e che hanno ricevuto donazioni in vita dal de cuius, devono conferire nell’asse ereditario quanto ricevuto, al fine di formare le porzioni.

Il presupposto della collazione è la situazione di comunione ereditaria del patrimonio relitto. L’articolo 737 c.c. identifica i soggetti tenuti alla collazione: i figli, i loro discendenti ed il coniuge. L’oggetto della collazione sono le donazioni, dirette ed indirette, effettuate dal de cuius.

Saranno quindi oggetto di collazione le intestazioni di beni a nome altrui (fattispecie che ricorre allorquando i genitori acquistano un immobile intestandolo al figlio) e i negozi misti con donazione (per la parte di donazione).

La dispensa dalla collazione è qualificabile come un’ulteriore ed autonoma liberalità, effettuata dal de cuius nel momento in cui ha compiuto la donazione o successivamente: egli può infatti stabilire che il lascito sia imputato, per quanto capiente, sulla quota disponibile.

La collazione può farsi in natura o per imputazione: con la collazione in natura è l’intero bene, nella sua materialità, che viene conferito nella massa ereditaria. Diversamente, la collazione per imputazione prevede una sorta di addebito del valore del bene dalla quota del coerede, e di prelevamento da parte degli altri coeredi, in modo da bilanciare le quote.

E’ bene ricordare che il legislatore dispone che non sono soggette a collazione le donazioni di modico valore a favore del coniuge, le spese per il mantenimento e l’educazione dei figli e tutte quelle elencate dall’art. 742 c.c.

– Indagini e verifiche sui patti di famiglia

Il patto di famiglia è un contratto, stipulato per atto pubblico, con il quale si realizza una successione anticipata.

L’art. 768-bis c.c. dispone che il patto di famiglia è il contratto con il quale l’imprenditore, o il titolare di partecipazioni societarie, trasferisce la propria azienda o le partecipazioni ad un discendente. Al contratto devono partecipare tutti i soggetti che, al momento della stipulazione, sarebbero legittimari del disponente.

L’assegnatario dell’azienda o delle partecipazioni deve liquidare agli altri legittimari partecipanti al contratto non beneficiati dal lascito dell’impresa o delle quote, una somma corrispondente alle quote previste dagli artt. 536 ss c.c. Nel caso in cui agli altri partecipanti fossero assegnati altri beni, questi saranno imputati alla quota di legittima a loro spettante.

Il patto di famiglia è quindi un contratto plurilaterale, sorretto da una causa donativa, le cui attribuzioni non sono soggette a collazione e riduzione, che vede la necessaria presenza di tutti i legittimari. La dottrina ritiene affetto da radicale nullità, infatti, il patto di famiglia redatto in mancanza di un legittimario.

L’oggetto del patto sono l’azienda e le quote societarie; è stato chiarito come non rilevino le dimensioni o l’effettiva attività imprenditoriale del disponente (può anche essere un’azienda attualmente concessa in affitto) e, nel caso voglia essere trasferita una parte dell’azienda, dovrà trattarsi di un ramo o di un’organizzazione tale comunque da mantenere l’idoneità alla continuazione dell’impresa.

Il trasferimento parziario di una partecipazione è consentito, come per l’azienda, se la partecipazione ceduta mantiene la possibilità di avere potere decisionale o di influenzare l’attività d’impresa.

L’art. 768-sexies c.c. disciplina l’ipotesi dei rapporti tra beneficiari del patto di famiglia e legittimari che non abbiano partecipato al patto di famiglia. Si ritiene che la norma disciplini il caso dei legittimari sopravvenuti, in quanto la dottrina sostiene la nullità di un patto di famiglia stipulato in mancanza di legittimari.

In tal caso, come ad esempio in caso di nascita di altri figli o di passaggio a nuove nozze da parte del disponente, i legittimari che non hanno partecipato al patto, possono chiedere ai beneficiari il pagamento della somma prevista dall’art. 536 ss. c.c. aumentata degli interessi legali.

– Indagini e accertamenti sulle cause di indegnità

L’indegnità può essere definita come una causa di rimozione dalla successione ope legis.

Come pacificamente sostenuto in dottrina ed in giurisprudenza, l’indegno è escluso sia dalla successione testamentaria che da quella legittima. Si attribuisce a tale istituto un fondamento di sanzione civile derivante dal considerare socialmente ingiusto che un soggetto riceva un vantaggio conseguentemente ad una propria condotta antigiuridica tenuta nei confronti proprio del soggetto a cui dovrà succedere (ovvero dei suoi congiunti).

L’articolo 463 del codice civile elenca i sette casi di indegnità i quali, stante la loro accertata tassatività, non sono suscettibili di interpretazione analogica.

