Chi di “questioni legali” non è un esperto e si trova alle prese con una separazione potrebbe, giustamente, porsi una domanda: ma il coniuge tradito può essere risarcito dei (presunti o tali) danni che dall’infedeltà derivano? E, se sì, in quali casi?

A chiarire la questione è arrivata di recente una sentenza della Cassazione, la numero n. 4470, emessa dalla I sezione civile, il 23 febbraio 2018, dove si legge: “La corte territoriale ha affermato che la dignità e l’onore della moglie costituiscono beni costituzionalmente protetti e risultavano, nel caso di specie, gravemente lesi dalla condotta senz’altro peculiare tenuta dal marito; ciò nonostante il collegio d’appello ha negato il risarcimento invocato sul presupposto che la lesione dei diritti inviolabili della persona, costituendo un danno conseguenza, doveva essere specificamente allegato e provato”. Insomma, al di là delle battaglie per l’addebito, il tradimento può essere fonte di un risarcimento del danno non patrimoniale, ma questo danno va provato in modo molto rigoroso. Partiamo, però, dalla vicenda giudiziaria che ha portato la Cassazione ad esprimersi in merito.

Il Tribunale di Roma dichiarava la separazione giudiziale dei coniugi in questione, addebitandola al marito, con tutte le conseguenze del caso in merito all’affidamento dei figli e all’assegno di mantenimento. Veniva, però, rigettata la richiesta di risarcimento danni avanzata dalla moglie in relazione alla condotta del marito, danni sfociati, secondo lei, in una violazione dei suoi diritti costituzionalmente garantiti, quali la dignità, la riservatezza, l’onore, la morale, la reputazione, la privacy, la salute e l’integrità psicofisica. Successivamente, la Corte d’Appello modificava la misura del contributo per il mantenimento della moglie e per le spese della figlia, rigettando gli altri appelli, compresa la domanda di risarcimento danni. A questo punto, la moglie fa ricorso in Cassazione sostenendo, tra l’altro, la violazione degli articoli 2043 (Risarcimento per fatto illecito) e 2059 (Danni non patrimoniali) del Codice Civile. Ma il ricorso è stato rigettato per inammissibilità e la ricorrente condannata al pagamento delle spese. Perché?

La Corte di Cassazione, nel dichiarare il ricorso inammissibile, ha ricordato come il giudice d’appello “ha espressamente riconosciuto che i doveri derivanti ai coniugi dal matrimonio hanno natura giuridica e che la relativa violazione, ove cagioni la lesione di diritti costituzionalmente protetti, ben può integrare gli estremi dell’illecito civile e dare luogo ad un’autonoma azione volta al risarcimento dei danni non patrimoniali ai sensi dell’ art. 2059 c.c. “.

La Corte di Cassazione ha, infine, ribadito che il danno non può mai ritenersi in re ipsa (in se stesso) e che, anche nell’ipotesi di lesione di diritti inviolabili, il pregiudizio deve essere sempre debitamente allegato e provato da chi lo invoca, anche attraverso le presunzioni semplici (vale a dire lasciate alla libera valutazione del giudice).

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