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Aliunde Perceptum

Indagini per Aliunde Perceptum

 
Cosa si intende per aliunde perceptum?

La locuzione latina “aliunde perceptum” è traducibile letteralmente con “Percepito altrove o da un’altra persona”.
Nell’ambito del diritto del lavoro, si fa riferimento all’aliunde perceptum in relazione ai redditi maturati dal dipendente licenziato illegittimamente.

Come si calcola l’aliunde perceptum?

In sede di giudizio, una volta appurata l’illegittimità del licenziamento, è sempre necessario determinare l’ammontare del risarcimento del danno.

Ebbene, secondo il principio dell’aliunde perceptum, da questo ammontare sarà possibile decurtare il valore di tutte le retribuzioni che il lavoratore, illegittimamente licenziato, ha percepito da altri datori di lavoro, con i quali abbia instaurato rapporti successivi al licenziamento. Si noti, tuttavia, che, a fronte di tale possibilità, l’onere della prova sarà sempre in capo al datore di lavoro.

Detto in altri termini, l’art. 18 della L. 300/1970 (c.d. Statuto dei Lavoratori), stabilisce che in caso di licenziamento dichiarato con sentenza inefficace o invalido, il datore di lavoro, oltre alla reintegra nel posto di lavoro, è obbligato a versare al lavoratore “un’indennità commisurata alla retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione“, inoltre tale risarcimento “non potrà essere inferiore a cinque mensilità di retribuzione globale di fatto“.
In base a tali statuizioni quindi, il datore di lavoro che licenzia illegittimamente un dipendente dovrà corrispondere al lavoratore tutte le retribuzioni dal giorno del licenziamento fino a quello della effettiva reintegrazione.
Giova evidenziare però, che tale risarcimento può, in alcuni casi, essere ridotto.
Tale riduzione è possibile quando: il lavoratore illegittimamente licenziato – nel corso del giudizio – ha trovato una nuova occupazione per la quale ha percepito la relativa retribuzione (c.d. aliunde perceptum), oppure quando, il lavoratore non si sia impegnato abbastanza a trovare una nuova occupazione (c.d. aliunde percipiendum).

Differenza tra aliunde perceptum e aliunde percipiendum

Mentre l’aliunde perceptum si riferisce al periodo che va dal licenziamento alla reintegrazione del lavoratore, l’aliunde percipiendum fa riferimento alle situazioni in cui il lavoratore non si sia sufficientemente impegnato nell’attività di ricerca di una nuova occupazione. Nello specifico:

Nel caso di aliunde perceptum, per la riduzione dell’importo del risarcimento (pari a tutte le retribuzioni maturate dal giorno del licenziamento sino a quello della effettiva reintegrazione) il datore di lavoro dovrà dimostrare che il dipendente – durante il periodo di interruzione del rapporto – ha trovato una nuova occupazione per la quale ha percepito i relativi redditi da lavoro subordinato (o autonomo).
Nel caso di aliunde percipiendum, il lavoratore, dopo l’illegittimo licenziamento è tenuto ad attivarsi per trovare una nuova occupazione, poiché – come stabilito dall’art. 1227, 2° co., c.c., il risarcimento è escluso per i danni che si potevano evitare con l’ordinaria diligenza.

Quindi, laddove venga dimostrata l’inerzia del lavoratore nel cercare una nuova occupazione nelle more del giudizio, il datore di lavoro potrà richiedere la riduzione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18 St. Lav..
In entrambe le situazioni, l’onere della prova ricade sul datore di lavoro.

Onere della prova nell’ aliunde perceptum e riduzione del risarcimento

La giurisprudenza della Sezione Lavoro della Cassazione è oramai consolidata nel ritenere che, ai fini della quantificazione del danno provocato da un licenziamento illegittimo, occorre valutare l’aliunde perceptum. (sentenze 16 maggio 2005, n. 10155, 26 ottobre 2010 n. 21919, e, più di recente, 11/2/2013 n. 3181/2013 e, 16/07/2013 n° 17370).
Un’azienda che sta affrontando un contenzioso di lavoro per licenziamento illegittimo, promosso da un ex dipendente, può quindi verificare se quest’ultimo, a partire dal periodo successivo all’interruzione del rapporto di lavoro, abbia prestato o, continua a prestare, attività lavorativa in favore di altre imprese, eventualmente anche in forma non ufficiale (ovvero in nero).
Spetta, infatti, al datore di lavoro dimostrare che il lavoratore licenziato ha percepito o avrebbe potuto percepire somme di denaro, così come ribadito dalla giurisprudenza anche in una recente sentenza nella quale ha affermato che “l’onere della prova relativo all’aliunde perceptum e all’aliunde percipiendum compete al datore di lavoro, posto che la circostanza che il lavoratore ingiustamente licenziato abbia, nelle more del giudizio, lavorato e percepito comunque un reddito rappresenta un fatto impeditivo della pretesa attorea e deve di conseguenza essere provato da colui che lo eccepisce, non da chi invoca il risarcimento, in applicazione del generale precetto di cui all’art. 2697 cod. civ.” (Cass. Civ., 17 giugno 2020, n. 11706).

Come evidenziato precedentemente e come sostenuto ampiamente dalla Corte di Cassazione, si veda a tal proposito la Sentenza n. 11122/16, nei casi in cui il datore di lavoro voglia avvalersi del principio dell’aliunde perceptum (così come dell’aliunde percipiendum) deve obbligatoriamente sopportare l’onere della prova.

Ciò, per il datore di lavoro, può risultare una sfida significativa.
In una situazione così delicata e complessa, affidarsi all’ agenzia investigativa Argo S.p.A. può essere la scelta migliore.
In questi casi, diventa fondamentale verificare, ed eventualmente provare, se l’ex lavoratore abbia svolto o stia svolgendo altra attività lavorativa remunerata, (anche in forma non ufficiale), nonché appurare il quantum dei redditi percepiti da quest’ultimo nel periodo successivo all’interruzione del rapporto di lavoro con l’azienda stessa.

Per il reperimento di tali prove e informazioni, i nostri professionisti svolgono indagini approfondite, al fine di ridurre l’entità del danno presunto.
Un report completo redatto da specialisti in materia, producibile in sede giudiziaria è un valido alleato del datore di lavoro per ottenere una riduzione, o finanche un annullamento, della richiesta di risarcimento da parte dell’ex dipendente.

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