Essi sono raggruppabili in due diverse categorie: fatti che costituiscono attentato alla personalità fisica e morale del de cuius (punti 1,2 e 3) e fatti che costituiscono attentato alla libertà di testare (punti 4, 5 e 6). In aggiunta a questi, nel 2005 è stata introdotta una settima causa di indegnità (punto 3 bis) (Introdotta dall’art. 11, lett. c), della legge 8 luglio 2005, n. 137.) la quale viene ricondotta da alcuni autori, ancorché non pacificamente, alla prima delle due categorie sopra enunciate.

Coerentemente con la natura giuridica di esclusione dalla successione dell’indegnità officio iudicis, la dottrina e la giurisprudenza prevalente, ritengono che gli interessati a far valere l’indegnità di un soggetto debbano promuovere un’apposita azione per far annullare l’acquisto di quest’ultimo.

Si ritiene preferibile, così come evidenziato anche dalla Cassazione Civ. 6859/1993, che la legittimazione a promuovere l’azione, spetti solo a coloro che abbiano un interesse di natura patrimoniale e non meramente morale o familiare poiché, trattandosi di un’esclusione dalla successione, l’azione condurrà ad un passaggio dell’eredità agli altri eredi ovvero ai chiamati in subordine oppure, in caso di legato, a colui che ha il diritto di conseguirlo in luogo dell’indegno.

EFFETTI DELLA SENTENZA DI INDEGNITA’ E RIABILITAZIONE DELL’INDEGNO

Ai sensi dell’art. 464 del codice civile, l’indegno è obbligato a restituire i frutti che gli sono pervenuti dopo l’apertura della successione. L’indegno, infatti, viene considerato a tutti gli effetti possessore di mala fede con la precisazione però che non deve restituire anche i frutti che avrebbe potuto percepire e che invece non ha percepito.

L’art. 466, primo comma, del codice civile ammette la possibilità che la persona della cui successione si tratta abiliti colui che è incorso nell’indegnità per mezzo di atto pubblico o con testamento.

É di tutta evidenza che la riabilitazione possa quindi avvenire solo qualora il fatto sia stato commesso anteriormente la morte del de cuius, essendo richiesta un’espressa manifestazione di volontà di quest’ultimo in tal senso.

La riabilitazione, essendo una vera e propria dichiarazione di volontà, ha natura negoziale ed è un atto personalissimo (non ammette quindi rappresentanza e deve essere necessariamente rivolta ad un soggetto determinato). Tra le sue altre caratteristiche si riscontra inoltre la sua non recettizietà e la sua irrevocabilità.

– Indagini per identificare eventuali distrazioni di beni dall’asse ereditario (sottrazione di beni dall’attivo ereditario);

– Accertamenti di compravendite simulate (finte donazioni ad esempio);

– Ricerca e raccolta informazioni in merito a situazioni patrimoniali poco chiare;

– Rilevamento e fornitura di documenti inerenti l’eredità oggetto di controversie;

– Investigazioni volte a determinare l’effettiva quota dell’eredità spettante ad un soggetto;

L’Agenzia Investigativa Argo svolge, con la massima serietà e professionalità, attraverso investigatori privati qualificati, tutti i tipi di accertamenti sopra citati per controllare se sono insorti illeciti nelle contese dell’eredità, producendo prove documentali legalmente valide che potranno essere utilizzate in giudizio per risolvere controversie giudiziali o situazioni poco chiare legate all’eredità.

Le indagini investigative saranno utili per verificare se è stata intaccata la quota di legittima spettante per legge ai legittimari e per verificare se le disposizioni testamentarie predisposte dal de cuius rientrano nella quota disponibile e quindi nella piena disponibilità del testatore.

Al termine di ogni indagine investigativa forniremo dettagliate relazioni che certificheranno quanto riscontrato durante il corso delle indagini. Al report investigativo saranno allegate prove video-fotografiche, visure con evidenza dei dati, testimonianze e altri documenti inerenti l’eredità oggetto di controversia.

In conclusione, si ricordano le azioni che possono essere esperite dai soggetti lesi, a tutela dell’eredità

Nell’ipotesi di lesione della quota di legittima spettante ai legittimari, il legislatore ha previsto una serie di disposizioni volte a tutelare gli interessi degli stessi. Le azioni previste dal codice civile, agli artt. 553 e ss. c.c. sono di due tipi: l’azione di riduzione e la petizione di eredità.

L’azione di riduzione

Quando la quota di legittima viene violata dal de cuius, per effetto di atti di disposizione, o di donazioni, oppure in caso di testamento, si ha una lesione della legittima. In tal caso, per reintegrare la quota di legge, occorre esercitare l’azione di riduzione, prevista dagli artt. 553 e ss. c.c., volta a far dichiarare invalidi (integralmente o parzialmente) gli atti, inter vivoso mortis causa, che hanno prodotto la lesione in questione.

