Il legislatore europeo, avvertendo la necessità di predisporre una disciplina organica comune in materia di tutela del segreto industriale e al fine di tutelare le imprese da pratiche fraudolente,  ha emanato la Direttiva (UE) 2016/943 Sulla protezione del know-how riservato e delle informazioni commerciali riservate (segreti commerciali) contro l’acquisizione, l’utilizzo e la divulgazione illeciti.
La Commissione europea ha scelto di utilizzare lo strumento della Direttiva, piuttosto che quella di un atto più rigido come il Regolamento, al fine di lasciare, in sede di recepimento maggiore libertà applicativa agli Stati membri.
La normativa fornisce dei nuovi strumenti di tutela del know-how e dei segreti commerciali prevedendo, in caso di appropriazione illecita, la possibilità di ricorrere ad azioni civili riparatorie idonee a garantire la protezione degli interessi del titolare dei diritti .
Il concetto di know-how ricomprende sia le competenze tecniche e le abilità operative, caratterizzate dai requisiti di originalità e segretezza, sia l’ambito organizzativo dell’azienda e in particolar modo il business plan della società.
La Direttiva è stata recepita dal legislatore nazionale con D.lgs. 63/2018 con il quale viene ampliato il divieto di rivelare e di utilizzare informazioni e conoscenze aziendali, disponendo inoltre misure sanzionatorie penali e amministrative dissuasive e proporzionate.
Le imprese compiono ingenti investimenti per la ricerca e lo sviluppo di capacità innovative ma per appropriarsi degli esiti delle loro attività devono ricorrere ai diritti di proprietà intellettuale e industriale quali marchi, brevetti, diritto d’ autore e tutela del design.
Inoltre il detentore delle conoscenze per potersi assicurare l’utilizzo esclusivo delle stesse deve salvaguardare l’accesso alle informazioni affinché queste rimangano riservate.
L’art. 2 della Direttiva (UE) definisce il concetto di “segreto commerciale” o trade secret, le informazioni devono essere caratterizzate da tre aspetti: la segretezza “nel senso che non siano nel loro insieme o nella precisa configurazione e combinazione dei loro elementi generalmente note o facilmente accessibili agli esperti e agli altri operatori del settore”; devono essere dotate di valore economico, correlato alla loro segretezza; l’adozione da parte del detentore di misure di protezione “ragionevoli, secondo le circostanze” .
L’ultimo punto conferisce maggiore incisività alla tutela. L’azienda infatti, con l’adozione delle misure di sicurezza da una parte si protegge da eventuali illeciti e dall’altra si garantisce una protezione adeguata in sede giudiziaria.
Un’importante aspetto introdotto dalla normativa riguarda la previsione di misure finalizzate a mantenere riservati i “segreti commerciali”.  Per l’impresa è fondamentale dotarsi di misure in grado dimostrare in sede di giudizio la responsabilità dolosa ma anche colposa del soggetto agente.
Stipulando, innanzitutto, accordi di non divulgazione (o Non Disclosure Agreement) nei quali devono essere precisate e descritte le informazioni ritenute riservate e quelle che possono essere rese pubbliche, specificando in quale ambito queste ultime potranno essere diffuse.
Il detentore dovrà inoltre predisporre specifiche policy organizzative che dovranno essere note a chi accede ai segreti commerciali ed adottare misure di natura informatico-giuridica dotandosi di sistemi di cyber security.
Un importante ausilio per l’azienda è il contributo dell’investigatore privato. Le indagini finalizzate ad individuare i comportamenti illeciti posti in essere non solo dai concorrenti ma sempre più spesso dagli stessi dipendenti, permettono infatti, la raccolta di informazioni e prove pienamente utilizzabili in giudizio.

 

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