Investigazioni per Privati: Mobbing
Con la comune locuzione “mobbing” si fa riferimento, in generale, a un insieme di atti o comportamenti persecutori perpetrati da parte di uno o più individui ai danni di un altro, in un contesto lavorativo, finalizzati a emarginare ed escludere un soggetto dal gruppo sociale di appartenenza.
È una forma di sopruso e di violenza psichica protratta nel tempo, esercitata con modalità e tempistiche ben precise, in danno di un collega di lavoro, di un subordinato o semplicemente di un individuo più debole, con il chiaro intento di danneggiarlo.
Affinché il mobbing assuma rilevanza giuridica è necessario che il terrore psicologico si concretizzi in comportamenti aggressivi e vessatori protratti nel tempo in maniera regolare e ripetitiva, tali da generare nella vittima uno stato di stress, agitazione e alterazione dell’equilibrio psico-fisico.
Quando si è in presenza di mobbing?
In assenza di una disciplina normativa specifica, non esiste un criterio univoco per individuare con precisione le azioni che configurano un caso di mobbing. In linea di massima, rileva ogni forma di sopruso o persecuzione: ostracismo, umiliazioni pubbliche, diffusione di notizie false, critiche immotivate, dequalificazioni, molestie e maltrattamenti.
La giurisprudenza, con la sentenza n. 10037/2015, ha individuato alcuni parametri comuni per riconoscere il vero mobbing:
- Presenza di vessazioni sul luogo di lavoro;
- Durata prolungata nel tempo e frequenza degli episodi;
- Molteplicità di azioni ostili (attacchi alla reputazione, isolamento, cambio mansioni, minacce, violenze);
- Dislivello tra antagonisti, con manifesta inferiorità della vittima;
- Successione di fasi: conflitto, vessazioni, sintomi, esclusione;
- Intento persecutorio premeditato volto a destabilizzare psicologicamente il soggetto passivo.
Come difendersi dal mobbing?
Nel nostro ordinamento esistono diverse norme che permettono alle vittime di tutelarsi rispetto a fenomeni di mobbing:
- Tutela costituzionale: la Costituzione tutela la salute (art. 32), il lavoro (art. 35) e la dignità della persona (art. 41).
- Tutela civile:
- Art. 2043 c.c.: obbligo di risarcimento per danno ingiusto cagionato con fatto doloso o colposo.
- Art. 2087 c.c.: obbligo per il datore di lavoro di garantire l’integrità fisica e morale del lavoratore.
- Tutela penale: i comportamenti mobbizzanti possono integrare i reati di lesioni personali (art. 590 c.p.) o di atti persecutori (art. 612 bis c.p.).
- Leggi speciali: lo Statuto dei Lavoratori (L. 300/1970) tutela dai comportamenti discriminatori e abusi disciplinari, mentre il Testo Unico sulla Sicurezza protegge la salute psico-fisica nei luoghi di lavoro.
Il risarcimento del danno in sede civile
Le vittime di mobbing possono agire in giudizio per ottenere il risarcimento dei danni subiti, anche con l’ausilio di un’agenzia investigativa che raccolga prove utilizzabili in tribunale. I danni risarcibili includono:
- Danni non patrimoniali: lesione della salute (danno biologico), sofferenza morale e peggioramento della qualità di vita (danno esistenziale);
- Danni patrimoniali: spese mediche, perdita di guadagno, mancato avanzamento di carriera, perdita di chance e danno all’immagine professionale.
L’onere della prova
Per ottenere il risarcimento, la vittima deve dimostrare l’esistenza di comportamenti persecutori, la loro reiterazione e l’intento vessatorio. L’agenzia investigativa può documentare tali circostanze, fornendo prove utili al giudice.
Il danneggiato dovrà inoltre provare il danno alla salute psico-fisica, tramite testimonianze, certificati medici e perizie, nonché il nesso causale tra condotta e danno subito.
Mobbing sul lavoro
Il contesto principale del mobbing è quello lavorativo, dove si manifesta in comportamenti mirati all’emarginazione o all’allontanamento di un dipendente da parte di colleghi o superiori.
Si distinguono:
- Mobbing verticale (o bossing): persecuzioni da parte di superiori gerarchici. Comprende umiliazioni, esclusioni, incarichi degradanti e discriminazioni sistematiche.
- Mobbing orizzontale: atti persecutori tra colleghi dello stesso livello, spesso volti a screditare la reputazione o la posizione lavorativa di un dipendente.
La Cassazione (sent. n. 7382/2010 e n. 87/2012) riconosce come mobbing la condotta del datore di lavoro che, con comportamenti reiterati e discriminatori, mortifica ed emargina il lavoratore, lesione che può incidere gravemente sull’equilibrio psico-fisico del soggetto.
Con la sentenza n. 27931/2020 la Cassazione ha inoltre stabilito che il datore di lavoro risponde del mobbing anche quando le condotte vessatorie provengono da colleghi o superiori, a prescindere dalla sua conoscenza diretta dei fatti.
Esistono infine casi di mobbing dal basso (“low mobbing”), dove sono i dipendenti a perseguitare figure dirigenziali, spesso in situazioni di crisi o tensione aziendale.
Mobbing in contesti extra-lavorativi
Negli ultimi anni il concetto di mobbing si è esteso anche ad altri contesti sociali:
- Mobbing scolastico: atti persecutori o discriminatori tra studenti o da parte di insegnanti, legati a pregiudizi, origine, tradizioni o idee personali;
- Mobbing familiare: dinamiche oppressive all’interno del nucleo familiare, come la volontà di un coniuge di escludere l’altro dalla vita dei figli o dalle decisioni familiari.
Affidarsi all’agenzia investigativa Argo e alla professionalità dei suoi investigatori privati è la soluzione migliore per raccogliere prove, difendersi e ottenere giustizia in tutti i casi di mobbing, sia lavorativo che familiare o scolastico.