Nel 2015, le separazioni con affidamento condiviso di minori sono state circa l’89% del totale, contro l’8,9 di quelle con figli affidati esclusivamente alla madre. Dieci anni dopo la sua entrata in vigore, la legge 54/2006 – che ha introdotto l’istituto dell’affido condiviso tra i due coniugi come modalità ordinaria – sembrerebbe aver prodotto i risultati sperati o, almeno, è quello che lasciano pensare questi dati. Ma nella realtà non è così e il principio della bi-genitorialità, che è la vera novità dell’impianto normativo, è stato disatteso. A fotografare la situazione, è il report 2016 dell’Istat su matrimoni, separazioni e divorzi che sottolinea come, ad eccezione della drastica riduzione di minori affidati in modo esclusivo alla madre, tutti gli altri indicatori non abbiano subito variazioni rilevanti.

“Ci si attendeva, infatti, una diminuzione della quota di separazioni in cui la casa coniugale è assegnata alle mogli – si legge nel report – e invece si registra un lieve aumento, dal 57,4% del 2005 al 60% del 2015; questa proporzione, nel 2015, raggiunge il 69% per le madri con almeno un figlio minorenne. Per quanto riguarda le disposizioni economiche, infine, non vi è nessuna evidenza che i magistrati abbiano disposto il mantenimento diretto per capitoli di spesa, a scapito dell’assegno: la quota di separazioni con assegno di mantenimento corrisposto dal padre si mantiene nel decennio stabile (94% del totale delle separazioni con assegno)”.

Secondo alcune associazioni, tra legge e prassi c’è ancora una distanza da colmare e il diritto-dovere di entrambi i genitori, insieme o separati, di educare e allevare i figli non avrebbe ancora trovato piena applicazione. Nel frattempo “i Tribunali di Brindisi e Salerno – si legge sul sito dell’associazione nazionale Crescere Insieme – proprio nell’ottica di dare impulso e vigore all’affidamento condiviso (per rendere concrete le sue finalità) hanno emanato delle linee guida (applicabili, con l’aiuto di avvocati e genitori responsabili, anche in ogni altro tribunale italiano) di sicuro interesse e possibile punto di partenza per un confronto costruttivo sull’applicazione della legge”.

L’affidamento esclusivo: quando ricorrere all’investigatore privato
“La quota di affidamenti concessi al padre – si legge ancora sul report Istat – continua a rimanere su livelli molto bassi. Infine, l’affidamento dei minori a terzi è una categoria residuale che interessa meno dell’1% dei bambini”. Nel nuovo impianto normativo, dovendo la legge tutelare innanzitutto gli interessi del minore e il suo armonico sviluppo psico-fisico, l’affidamento esclusivo si configura come soluzione eccezionale, anche in caso di conflitto tra i genitori.

Ecco, in sintesi, un elenco di casi le cui sentenze hanno, in questo senso, fatto giurisprudenza:
1) quando il minore manifesti difficoltà di relazionarsi con uno dei due genitori, o una radicata e persistente avversione, al punto di rifiutare anche solo di incontrarlo;
2) qualora un genitore, dotato di “personalità manipolativa”, con un condizionamento programmato, allontani fisicamente e psicologicamente i figli dall’altro;
3) dinanzi alla costante violazione da parte di uno dei genitori delle modalità relative all’esercizio del diritto di visita;
4) in ragione del comportamento di un genitore totalmente inadempiente all’obbligo di corrispondere l’assegno di mantenimento e che aveva esercitato in modo discontinuo il diritto di visita;
5) in caso di totale disinteressamento da parte di uno dei genitori verso il minore qualora non abbia presenziato in momenti significativi per la sua esistenza fino a rendersi irreperibile e rifiutando esplicitamente il ruolo genitoriale;
6) se uno dei genitori versa in stato di dipendenza da alcool o droga o abbia subito condanne penali per reati gravi;
7) se uno dei genitori soffre di perduranti problematiche di aggressività.

In caso di dubbi sulla condotta di uno dei due genitori, per tutelare il figlio, si può richiedere la revisione del regime di affidamento. Per documentare la realtà in cui si trova a vivere il minore, può essere decisivo, e in alcuni casi persino indispensabile, il ruolo dell’investigatore privato che è, quindi, chiamato a verificare l’idoneità dei luoghi, le persone che frequenta e i comportamenti adottati dal genitore che lo ha in custodia.

I servizi dell’agenzia Argo S.p.A.:
• supporto psicologico per il minore e i genitori operato da specialisti del settore;
• redazione di un dossier investigativo con adeguate prove per suffragare la richiesta giudiziale dell’affidamento esclusivo.

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