La premessa imprescindibile e vincolante per l’avvocato moderno è che ogni difesa dovrebbe essere
attuata in un’ottica multidisciplinare e di squadra, nella consapevolezza che ogni risultato ottenuto è
tanto più credibile se proviene da competenze differenti e che solamente l’unione di queste potrà
garantire un’effettiva difesa al cittadino e contribuire alla risoluzione del caso secondo giustizia.
Proprio in una tale ottica si inserisce l’importanza del difensore e degli altri soggetti della difesa, tra
i quali l’investigatore privato, come elementi dinamici del processo penale che, nell’interesse della
parte assistita, possono partecipare attivamente alla formazione della prova fornendo propri contributi
investigativi.
Una simile facoltà, conquistata a gran fatica, è stata resa possibile solamente con l’introduzione del
nuovo codice di procedura penale del 24 ottobre 1989, grazie al quale si è inteso riconoscere
all’avvocato difensore specifiche facoltà in ordine al diritto alla prova.
Queste prerogative, racchiuse all’epoca nell’art. 38 disp. att. c.p.p., sono state rafforzate e rese palesi
con l’entrata in vigore della Legge n. 397/2000, pubblicata in G.U. il 03 gennaio 2001, dal Titolo
“Disposizioni in materia di indagini difensive” con la quale l’attività di indagine di parte ha
conquistato il proprio posto all’interno del codice di rito.
La nuova legge, infatti, ha introdotto nel nostro codice di procedura penale l’art. 327 bis c.p.p.
“Attività Investigativa del Difensore” ed il Titolo VI-bis rubricato, appunto, “Investigazioni
Difensive”.
Si tratta di un nuovo corpo di norme – dall’art. 391 bis al 391 decies c.p.p. – volte a colmare le
precedenti lacune e a disciplinare in maniera dettagliata le modalità con le quali l’avvocato difensore
può svolgere le proprie indagini.
Infatti, l’art. 327 bis c.p.p. riconosce al difensore, ai suoi sostituti, all’investigatore privato autorizzato
e al consulente tecnico nominati, la facoltà “di svolgere investigazioni per ricercare ed individuare
elementi di prova a favore del proprio assistito”, da attuarsi “in ogni stato e grado del procedimento,
nell’esecuzione penale e per promuovere il giudizio di revisione”, secondo le forme e per le finalità
stabilite nel titolo VI-bis.
Pertanto, nella nuova ottica processuale, il concetto di difesa inteso in senso classico è completamente
rivoluzionato in favore di un dinamismo che rende l’avvocato una figura non più marginale rispetto
alla Pubblica Accusa, bensì ad essa parificata, soprattutto in riferimento alla ricerca della prova.
La riforma ha certamente accorciato la distanza tra parte pubblica e parte privata, chiamata oggi a
partecipare attivamente all’accertamento dei fatti e a portare propri contributi investigativi e probatori
nel processo, anche a garanzia di una maggiore terzietà del giudicante, non più fermo alla sola
valutazione delle prove introdotte dal Pubblico Ministero.
Le facoltà investigative di parte privata, già a partire dal codice di procedura penale del 1989,
ponevano al centro della scena sia l’avvocato sia l’investigatore privato ed il consulente tecnico, con
un implicito riconoscimento di attività da svolgersi in un’ottica di squadra con l’unione di diverse
competenze.
L’attività dell’investigatore privato Roma, in particolare, ha assunto negli anni un’importanza sempre più
forte sia nel processo civile che nel processo penale.
In quest’ultimo ambito poi, la figura dell’investigatore privato ha visto ampliare enormemente le sue
facoltà, proprio alla luce della normativa sulle investigazioni difensive, diventando per il difensore
un “braccio destro” quasi imprescindibile.
Il loro legame può essere inteso come una costante collaborazione ed un reciproco appoggio volte
alla risoluzione del caso giudiziario.
Grazie alle facoltà concesse dall’art. 391 bis c.p.p., ad esempio, l’investigatore privato autorizzato
sarà in grado di individuare le fonti di prova e, nel caso di persone informate sui fatti, potrà conferire
con loro raccogliendone le dichiarazioni mediante colloquio non documentato, prospettando così al
difensore l’opportunità o meno di verbalizzarle e mettendolo nella condizione di capire se queste
possono essere utili per la linea difensiva che si vuole intraprendere.
L’investigatore privato autorizzato è poi di grande ausilio laddove si debba intraprendere un’indagine
difensiva preventiva ai sensi dell’art. 391 nonies c.p.p. o si debba promuovere giudizio di revisione.
In caso di indagine difensiva preventiva, prerogativa unica concessa alla difesa, l’investigatore
privato potrà offrire la propria attività “per l’eventualità che si instauri un procedimento penale”
aiutando così il difensore a comporre un assetto probatorio ancor prima che vi sia l’iscrizione della
notizia di reato nell’apposito registro o, in caso di difesa della persona offesa, potrà essere utile per
valutare l’opportunità di attivare un procedimento penale mediante la presentazione di una denunciaquerela.
Nei giudizi di revisione poi, l’apporto investigativo di squadra dovrà essere ancor più pregnante vista
la necessità di reperire prove nuove idonee ad abbattere la sacralità del giudicato e, quindi, a ribaltare
totalmente una sentenza divenuta irrevocabile.
Nelle revisioni, una buona e completa investigazione non può essere compiuta senza l’ausilio di un
investigatore privato che abbia conoscenza profonda della vicenda processuale e che si ponga come
un vero e proprio “consulente di analisi investigativa”.
Sarebbe auspicabile, invero, che l’investigatore privato non venga visto solo quale soggetto in grado
di individuare e raccogliere fonti e elementi di prova, ma come colui che, sia dal primo grado di
giudizio, possa atteggiarsi quale consulente investigativo al fianco del difensore.
Sta alla bravura dell’avvocato, una volta ricevuto il mandato professionale, incaricare
immediatamente un buon investigatore privato, fornirgli copia degli atti, farlo conferire con l’assistito
in maniera da avere sin da subito un quadro chiaro del percorso investigativo da intraprendere sempre
nell’intento di fornire una buona difesa e di evitare l’errore giudiziario.
Questo sostegno reciproco tra avvocato e investigatore privato, fondato su un proficuo rapporto di
fiducia, non potrà che avere benefici e ripercussioni positive sull’intero procedimento penale che si
andrà ad affrontare.
Infatti, avere chiaro il percorso investigativo da intraprendere, raccogliere tutti gli elementi di prova
disponibili, seguire gli spunti investigativi che posso derivare da una simile attività, contribuirà di
fatto ad una migliore scelta della strategia processuale da consigliare al proprio assistito e offrirà al
giudice un quadro probatorio più ampio che lo accompagnerà verso una decisione consapevole, più
vicina alla verità storica e lontana da pericolosi errori.

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