Il licenziamento per giusta causa è una tipologia di licenziamento immediato e senza preavviso, che può essere effettuato dall’azienda datrice di lavoro in caso di comportamento gravemente lesivo degli interessi aziendali da parte del dipendente.
Tale fattispecie, quindi, comporta la perdita immediata del posto di lavoro senza diritto all’indennità di preavviso né all’indennità di licenziamento per il lavoratore che la subisce; è inoltre regolamentata dal Codice Civile ex art. 2119 c.c., secondo il quale: “Ciascuno dei contraenti può recedere dal contratto prima della scadenza del termine, se il contratto è a tempo determinato, o senza preavviso, se il contratto è a tempo indeterminato, qualora si verifichi una causa che non consenta la prosecuzione, anche provvisoria, del rapporto.
Se il contratto è a tempo indeterminato, al prestatore di lavoro che recede per giusta causa compete l’indennità indicata nel secondo comma dell’articolo precedente. Non costituisce giusta causa di risoluzione del contratto il fallimento dell’imprenditore o la liquidazione coatta amministrativa dell’azienda.”.

La nozione giurisprudenziale di giusta causa implica gravi violazioni contrattuali tra le quali rientra anche la falsa dichiarazione di infortunio sul lavoro: attraverso l’analisi e la contestuale verifica dello stato di incapacità dichiarato dal lavoratore, è possibile accertare che tale circostanza non corrisponda effettivamente a verità e che, quindi, il dipendente non si sia realmente infortunato; il datore di lavoro per conto dell’azienda può agire di conseguenza per le vie più opportune.
In tal caso, le conseguenze previste per il lavoratore dipendente possono comprendere non solo il licenziamento per giusta causa, ma anche l’accusa di truffa ed in alcuni casi di falso ideologico, rispettivamente disciplinati agli artt. 640 e 479 c.p.

Si fa presente comunque che l’onere della prova di quanto accaduto e cioè dell’infortunio, della determinazione dell’entità del danno subito e del nesso di casualità con la mansione lavorativa svolta, spetta al lavoratore che lo dichiara, tenendo conto della responsabilità del datore di lavoro in materia di sicurezza, come stipulato contrattualmente.
Di contro, però, il datore di lavoro può confutare la veridicità di quanto dichiarato dal dipendente, provando, attraverso gli appositi controlli difensivi, i comportamenti dubbi e/o incompatibili con lo stato di infortunio messi in atto dal lavoratore.
Il datore potrà così dimostrare la realtà dei fatti laddove non si sia verificato un infortunio, oppure, nei casi di reale infortunio, che il dipendente metta in atto comportamenti che ne compromettano la guarigione ed il successivo e giustificato rientro sul posto di lavoro. Il datore di lavoro ha, inoltre, il dovere di riorganizzare il personale, al fine di garantire un’opportuna continuità nella produzione sopperendo all’assenza del dipendente per un eventuale illecito, e ciò comporta un duplice danno all’azienda, sia economico che morale, poiché si compromette il vincolo fiduciario tra datore di lavoro e dipendente, permettendo così la suindicata configurazione della fattispecie di licenziamento per giusta causa.

L’azienda può avvalersi dell’ausilio di un’agenzia investigativa come Argo S.p.A. per confutare nonché provare l’illecito, in quanto l’agenzia riporterà le fraudolente evidenze rilevate durante le indagini su un dossier investigativo producibile ed ammissibile anche in sede di giudizio quale prova contraria a qualsivoglia certificazione presentata dal dipendente.

I controlli difensivi posti in essere dall’azienda, per il tramite di un’agenzia investigativa, non violano in alcun modo il divieto sugli accertamenti sanitari imposto dall’articolo 5 dello Statuto dei lavoratori poiché al datore di lavoro non è concesso valutare in alcun modo l’idoneità al lavoro o la sua mancanza – dichiarazione che compete ai medici specializzati ed a ciò autorizzati dall’INAIL -, bensì, come anticipato, permettono di confermare o smentire l’infortunio ed il rispetto del rispettivo periodo di comporto nonché delle regole che ne conseguono.

 

 

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