Tutela penale del know-how: rivelazione di segreti scientifici, reverse engineering e responsabilità degli enti

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Cass. Pen., Sez. V, 20/10/2023 (dep. 26/01/2024), n. 3211.

Il know-how aziendale viene definito dalla Cassazione come quel complesso di notizie attinenti ai metodi di progettazione, di produzione e di messa a punto dei beni prodotti di un’impresa, riferito al patrimonio cognitivo e organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio e la manutenzione di un apparato industriale (Cass. Pen. Sez. V, 18/05/2001, n. 25008). Con una pronuncia più recente, la Cassazione ha genericamente definito il know-how aziendale come l’intero patrimonio di conoscenze di un’impresa, frutto di esperienze e ricerca accumulatesi negli anni, capace di assicurarle un vantaggio competitivo e, quindi, un’aspettativa di maggiore profitto economico (Cass. Pen, Sez. V, 04/07/2020, n. 16975). Trattasi, quindi, di uno dei principali asset aziendali, indubbiamente meritevole di essere preservato e tutelato dalla legge. Il know-how aziendale, infatti, trova ampie tutele sia in sede civile, sia in sede penale.

Tuttavia, le tutele previste in ambito penale appaiono assai più estese rispetto a quello di carattere civilistico, in quanto il reato di rivelazione di segreti scientifici o industriali di cui all’art. 623 c.p. viene interpretato dalla giurisprudenza in senso ampio, tale da ricomprendere all’interno della nozione di “segreti scientifici o industriali”, anche quelle informazioni commerciali che prescindono dai riferimenti normativi forniti dal codice civile e dal codice di proprietà industriale.

La questione del know-how aziendale è stata nuovamente affrontata dalla Cassazione con la sentenza n. 3211/2024, nella quale è esaminato il tema della configurabilità del reato in questione, anche in relazione alla tecnica del c.d. reverse engineering e alla responsabilità degli enti ex D.lgs. 231/2001. Il caso portato in Cassazione è quello di tre soggetti, imputati del reato di cui all’art. 623 c.p. per avere utilizzato informazioni commerciali dell’azienda presso cui lavoravano, per predisporre offerte commerciali con altra azienda successivamente costituita. Dalla ricostruzione processuale della vicenda era emerso che le informazioni commerciali acquisite dagli imputati avevano riguardano solo una minima parte della banca dati aziendale e non l’intero know-how e che le informazioni erano risalenti nel tempo.
 

Il concetto di notizia destinata al segreto

 
La Cassazione ha chiarito che la nozione di “segreti commerciali” oggetto del reato di cui all’art. 623 c.p., non è assimilabile a quella indicata dall’art. 98 C.P.I. che, ai fini della tutela, richiede l’esistenza di determinati requisiti. A norma dell’art. 98 CPI, infatti, per “segreti commerciali” si intendono le informazioni aziendali e le esperienze tecnico-industriali, comprese quelle commerciali, che abbiano le seguenti caratteristiche: a) siano segrete, nel senso che non siano, nel loro insieme o nella configurazione dei loro elementi, generalmente note o facilmente accessibili agli operatori del settore; b) abbiano valore economico in quanto segrete; c) siano sottoposte a misure adeguate a mantenerle segrete.

A parere della Corte, invece, la nozione di segreti scientifici o industriali comprende anche tutte quelle ulteriori informazioni su produzioni industriali e programmi commerciali, pur non rispondenti ai suddetti requisiti normativi, per i quali sia individuabile un interesse giuridicamente apprezzabile al mantenimento del segreto.

