Che nasca dalla necessità di “arrotondare”, dal desiderio di mettersi professionalmente in luce o dalla brama di fare carriera (o da tutti questi fattori messi insieme), per il dipendente il rischio di svolgere un’attività in concorrenza sleale con quella del proprio datore di lavoro è alto. Quanti amici, colleghi o parenti hanno un “secondo lavoro” o un “lavoretto” altro rispetto alla loro attività lavorativa principale? Ebbene molti di essi stanno in realtà attuando una condotta scorretta, dal punto di vista civilistico, senza nemmeno saperlo. E alcuni stanno persino mettendo a repentaglio il proprio posto di lavoro perché la concorrenza sleale di un dipendente, violando il cosiddetto obbligo di fedeltà, può essere punita con sanzioni che vanno dal richiamo disciplinare sino al licenziamento. Ma In quali casi il dipendente può rischiare il licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà?

Obbligo di fedeltà e concorrenza sleale del dipendente

L’articolo n. 2105 del Codice Civile stabilisce che: “il prestatore di lavoro non deve trattare affari, per conto proprio o di terzi, in concorrenza con l’imprenditore, né divulgare notizie attinenti all’organizzazione e ai metodi di produzione dell’impresa, o farne uso in modo da poter recare ad essa pregiudizio”.

Si tratta di un obbligo generale che grava, quindi, su tutti i lavoratori subordinati, anche se tra dipendente e datore di lavoro non è stato stipulato un apposito patto di non concorrenza. Questo limite, in quanto stabilito dalla legge, vale anche quando non siano riportate altre indicazioni nel contratto collettivo o individuale.

Chi, dunque, collabora con un’attività che rientra, anche parzialmente, nel campo dell’azienda datrice di lavoro, può correre il rischio di licenziamento per violazione dell’obbligo di fedeltà. È ininfluente che tale attività sia retribuita o meno così come lo è l’inquadramento: dipendente, occasionale o con partita Iva, non conta la specifica mansione che si svolge quanto piuttosto l’attività delle due aziende per cui si presta l’opera.

Obbligo di fedeltà: divieto di concorrenza e obbligo di riservatezza per il dipendente

In merito all’obbligo di fedeltà, l’art. 2105 del codice civile ne delinea due distinti doveri: il divieto di concorrenza e l’obbligo di riservatezza ovvero di segretezza. Il primo consiste nell’obbligo di astenersi dal trattare affari in concorrenza con l’imprenditore, sia per conto proprio che di terzi, mentre il secondo vieta al lavoratore di divulgare o di utilizzare, a vantaggio proprio o altrui, informazioni attinenti l’impresa, in modo da poterle arrecare danno. A differenza del divieto di concorrenza, che cessa al momento dell’estinzione del rapporto di lavoro, l’obbligo di riservatezza permane intatto anche successivamente alla cessazione del rapporto, per tutto il tempo in cui resta l’interesse dell’imprenditore a tale segretezza.

Concorrenza sleale: la giurisprudenza

Il lavoratore, quindi, non può porre in essere condotte che possano andar contro gli interessi del datore o che possano rovinare il rapporto di fiducia che sussiste tra le due parti. La Corte di Cassazione (sez. lavoro 8131/2017) ha chiarito che l’obbligo di fedeltà previsto dall’articolo 2105 del codice civile deve intendersi come “divieto di abuso di posizione attuato attraverso azioni concorrenziali e/o violazioni di segreti produttivi o come divieto di condotte che siano in contrasto con i doveri connessi all’inserimento del dipendente nella struttura e nell’organizzazione dell’impresa o che creino situazioni di conflitto con le finalità e gli interessi della medesima o che siano, comunque, idonee a ledere irrimediabilmente il presupposto fiduciario del rapporto”.

Con la sentenza n. 3739/2017, la Cassazione ha, inoltre, stabilito che impossessarsi di documenti aziendali di natura riservata implica una grave violazione dell’obbligo di fedeltà anche nell’ipotesi in cui la divulgazione non avvenga, poiché impedita dal tempestivo intervento del datore di lavoro: infatti, per la violazione dell’art. 2105 c.c. non è necessario che ricorrano tutti gli elementi della fattispecie, visto che l’obbligo di fedeltà deve essere integrato con i generali obblighi di correttezza e buona fede di cui agli art. 1175 e 1375 c.c..

Un’eccezione: il lavoratore part time e la concorrenza sleale

In questo panorama, fa – in un certo senso – eccezione il caso del lavoratore part time. L’art. 11 della legge 877/1973 stabilisce, infatti, che il divieto di concorrenza vige nel caso in cui la quantità del lavoro affidato al lavoratore sia tale da assicurargli una prestazione continuativa, corrispondente al normale orario di lavoro, come definito dalla legge e dal contratto collettivo.

Recita, infatti, la legge: “Il lavoratore a domicilio non può eseguire lavoro per conto proprio o di terzi in concorrenza con l’imprenditore, quando questi gli affida una quantità di lavoro atto a procurargli una prestazione continuativa corrispondente all’orario normale di lavoro secondo le disposizioni vigenti e quelle stabilite dal contratto collettivo di lavoro di categoria”. Chi ha un contratto part time può, di conseguenza, lavorare per un’azienda concorrente senza che questo arrechi pregiudizio al datore di lavoro.

Concorrenza sleale e licenziamento del dipendente infedele

Si legge in un interessante articolo di Diritto 24: “La violazione dell’obbligo di fedeltà determina il licenziamento per giusta causa, costituendo una condizione che non consente la prosecuzione nemmeno provvisoria del rapporto di lavoro. Per altro verso, trattandosi di un obbligo posto dal Codice Civile e che, inevitabilmente, ha un particolare “impatto sociale” nel sentire comune, nel senso stesso di lealtà verso il datore di lavoro, non è neppure necessario che la condotta sia espressamente indicata come sanzionabile nel Codice Disciplinare”.

Ricorda, però, La Legge per Tutti in un approfondimento sul tema che “se l’azienda applica una sanzione disciplinare per violazione del divieto di concorrenza, questa deve essere proporzionata alla violazione commessa dal dipendente, tenendo presente che il licenziamento è la sanzione disciplinare più grave”.

Concorrenza sleale del dipendente: perché rivolgersi all’agenzia investigativa

L’onere della prova, per legge, spetta al datore di lavoro che, per raccogliere tutte le prove necessarie, può avvalersi di un investigatore privato e/o di un’agenzia investigativa autorizzata a svolgere indagini e accertamenti, per dimostrare il mancato rispetto del patto di non concorrenza da parte del dipendente, dell’ex dipendente o di un’azienda concorrente.

Per conoscere i servizi dell’agenzia investigativa Argo in materia di concorrenza sleale del dipendente e non solo, leggi anche <<Concorrenza sleale: i servizi Argo>>

 

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