L’azione di riduzione, di fatto, consta di tre diverse azioni, in base alla fase e ai soggetti nei cui confronti viene eseguita:

– l’azione di riduzione in senso stretto, che ha lo scopo di far dichiarare l’inefficacia (totale o parziale) delle disposizioni testamentarie e/o delle donazioni che eccedono la quota di cui il de cuius poteva disporre;

– l’azione di restituzione contro i beneficiari delle disposizioni ridotte, finalizzata in seguito al vittorioso esperimento dell’azione di riduzione in senso stretto, a far recuperare ai legittimari quanto ancora presente nel patrimonio dei soggetti beneficiati;

– l’azione di restituzione contro i terzi acquirenti, con pari finalità recuperatorie della precedente, ma esperibile nei confronti degli aventi causa dal soggetto beneficiato.

L’azione si introduce mediante atto di citazione, dove il legittimario esplicita la causa petendi e il petitum, formulando richiesta di reintegrazione nella quota di legittima mediante la riduzione degli atti di disposizione o delle donazioni, attraverso l’esposizione sintetica della situazione dell’asse ereditario, ricavato dalla “riunione fittizia” del c.d. relictum con il donatum [ovvero l’operazione contabile, attraverso la quale si imputa al patrimonio del de cuius il valore dei beni intestati decurtati dei debiti (relictum) e maggiorati dalle donazioni compiute (donatum), per calcolare il c.d. “asse ereditario”].

Secondo la giurisprudenza, “il legittimario che propone azione di riduzione, ha l’onere di indicare entro quali limiti è stata lesa la legittima, determinando con esattezza il valore della massa ereditaria, nonché il valore della quota di legittima violata dal testatore” (Cass. n. 13310/2002).

L’assolvimento dell’onere probatorio gravante sull’attore di indicare l’esatto valore della massa ereditaria, è presupposto necessario per l’accertamento della lamentata lesione della quota legittima (Cass. n. 14473/2011; Cass. n. 4848/2012).

In ordine alla legittimazione, la riduzione delle donazioni e delle disposizioni lesive della porzione di legittima può essere domandata solo dai legittimari e dai loro eredi o aventi causa. Si tratta di un diritto irrinunciabile, finché vive il de cuius(Cass. n. 13429/2006), al quale può abdicarsi solo successivamente alla sua morte (Cass. n. 1373/2009).

Il legittimario diverrà erede della quota che gli spetta (quota di legittima) solamente quando avrà esercitato vittoriosamente l’azione di riduzione: le disposizioni lesive della quota di legittima diverranno quindi inefficaci nei confronti del legittimario leso (Cass. n. 10775/1996; n. 5591/1981).

La petizione ereditaria

Secondo il disposto dell’art. 533, 1° comma, c.c., la petizione ereditaria è l’azione con cui l’erede “può chiedere il riconoscimento della sua qualità ereditaria contro chiunque possieda tutti o parte dei beni ereditari, a titolo di erede o senza titolo alcuno, allo scopo di ottenere la restituzione dei beni medesimi”.

L’art. 533 c.c. attribuisce la legittimazione attiva all’esercizio dell’azione di petizione al solo erede (o al coerede), sia legittimo che testamentario, il quale, chiamato all’eredità, l’abbia accettata, esplicitamente o tacitamente, con la sola proposizione dell’azione.

Legittimato passivo è colui il quale possiede beni ereditari vantando un titolo che invece non gli compete, ovvero chi possiede senza alcun titolo giustificativo.

Oggetto dell’azione sono tutti i beni ereditari o anche una parte o quota degli stessi. L’onere di provare che i beni appartenessero all’asse ereditario al tempo dell’apertura della successione spetta all’attore.

Oltre ad ottenere la condanna alla restituzione dei beni nei confronti di chi li possiede con titolo invalido o senza titolo, l’azione accerta la qualità di erede in capo all’attore, la quale una volta acquistata non viene meno (in base al principio semel heres semper heres).

Nonostante l’affinità del petitum, l’azione di petizione di eredità si differenzia nettamente dall’azione di rivendica (rei vindicatio), poiché a differenza di quest’ultima, la prima non è volta a discutere il titolo in base al quale il de cuius aveva il possesso dei beni ereditari, ma ha per oggetto gli elementi costitutivi dell’asse ereditario.

L’attore può, quindi, limitarsi a provare la propria qualità di erede e la circostanza che i beni fossero compresi nell’asse ereditario al momento dell’apertura della successione (Cass. n. 11813/1992).

Nella pronuncia 08.10.2013, n. 22915, la Suprema Corte ha chiarito che la petizione ereditaria ha come presupposto la contestazione della qualità di erede da parte di chi è nel possesso dei beni ereditari.

Nel caso in cui non vi sia contestazione, verrebbero meno le ragioni per proporre un’azione di petizione, potendo trovare luogo un’azione di rivendicazione, la quale ha il medesimo petitum.

Secondo quanto stabilisce l’articolo 533, 2° comma, c.c., l’azione di petizione di eredità è imprescrittibile, fatti salvi gli effetti dell’intervenuta usucapione opposta dal convenuto sui singoli beni

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