logo argo

Assegno di Mantenimento

Investigazioni per Privati: Revisione Assegno di Mantenimento

 

Il diritto stabilisce che l’assegno di mantenimento, disposto in favore di uno dei due coniugi (o ex coniugi) e/o dei figli a seguito di separazione personale o di divorzio, può essere oggetto di revisione o di revoca nel caso in cui sopravvengano nuove circostanze che modificano lo status quo sulla base del quale era stato fissato in precedenza l’importo dell’assegno di mantenimento.

L’assegno di mantenimento, infatti, una volta quantificato, non rimane statico e immodificabile nel tempo sia per via della rivalutazione, secondo gli indici Istat, che per le circostanze e i fatti sopravvenuti, che coinvolgono la situazione patrimoniale dei coniugi. Il suo importo può essere quindi modificato dal giudice o dalle parti in aumento o in diminuzione.

Quando, successivamente alla quantificazione dell’assegno di mantenimento fissato in un certo tempo dato, si verificano variazioni nella situazione economica dei coniugi, entrambi sono legittimati a richiedere una revisione dell’importo, al fine di ottenere un adeguamento alla mutata condizione-

Tra le nuove possibili circostanze sopravvenute si pensi, ad esempio, all’incremento o al deterioramento delle capacità economiche di un soggetto; oppure ancora alla costituzione di un nuovo nucleo familiare da parte di uno dei due coniugi; o ancora alle accresciute esigenze dei figli.

Se anche una sola delle nuove circostanze sopra menzionate sopravviene, si può richiedere una modifica delle condizioni della separazione. La sopravvenienza di nuove circostanze costituisce perciò una condizione necessaria per procedere alla modifica delle situazioni precedentemente determinate in sede consensuale e/o giudiziale. Le circostanze suddette potranno essere dimostrate dalla parte interessata attraverso l’ausilio e la competenza di un investigatore privato.

La parte interessata, in presenza di motivi sopravvenuti idonei a modificare le condizioni economiche e patrimoniali esistenti al momento della determinazione del quantum dell’assegno, può dunque presentare istanza al Tribunale territorialmente competente, per chiedere ex artt. 337-quinquies c.c. e 710 c.p.c. (o art. 9 della l. n. 898/1970 se si tratta di assegno divorzile), la revisione o la revoca dell’assegno, allegando le prove delle circostanze che hanno determinato la richiesta medesima (Cass. n. 2338/2006; Cass. n. 10720/2013).

Tale principio è stato ribadito da una recentissima sentenza della Cassazione dove viene precisato, ancora una volta, che per ottenere la modifica dell’importo del mantenimento, un aumento o una riduzione, si deve presentare un’istanza al giudice, allegando la relativa documentazione che dimostri i fatti sopravvenuti da giustificare una revisione (Cass. Sent. 7/09/2020 n.18530/2020).

In proposito, la giurisprudenza, ha considerato legittima la richiesta di riduzione proporzionale dell’importo dell’assegno di mantenimento da parte del coniuge obbligato che abbia provato che il coniuge beneficiario abbia iniziato a svolgere una propria attività lavorativa percependo un proprio reddito, ovvero dimostrando che il coniuge avente diritto ha trovato impiego, anche se “in nero” (Cass. n. 19042/2003). Di converso, è stata riconosciuta valida la richiesta di aumento dell’assegno di mantenimento a favore dell’avente diritto che ha perduto la propria occupazione lavorativa (Cass. n. 4312/2012).

E’ possibile altresì ottenere la riduzione dell’assegno di mantenimento, qualora il coniuge obbligato subisca un peggioramento della propria capacità economica (ad esempio perdita del lavoro) o quando versi in condizioni di salute tali da comportare crescenti spese a suo carico per le cure destinate a contrastare l’avanzare delle patologie (Cass. n. 927/2014).

La Suprema Corte di Cassazione, con l’Ordinanza 15 ottobre 2020, n. 22269, ha ribadito l’indirizzo ermeneutico (Corte di Cassazione, Sezione I Civile, Sentenza n. 1119 del 20 gennaio 2020), secondo cui la revisione dell’assegno divorzile presuppone l’accertamento di una sopravvenuta modifica delle condizioni economiche degli ex coniugi capace di variare il pregresso assetto patrimoniale realizzato col precedente provvedimento attributivo dell’assegno. A ciò si aggiunga che il mutamento sopravvenuto delle condizioni patrimoniali delle parti riguarda gli elementi di fatto e, quindi, rappresenta il presupposto che deve essere accertato dal giudice affinché possa procedersi al giudizio di revisione dell’assegno. In sede di revisione il giudice non può procedere ad una nuova valutazione dei presupposti o dell’entità dell’assegno, sulla base di una diversa ponderazione delle condizioni economiche delle parti già compiuta in sede di sentenza divorzile, bensì, nel rispetto delle valutazioni espresse al momento della attribuzione dell’emolumento, deve limitarsi a verificare se, ed in che misura, le circostanze, sopravvenute e dimostrate dalle parti, abbiano alterato l’equilibrio in tal modo raggiunto e adeguare l’importo, o lo stesso obbligo della contribuzione, alla nuova situazione patrimoniale-reddituale accertate.

