Significa letteralmente “percepito altrove o da altra persona”, la locuzione latina aliunde perceptum fa riferimento, nell’ambito del diritto del lavoro, all’ammontare del risarcimento del danno derivante dal licenziamento illegittimo; in particolare, dalla cifra spettante al lavoratore ingiustamente licenziato dovranno essere decurtate tutte le retribuzioni che quest’ultimo ha percepito da altri datori di lavoro con i quali abbia instaurato rapporti di lavoro successivi al licenziamento.

In altre parole, un’azienda che sta affrontando un contenzioso di lavoro per licenziamento illegittimo promosso da un ex dipendente può, quindi, verificare se quest’ultimo, a partire dal periodo successivo all’interruzione del rapporto di lavoro, abbia prestato o continui a prestare attività lavorativa in favore di altre imprese, eventualmente anche in forma non ufficiale (ovvero in nero).

Infatti, se da un lato lo Statuto dei Lavoratori stabilisce che il datore di lavoro, in caso di sentenza che dichiari il licenziamento inefficace o invalido, deve corrispondere al lavoratore le retribuzioni dal giorno del licenziamento fino a quello dell’effettiva reintegrazione, dall’altro la giurisprudenza della Sezione Lavoro della Cassazione è oramai consolidata nel ritenere che, ai fini della quantificazione del danno, occorre valutare appunto l’aliunde perceptum.

In una sentenza del 2016 (n. 11122 depositata il 30 maggio), la Corte di Cassazione ha, inoltre, ribadito come, “in tema di licenziamento illegittimo, il datore di lavoro che contesti la richiesta risarcitoria pervenutagli dal lavoratore è onerato, pur con l’ausilio di presunzioni semplici, della prova dell’aliunde perceptum o dell’aliunde percipiendum, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall’azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l’onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito”.

Diventa, quindi, fondamentale in questi casi rivolgersi ad un’agenzia investigativa per verificare, ed eventualmente provare, se l’ex lavoratore abbia svolto o stia svolgendo altra attività lavorativa remunerata, nonché per appurare l’ammontare dei redditi percepiti da quest’ultimo nel periodo successivo all’interruzione del rapporto di lavoro. In questo modo l’azienda può tutelare i propri interessi in sede giudiziaria.

Tutto ciò si estende anche al sopra citato aliunde percipiendum: infatti il lavoratore, dopo l’illegittimo licenziamento, è tenuto ad attivarsi per trovare una nuova occupazione, poiché (come stabilito dall’art. 1227, 2° co., c.c.), il risarcimento è escluso per i danni che si potevano evitare con l’ordinaria diligenza. Quindi, laddove venga dimostrata l’inerzia del lavoratore nel cercare una nuova occupazione nelle more del giudizio, il datore di lavoro potrà richiedere la riduzione dell’indennità risarcitoria prevista dall’art. 18 dello Statuto dei Lavoratori.

<<Investigazioni aliunde perceptum>>

 

 

Diritto d’autore: Elnur / 123RF Archivio Fotografico

TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959 TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959 TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959 TEL H24 : ROMA : +39 0639738131 MILANO : +39 0280897079 TORINO : +39 0110252907 LONDON : +44(0)7435131959