La Cassazione valorizza nuovamente il principio secondo il quale “in tema di rivelazione di segreti scientifici o industriali, il concetto di notizia destinata al segreto va elaborato, sotto l’aspetto soggettivo, con riferimento all’avente diritto al mantenimento del segreto stesso (il titolare dell’azienda) e, sotto l’aspetto oggettivo, all’interesse a che non vengano divulgate notizie attinenti ai metodi (di progettazione, produzione e messa a punto dei beni prodotti) che caratterizzano la struttura industriale e, pertanto, il c.d. detto know-how, vale a dire quel patrimonio cognitivo ed organizzativo necessario per la costruzione, l’esercizio, la manutenzione di un apparato industriale. Vi è dunque, che oggetto della tutela penale del reato in questione deve ritenersi il segreto industriale in senso lato, intendendosi per tale quell’insieme di conoscenze riservate e di particolari modus operandi in grado di garantire la riduzione al minimo degli errori di progettazione e realizzazione e dunque la compressione dei tempi di produzione”.

Tale valorizzazione viene palesata proprio in ragione della necessità di considerare i rilevanti e crescenti costi che le aziende devono sostenere per la ricerca scientifica orientata allo sviluppo di tecnologie competitive su mercati ormai globali, con la conseguenza che – prosegue la Corte –  il delitto di cui all’art. 623 c.p. deve ritenersi configurabile tutte le volte che venga rivelato indebitamente un segreto che riguardi anche solo una parte del relativo processo produttivo, senza che sia necessario che detta rivelazione attenga a tutte le componenti del prodotto medesimo. Ciò che assume rilievo, nella delimitazione del concetto di notizia destinata al segreto, è che vi siano comprese le operazioni fondamentali per la realizzazione dei prototipi di un determinato impianto, operazioni che costituiscono il “cuore” degli stessi e che siano il frutto della cognizione dell’organizzazione dell’impresa.
 

Il Reverse Engineering

 
Il termine, generalmente tradotto in “ingegneria inversa”, si riferisce a quella tecnica con la quale, partendo dall’osservazione del prodotto finale, si riesce a risalire alle sue singole componenti. Il reverse engineering, quindi, è un processo che trasforma oggetti reali in modelli informatici per mezzo di sistemi di acquisizione di forme, in grado di riprodurre la geometria di un oggetto complesso con grande precisione. Questo comporta, con riferimento alle applicazioni nella materia industriale, che partendo dai rilievi e dalla digitalizzazione del prototipo fisico di un prodotto si possa risalire alle singole componenti per la sua realizzazione.

La Cassazione ha anche chiarito che la tecnica del reverse engineering “è un’attività rientrante nel novero dell’impiego di segreti industriali penalmente sanzionato dall’art. 623 cod. pen., in quanto sarebbe altrimenti facilmente elusa la tutela del segreto industriale riproducendo, anche ripetutamente, il prodotto di un’impresa che ha sviluppato per l’ideazione dello stesso complesso progetto di ricerca. Invero, la tecnica in questione non è che una sofisticata modalità di copia di un prodotto”.
 

Responsabilità degli enti:

 
L’art. 5 del d.lgs. 231/2001 definisce la responsabilità degli enti per i reati commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

a)  da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di amministrazione o di direzione dell’ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonché da persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dello stesso;

b)  da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui alla lettera a).

La responsabilità è esclusa se i predetti soggetti hanno agito nell’interesse esclusivo proprio o di terzi. La Cassazione ha esaminato la questione in riferimento al significato da attribuire alla nozione contenuta alla lettera a), di persone che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo dell’ente. Sul punto ha fornito un’ampia interpretazione e ha affermato che “la nozione di controllo di cui all’art. 5 d.lgs. 8 giugno 2001, n. 231, non coincide con quella di controllo della società delineata dall’art. 2359 c.c., ma ricomprende anche l’attività di vigilanza o, comunque, di verifica e incidenza nella realtà economico-patrimoniale della società, sovrapponibile a quella svolta dai sindaci o dagli altri soggetti a ciò formalmente deputati, essendo l’obiettivo del legislatore quello di colpire l’attività sempre più insidiosa, anche dal punto di vista criminale, posta in essere dalle società mediante soggetti che a vario titolo operano per raggiungere le finalità, talora illecite, che essa si propone”.

 

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