Per quanto riguarda i figli, invece, la giurisprudenza è pacifica, considerato che i nuovi oneri familiari dell’obbligato derivanti anche dall’eventuale nascita di altri figli generati dalla successiva unione possono incidere significativamente sulle sostanze o sulla capacità patrimoniale dell’obbligato stesso, nel ritenere che la costituzione del nuovo nucleo familiare, anche di fatto, non implica la sospensione o l’estinzione dei doveri di solidarietà e assistenza materiale stabiliti in sede di separazione. Tuttavia, tale circostanza, quando dalla nuova relazione derivi in concreto (ad esempio in presenza di figli) un peggioramento o un miglioramento delle condizioni patrimoniali del coniuge debitore, può determinare una revisione, in riduzione o in aumento, dell’importo dell’assegno di mantenimento.

Occorre pertanto una rinnovata valutazione comparativa della situazione delle parti che tenga anche conto delle potenzialità economiche della nuova famiglia formata dall’obbligato. In particolare, secondo la giurisprudenza, il nuovo onere familiare non può determinare un allentamento dei doveri genitoriali nei confronti dei diritti economici dei figli generati in costanza del precedente nucleo familiare, per cui se il contributo di mantenimento originariamente fissato nei loro confronti corrisponda ad un importo adeguato alle necessità degli stessi, ma inferiore all’esborso che le capacità patrimoniali dell’obbligato avrebbero consentito, non può essere disposta alcuna riduzione, semmai, il contributo potrebbe essere aumentato, trovando maggiore capienza in ragione del fatto sopravvenuto della diversa capacità economica dell’obbligato, valutata anche alla luce dell’apporto del nuovo partner (Cass. n. 1595/2008).

Tra i criteri fondamentali per la quantificazione del contributo di mantenimento a favore della prole poi, la legge attribuisce preminenza alle “attuali esigenze del figlio” (ex art. 337-ter c.c., novellato dal D. lgs. n. 154/2013), rapportate al concreto contesto sociale e patrimoniale dei genitori e collegate ad un autonomo e compiuto sviluppo psicofisico che in ragione del trascorrere dell’età, può determinare oltre ai bisogni alimentari e abitativi anche accresciute esigenze personali, di relazione, scolastiche, sportive, sociali, ludiche (ecc.) (Cass. n. 23630/2009). Secondo un consolidato orientamento giurisprudenziale, l’aumento delle esigenze del figlio: “è notoriamente legato alla crescita e allo sviluppo della sua personalità” (Cass. n. 2191/2009), non ha bisogno di specifica dimostrazione (Cass. n. 17055/2007), legittimando di per sé la revisione dell’assegno di mantenimento, anche in mancanza di miglioramenti reddituali e patrimoniali del coniuge tenuto alla contribuzione, a condizione, tuttavia, che l’incremento del contributo di mantenimento, trovi capienza nelle “disponibilità patrimoniali dell’onerato” (Cass. n. 400/2010).

Infine, in sede di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, nella valutazione comparativa delle rispettive condizioni economiche dei coniugi, il giudice dovrà tenere conto, inoltre, anche dell’eventuale convivenza more uxorio dell’avente diritto al mantenimento con un altro partner, poiché tale convivenza può incidere sulla sua reale situazione patrimoniale. Il formarsi di una relazione familiare affidabile e stabile del coniuge creditore potrà quindi far richiedere legittimamente all’altro coniuge una riduzione dell’assegno di mantenimento, se ciò incide positivamente sulla concreta situazione economica del coniuge beneficiario, purché si tratti di una unione stabile, continua e regolare (Cass. n. 17195/2011).

L’attività investigativa, espletata dagli investigatori privati dall’agenzia investigativa certificata finalizzata alla determinazione, alla revisione o alla revoca dell’assegno di mantenimento ha come obiettivo quindi, quello di raccogliere prove utili e utilizzabili in sede di giudizio che dimostrino il reale patrimonio e l’effettiva situazione finanziaria dell’ex coniuge (accertando, ad esempio, la sua effettiva situazione lavorativa, il suo tenore di vita, la sua condizione patrimoniale ed una sua eventuale convivenza).

A conclusione dell’indagine svolta, l’agenzia investigativa stilerà una relazione tecnica supportata da prove video-fotografiche utilizzabile in sede giudiziaria. Qualora poi il giudice ritenesse opportuno procedere all’escussione dei testi, i nostri investigatori privati riporteranno la verità dei fatti avvenuti e contenuti in relazione.

L’agenzia investigativa a Roma e Milano Argo si rileva pertanto fondamentale in questo campo per lo svolgimento di indagini investigative atte a documentare e a raccogliere prove per dimostrare se vi è stato un mutamento nello status quo della situazione economica di uno dei due coniugi o ex coniugi rispetto alla data della sentenza di separazione, e quindi necessaria per far ottenere, una revisione o revoca dell’assegno di mantenimento.

Prenditi qualche minuto e invia le tue richieste, torneremo con una soluzione

Ho letto la privacy policy

8 + 6 =

Pagamenti Online o in Sede con tutte le più comuni Carte di Credito

Agenzia Certificata per la Gestione del Sistema di Qualità (ISO 9001) e gestione per la Sicurezza delle Informazioni (ISO 27001)

Licenza Investigativa Protocollo Nr. 46633/Area | TER O.S.P. Rilasciata dalla Prefettura di Roma

P.I. 15137521009

TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959 TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959 TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959 TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959