I lavoratori hanno il diritto di svolgere attività di proselitismo partecipando alle assemblee sindacali, indette dalle rappresentanze sindacali aziendali nell’unità produttiva.

Lo stesso diritto è inoltre riconosciuto ai dirigenti delle RSA e ai componenti delle RSU, in ragione del loro ruolo. I permessi retribuiti e non vengono concessi al fine di garantire l’espletamento delle attività sindacali, svolte all’interno quanto all’esterno dell’azienda.

Spesso però, dietro a delle condotte apparentemente lecite, si celano abusi da parte dei dipendenti.

Sul tema si è pronunciata la Corte di Cassazione con la sentenza n. 4943 del 20 febbraio 2019 in cui ha ritenuto legittimo il licenziamento posto in essere da una società nei confronti di un dipendente, membro di un organismo sindacale, che nel corso delle ore accordategli dal datore di lavoro per finalità sindacali ai sensi dell’art. 30 dello Statuto dei Lavoratori, aveva svolto attività di natura personale e ricreativa.

La società, dopo essere venuta a conoscenza dell’uso improprio dei permessi sindacali da parte del suo dipendente, membro del comitato direttivo provinciale, conferiva il mandato ad un’agenzia investigativa affinché accertasse, l’effettiva partecipazione del lavoratore alle assemblee sindacali. L’attività investigativa ha evidenziato lo svolgimento da parte del dipendente di attività del tutto avulse rispetto alle finalità inerenti ai permessi concessi.

Il licenziamento convalidato in primo grado è stato successivamente dichiarato illegittimo dalla Corte d’Appello, secondo cui l’eventuale abuso non poteva determinare la risoluzione del rapporto di lavoro, giustificando al massimo il trattenimento della retribuzione per le ore di assenza.

La Suprema Corte giunge ad un’interpretazione difforme rispetto ai giudici di merito e si premura di sottolineare la differente disciplina tra le due tipologie di permessi sindacali.

Da una parte si collocano i permessi concessi ai sensi dell’art. 23 dello Statuto dei Lavoratori il quale riconosce il diritto ai dirigenti delle RSA e delle RSU ai permessi retribuiti per l’espletamento del loro mandato che per tale ragione non possono essere oggetto di attività di controllo (Cass. n. 5223/01, n.14128/99, n.11573/97).

Dall’altra parte, invece, l’art. 30 dello Statuto stabilisce che i membri degli organi direttivi, provinciali e nazionali, delle organizzazioni sindacali hanno diritto a permessi retribuiti esclusivamente per finalità di partecipazione alle riunioni dei medesimi organi, pertanto, posso essere oggetto di controllo da parte del datore di lavoro, che potrà avvalersi dell’ausilio di agenzie investigative al fine di individuare e raccogliere elementi di prova relativi alla condotta del dipendente.

L’ipotesi di comprovata indebita utilizzazione dei permessi, trattandosi di un mancato svolgimento della prestazione per fatto imputabile al lavoratore può legittimare il licenziamento per giusta causa.

ARGO Investigazioni, da sempre dalla parte di aziende ed enti governativi, elabora strategie investigative finalizzate ad evidenziare eventuali comportamenti sleali dei dipendenti che potrebbero inficiare il rapporto lavorativo, compromettendo irrimediabilmente il vincolo fiduciario.

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