Un medico che fa il dentista, un praticante che si spaccia per un avvocato, un contabile che si sostituisce ad un commercialista: si parla di esercizio abusivo della professione quando un soggetto “esercita in modo abusivamente rilevante una professione per la quale è richiesta una determinata abilitazione da parte dello Stato”, per citare l’articolo 348 del codice penale che disciplina la fattispecie. Ma commette il reato non solo chi, ovviamente, finge di essere ciò che non è (la cronaca è piena di storie di falsi medici, falsi avvocati, falsi investigatori privati persino), anche chi compie atti “che, pur non rientrando singolarmente nella competenza esclusiva di una determinata professione liberale, sono comunque idonei a creare, in quanto svolti per continuità, onerosità, organizzazione e retribuzione, in assenza di chiare indicazioni diverse, oggettive apparenze di un’attività professionale svolta da soggetto regolarmente abilitato” (Cassazione penale, sez. VI, sentenza 01/12/2016 n° 51362).

Non tutte le professioni umanamente esercitabili possano, però, determinare la commissione del reato di esercizio abusivo della professione ma solo, evidentemente, quelle per le quali lo Stato stesso ne prevede e ne disciplina l’accesso. È, infatti, necessario esaminare il delitto in combinato disposto con l’art 2229 del codice civile, che determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi. In questi casi l’iscrizione ha carattere di accertamento di un determinato status professionale e lo Stato vigila sul rispetto dei requisiti di accesso. Detto questo, l’intento del legislatore è quello di tutelare, quale bene giuridico, l’interesse pubblico, affinché determinate funzioni, delicate e socialmente rilevanti, siano svolte solo da chi è in possesso di titoli di studio certificati, adeguate e conclamate competenze tecniche e che detenga, di conseguenza, specifici requisiti morali, culturali e sostanziali per svolgere le stesse professioni.

La Cassazione e il reato di esercizio abusivo della professione

Ed ecco alcune sentenze della Cassazione che fanno luce su una norma comunemente detta “in bianco”, proprio poiché non ne viene definita compiutamente la portata ma, viceversa, il legislatore rimanda ad altre leggi per integrarla:

  • si commette il reato di esercizio abusivo di una professione mediante il compimento senza titolo di atti che siano univocamente individuati come di competenza specifica di essa (Cass. S.U 11545/2012);
  • configura violazione della norma incriminatrice la commissione di atti propri riservati a determinate categorie professionali per le quali è richiesto tassativamente un titolo di abilitazione ai fini del suo esercizio e non anche quegli atti che, mancando di tale tipicità, possono essere compiuti da chiunque (Cass. 38752/16);
  • è sufficiente, affinché possa essere ritenuto integrato il reato, che il soggetto agente abbia compiuto almeno un atto riservato (ovvero attribuito in esclusiva ad una determinazione categoria professionale) in cui l’abusivo esercizio si sia effettivamente manifestato, a nulla rilevando eventuali atti prodromici o connessi al suddetto esercizio (Cass. 12177/2012);
  • per ciò che concerne l’elemento soggettivo, è sufficiente la presenza del dolo generico ovvero semplicemente della coscienza e volontà di agire contra legem, a prescindere da uno scopo di lucro ma anzi anche a livello occasionale e a titolo gratuito (Cass. S.U 11545/2012).

L’investigatore privato? Alla ricerca delle prove

Quando ci si trova invischiati in situazioni come quelle sopra descritte non è semplice né scontato sapere come muoversi; in alcuni casi si può avere anche solo il dubbio di essere stati vittime del reato di esercizio abusivo della professione. Allora, cosa fare? Come comportarsi con il presunto colpevole? Quali documenti, ad esempio, è bene conservare?

Sin dalla prima consulenza, i professionisti dell’agenzia investigativa Argo sono in grado di mettere a fuoco il problema e di consigliare in base all’esperienza sul campo e alla normativa vigente. Con l’aiuto di un investigatore privato competente, qualificato ed esperto sarà possibile raccogliere le prove necessarie a sostenere la propria posizione in giudizio.

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