Il caso tipico è quello dell’ex dipendente che sottrae all’azienda per cui ha lavorato un numero cospicuo di clienti in modo scorretto. Come? Sfruttando informazioni riservate, contatti e rapporti appartenenti, di fatto, al suo ex datore di lavoro: si parla, infatti, di concorrenza sleale per sviamento della clientela quando un ex dipendente (ma non solo) utilizza conoscenze, competente e know how acquisiti nel corso del suo precedente impiego per accaparrarsi i clienti del suo ex datore di lavoro arrecandogli un danno. Ma la concorrenza sleale con sviamento della clientela può essere messa in atto anche da ex manager, competitor diretti o indiretti, dipendenti persino.

Perché un giudice riconosca che un ex dipendente ha compiuto atti di concorrenza sleale per sviamento della clientela è però necessario provare che la perdita dei clienti sia stata effettivamente causata dal concorrente sleale. Inoltre, è fondamentale poter dimostrare in sede di giudizio che gli atti di concorrenza sleale sono stati compiuti con dolo o con colpa perché, in questo caso, l’autore o gli autori sono tenuti al risarcimento dei danni (articolo 2600 c.c.). Affidarsi ad un’agenzia investigativa professionale e competente diventa quindi un passaggio cruciale per evitare di fare un buco nell’acqua, perdendo tempo e denaro con lunghi iter giudiziari.

Quali sono le informazioni che dipendenti infedeli ed ex dipendenti utilizzano più comunemente in modo illecito? Ecco qualche esempio:

  • listino prezzi dell’azienda
  • condizioni commerciali e di vendita
  • caratteristiche e schede tecniche dei prodotti
  • archivio clienti e contatti

Concorrenza sleale per sviamento della clientela: che significa?

La concorrenza sleale è disciplinata dall’articolo 2598 (e seguenti) del Codice Civile. La norma stabilisce che compie atti di concorrenza sleale chiunque:

  1. usa nomi o segni distintivi idonei a produrre confusione con i nomi o i segni distintivi legittimamente usati da altri, o imita servilmente i prodotti di un concorrente, o compie con qualsiasi altro mezzo atti idonei a creare confusione con i prodotti e con l’attività di un concorrente;
  2. diffonde notizie e apprezzamenti sui prodotti e sull’attività di un concorrente, idonei a determinarne il discredito, o si appropria di pregi dei prodotti o dell’impresa di un concorrente;

La fattispecie dello sviamento di clientela rientra negli atti di concorrenza sleale contrari alla correttezza professionale e idonei a danneggiare un’altra azienda, come si legge nel comma 3 dello stesso articolo 2598 c.c.: “Compie atti di concorrenza sleale chi si vale direttamente o indirettamente di ogni altro mezzo non conforme ai principi della correttezza professionale e idoneo a danneggiare l’altrui azienda”.

La giurisprudenza in materia

La giurisprudenza è tornata più volte sull’argomento precisando che:

  • perché si verifichi un illecito di sviamento della clientela da parte di un ex dipendente è necessario che venga accertato il danno provocato all’imprenditore (Cassazione civile n. 8 215 del 2 aprile 2007);
  • assumere un ex dipendente di un’azienda concorrente che abbia ancora in essere un patto di non concorrenza (disciplinato dall’art.2125 c.c) per svolgere la stessa attività nella stessa zona e settore costituisce concorrenza sleale per sviamento di clientela e che concorre al risarcimento del danno non solamente il nuovo datore di lavoro ma anche l’ex lavoratore in quanto ha violato la non concorrenza (Tribunale di Venezia, sentenza del 12/07/2007);
  • la constatazione del passaggio di un certo numero di dipendenti o collaboratori da un’azienda ad un’altra concorrente non giustifica la richiesta di risarcimento del danno; è necessario provare che l’assunzione è avvenuta proprio per acquisire la clientela della prima azienda o comunque per nuocerle (sentenza n. 14990 prima sezione civile Corte di Cassazione);
  • il lavoratore che si è dimesso e che utilizza le competenze acquisite in via autonoma o alle dipendenze di un altro datore di lavoro non effettua attività di concorrenza sleale se non aveva firmato un patto di non concorrenza valido in quanto, una volta terminato il contratto di lavoro, viene meno anche l’obbligo di fedeltà e correttezza nei confronti del datore di lavoro (Tribunale di Roma sentenza n.18182/2014).

In sostanza, dimostrare che un ex dipendente ha effettivamente messo in atto questo tipo di comportamento illecito è tutt’altro che semplice.

Concorrenza sleale sviamento della clientela: quali prove?

Per poter richiedere il risarcimento dei danni derivanti dallo sviamento della clientela è in sostanza necessario:

  • avere le prove dell’effettiva perdita della clientela e del suo sviamento (o storno);
  • poter dimostrare in sede di giudizio il comportamento illecito del dipendente, ex dipendente, ex manager o azienda concorrente;
  • poter dimostrare la riduzione del fatturato e, soprattutto, la sua connessione diretta con l’atto stesso di sviamento della clientela.

Presupposto è, in ogni caso, che la parte lesa e la parte danneggiante siano imprenditori in concorrenza, anche se le aziende non devono necessariamente appartenere allo stesso settore.

Perché rivolgersi all’agenzia investigativa Argo?

Azioni simili danneggiano enormemente un’azienda compromettendone il futuro. Un colloquio approfondito con gli investigatori privati Argo, esperti in materia di concorrenza sleale per sviamento della clientela, permetterà di affrontare il problema, individuare la fattibilità o meno di un’azione legale, ricercare tutte le prove necessarie.

Per saperne di più leggia anche:

<<Concorrenza sleale: i servizi Argo>>

<<Quando la concorrenza sleale del dipendente viola l’obbligo di fedeltà?>>

<<Dipendenti infedeli, concorrenza sleale, due diligence: ecco perché un’azienda dovrebbe rivolgersi all’agenzia investigativa>>

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