ARGO INVESTIGAZIONI

Responsabilità amministrativa

Investigazioni per Aziende: Responsabilità Amministrativa Enti

Il D. Lgs 231/01, la responsabilità amministrativa degli enti per reati posti in essere dai dipendenti nell’interesse o a vantaggio degli enti stessi e l’adozione di modelli comportamentali efficaci per non incorrere in tale tipo di responsabilità. Che cosa si intende per responsabilità amministrativa in capo agli enti e qual è l’ambito di applicazione della norma.

I temi della compliance aziendale e della responsabilità amministrativa delle aziende sono da sempre appartenuti alla cultura economica anglosassone mentre soltanto di recente sono entrati a far parte prima dei dibattiti politici e mediatici e dopo, dell’ordinamento del nostro Paese. Il dilagante fenomeno della criminalità economica, censita in modo crescente fin dagli anni settanta, spinsero le istituzioni comunitarie europee ad introdurre misure di contrasto nei confronti degli enti che beneficiavano di vantaggi dalla commissione di tale tipo di reati ad opera dei propri dipendenti.

L’attenzione su queste tematiche crebbe poiché si trattava di un fenomeno che non investiva più soltanto le imprese illecite, ovvero quelle che si proponevano di perseguire uno scopo criminale, ma coinvolse anche quelle organizzazioni ed istituzioni che, seppur dotate di un fine lecito, perpetuavano illeciti per il raggiungimento dei propri obiettivi societari. Tutto questo obbligò il legislatore comunitario ad incentivare gli Stati membri ad emanare norme legislative che prevedessero e sanzionassero direttamente le società o gli enti che si comportavano nel modo appena sopra menzionato.

Da questi presupposti venne approvata in Italia la Legge Delega n. 300/2000, che permise l’ingresso nel nostro ordinamento giuridico della responsabilità degli Enti nell’ambito di illeciti causati da reato. Tale rivoluzione copernicana è stato dunque il frutto di un lungo dibattito dottrinale sviluppatosi prevalentemente oltre i confini del nostro Paese che prese forma concreta grazie all’azione di impulso esercitata da parte degli organi e delle strutture sovranazionali sul nostro legislatore.

Questa legge rappresentò una svolta epocale per il nostro ordinamento in quanto, lo stesso, aveva da sempre espresso un’estrema diffidenza nell’accettazione dell’istituto della responsabilità degli enti, facendo leva sull’antico brocardo “societas delinquere non potest”, secondo il quale le società non possono commettere reati.

Superando questo principio tradizionale della esclusione della responsabilità diretta delle persone giuridiche, il legislatore ha disciplinato una responsabilità amministrativa dell’ente come autonoma e sganciata da quella della persona fisica che ha agito nel nome e nell’interesse dell’ente stesso.

 

NOTE

[1] Il legislatore italiano, nel definire il tipo di responsabilità in cui si incorreva l’ente, ha parlato di ”tertium genus”. Si trattava cioè di una responsabilità non solamente di genere amministrativo, perché è presupposta la presenza di un reato (natura penale) ma neanche di genere penale, perché la sanzione al quale l’ente avrebbe dovuto essere condannato, benché propriamente punitiva, non è connotata dal tipico compito rieducativo, che costituisce l’obiettivo primario a cui tende la pena.

[2] L’ORGANISMO DI VIGILANZA (c.d. Odv)

Funzione primaria dell’OdV è quella di vigilare sull’attuazione e la corretta applicazione del Modello adottato curandone l’aggiornamento e gli adattamenti necessari o utili.

In sostanza l’organismo deve verificare la coerenza tra i comportamenti aziendali concreti ed il modello predisposto, analizzandone la solidità e la funzionalità garantendone l’idoneità a prevenire fattispecie di rischio, anche di nuova insorgenza. Deve inoltre controllare periodicamente le singole aree valutate come “sensibili”, la corretta applicazione dei protocolli e la regolare tenuta dei documenti in essi previsti.

Pertanto, l’OdV deve essere costantemente informato di quanto accade nell’azienda e di ogni altro aspetto, sia gestionale che operativo, di rilievo. (reporting interno, documentazione utile, note dell’organismo dirigente, comunicazioni esterne/interne connesse a qualsiasi fattispecie di reato contemplato dal Modello, etc.).

L’OdV deve essere dotato di “autonomi poteri di iniziativa e di controllo”, deve rimanere estraneo ad ogni forma d’interferenza e pressione da parte del management non coinvolto in alcun modo nell’esercizio di attività operative, né partecipe di decisioni gestorie; deve inoltre poter autodeterminare le proprie regole comportamentali o procedurali e gestire in proprio un congruo budget di risorse preventivamente deliberato dalla società (Requisito questo non espressamente citato nel D. Lgs 231 ma condizione necessaria di non soggezione ad alcun legame di sudditanza nei confronti della società e del suo management).

Inoltre, nella Relazione accompagnatoria al Decreto è disposto che l’OdV debba essere “interno” alla società (per evitare di utilizzare organismi compiacenti e per fondare una vera e propria colpa dell’Ente) e specificamente preposto a questi compiti. L’OdV deve quindi essere un organo terzo, collocato al vertice della linea di comando, le cui scelte adottate non sono sindacabili. L’OdV deve essere infine  professionalmente capace ed affidabile, dotato di competenze ed esperienze multidisciplinari (di natura societaria, penale, procedurale, civile ed amministrativa) e delle cognizioni tecniche necessarie ad assicurare un corretto ed efficace esercizio delle funzioni che è chiamato ad esercitare.

In particolar modo è titolare di diversi poteri di seguito riportati:

Potere di autoregolamentazione: che consiste nella scelta delle modalità di autoconvocazione, di deliberazione, di comunicazione e rapporto diretto con ogni funzione aziendale, di acquisizione di informazioni e documentazione;

Potere ispettivo: che si manifesta mediante verifiche obbligatorie su alcune operazioni/processi societari significativi, in primis la gestione finanziaria e le operazioni di tesoreria; il coordinamento con il collegio sindacale, con il revisore contabile (o la società di revisione), ecc.;

Potere sanzionatorio: che prevede l’attivazione di procedimenti disciplinari nei confronti di chi non abbia rispettato i Modelli adottati.

In caso di segnalazione o denuncia di una infrazione, l’OdV deve effettuare le verifiche del caso dandone conto tempestivamente agli organi aziendali deputati e in caso di accertamento della violazione, sentito l’autore ed indipendentemente dall’eventuale instaurazione di un giudizio penale, segnala prontamente ed ufficialmente l’evento all’organo amministrativo ed a quello di controllo, proponendo la misura sanzionatoria prevista dal sistema disciplinare vigente presso l’Ente.

[3] L’art. 6 prevede che: “i modelli di organizzazione e controllo possono essere adottati (…) sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative degli Enti e comunicati al Ministero della Giustizia”.

A tale scopo nel marzo 2002 sono state emanate le “linee guida per la costruzione dei modelli di organizzazione gestione e controllo ex D. Lgs 231/01” Le principali associazioni di categoria si sono attivate a tal fine.

[4] Con tale ultimo punto si precisa l’istituzione di una figura all’interno dell’Ente designata al ruolo di garante dell’efficacia complessiva del programma di compliance e di supervisore di chi ne cura l’applicazione quotidiana.

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